Art. 158 Sospensione e ripresa dei lavori

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale é inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. con riferimento agli appalti del Ministero della difesa -DPR 236/2012 in vigore dal 06/07/2013- la disposizione va coordinata con quanto disposto dall'art. l'art. 41, comma 2, che deroga all'art. 158, comma 3

4. Nel verbale di sospensione é inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore é tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali é sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190.

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.]
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Giurisprudenza e Prassi

REGIONE FVG - COVID-19 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE (107)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CIRCOLARE 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: Sospensione delle attività di cantiere.

SOSPENSIONE LAVORI - PUBBLICO INTERESSE SOTTESO - LIMITI

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2015

La sospensione dei lavori di costruzione di un'opera pubblica disposta per non intralciare l'attivita' turistica e di balneazione di un Comune nel periodo estivo non è legittima.

L'esecuzione di un appalto puo' essere sospesa, infatti, solo per ragioni di pubblico interesse o necessita', ovvero in caso di esigenze pubbliche sopravvenute, oggettive e non prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Sospensione e ripresa dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sull'esecuzione dei lavori su un'unica carreggiata rispetto all'esecuzione delle opere in sostanziale assenza di traffico. [B] Sull’onere a carico del Committente di raggiungere accordi con gli Enti titolari dei sottoservizi

Sospensione e ripresa dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sul comportamento dell’amministrazione che trascuri di raggiungere tempestivamente i necessari accordi con gli Enti Pubblici terzi. [B] Sulla sorte del contratto qualora entrambe le parti ne chiedano giudizialmente la risoluzione per inadempimento. [C] Sull'opzione concessa all'appaltatore dall'art. 30 d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensione dei lavori. [D] Sul risarcimento del danno da illegittima sospensione lavori qualora il direttore lavori abbia omesso di dar conto delle attrezzature presenti in cantiere

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

Sulla nozione di "causa di forza maggiore" che consente di disporre la legittima sospensione lavori ai sensi dell’art. 24 del D.M. 145 del 2000

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sull’assenza di un vincolo archeologico sull’area e sulla sussistenza o meno di una responsabilità della stazione appaltante per non avere comunque espletato le preliminari indagini prima di appaltare i lavori. [B] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta a seguito di una nota della Soprintendenza con la quale si intima il “"fermo lavori suddetti ... in attesa di sopralluoghi". [C] Sull'onere della riserva in sede di sottoscrizione del verbale di sospensione. [D] Sul verbale di ripresa lavori che non sia mai stato sottoposto all’impresa per l’iscrizione delle relative riserve. [E] Sull’art. 24 del D. M. 19 aprile 2000, n. 145 il quale sancisce l'onere della diffida a cura dell'appaltatore che reputi cessate le cause che hanno determinato la sospensione. [F] Sull'art. 25, comma 2, lett. a), del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000, riguardo al risarcimento del danno per maggiori spese generali riguardo all’illegittima sospensione lavori. [G] Sulle conseguenze a carico dell’impresa qualora nel verbale di sospensione dei lavori ex art. 133 D.P.R. n. 554 del 1999 non vi sia traccia della permanenza di attrezzature e personale sul cantiere. [H] Sulla rivalutazione e maggiorazione del risarcimento in caso di danni per illegittima sospensione dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

Sull'opzione concessa all'appaltatore dall'art. 30 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulle sospensioni temporanee nell'esecuzione dei lavori previste e disciplinate dall'art. 133 del D.P.R. n. 554 del 1999 e dagli art. 24 e 25 del D.M. n. 145 del 2000. [B] Sui casi in cui la sospensione dei lavori da parte della stazione appaltante diviene illegittima. [C] Sulle visite peridiche di cantiere che deve espletare il direttore lavori durante la sospensione lavori e sui relativi adempimenti e formalità

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla consegna anticipata sotto riserva di legge in caso di indisponibilità delle aree. [B] Sul diritto di risarcimento alle maggiori spese generali sostenute dall’impresa in conseguenza della maggiore durata dei lavori. [C] Sulla differenza tra le spese generali “fisse” e le spese generali “continue”. [D] Sul calcolo delle spese generali ai sensi delle circolari ministeriali. [E] Sul risarcimento dei danni laddove la sospensione lavori sia stata disposta immediatamente dopo la consegna. [F] Sull’importo da porre a base del calcolo delle spese generali. [G] Sulle "circostanze speciali" e "le ragioni di interesse pubblico" che giustificano la sospensione lavori da parte della stazione appaltante. [H] Sul documento contabile nel quale deve essere iscritta la riserva in seguito ad una sospensione lavori ritenuta illegittima dall’impresa. [I] Sul risarcimento danni per l’incremento dei prezzi intervenuto a causa dell’anomalo andamento dei lavori. [L] Sul ritardo nell’espletamento del collaudo rispetto ai termini di legge e sulle conseguenze per la stazione appaltante

SOSPENSIONE LAVORI

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2007

Il D.P.R. n. 1063 del 1962, affida all'ingegnere capo il potere di disporre la sospensione dei lavori, è pur vero che tale regola è applicabile quando la relativa qualifica professionale sussiste nell'organizzazione dell'ente pubblico; sicchè, siccome la stessa non era prevista nell'amministrazione comunale convenuta, l'ordine non poteva che essere impartito dalla direzione dei lavori: e nel caso non era stato mai revocato dall'ente che anzi, durante il periodo di sospensione, aveva provveduto ad elaborare ed approvare la necessaria variante al progetto originario. La figura istituzionale dell'ingegnere capo è prevista dal Regolamento appr. con R.D. n. 350 del 1895, soprattutto per le opere che per la L. 20 marzo 1865, allegato F, e succ. modifiche sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici; allorquando tale figura non sussista nell'organizzazione amministrativa di un ente pubblico, il potere di disporre la sospensione dei lavori compete, stesso R.D. n. 350, ex art. 6, al direttore dei lavori, cui d'altra parte è stato definitivamente affidato dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 133, (successivo all'appalto per cui è causa), avente per oggetto l'intera materia dei lavori pubblici come determinata dalla L. 109 del 1994, art. 2. L'accertata circostanza che l'ordine di sospensione dei lavori fosse illegittimo perchè non rientrante in alcuna delle ipotesi in cui il relativo provvedimento è autorizzato dal D.P.R. n. 1062 del 1963, art. 30, comporta soltanto che alla stazione appaltante, incorsa in un inadempimento contrattuale, non sia consentito avvalersi di alcuna delle facoltà concesse dalla menzionata norma nelle diverse ipotesi dalla stessa previste in cui la sospensione sia consentita; ma non incide sui diritti dell'appaltatore danneggiato dal comportamento illegittimo del contraente pubblico (di richiedere maggiori compensi o indennizzi, nonchè la risoluzione del contratto), nè sull'onere impostogli dal R.D. n. 350 del 1895 cit., artt. 54 e 64, di apporre nel registro di contabilità le necessarie riserve per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori (Cass. 11852.2007; 4702.2006; 18070.2004). Le quali devono essere formulate a pena di decadenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non appena sia emersa la rilevanza causale del danno derivante da tale fatto, ed al più tardi nel verbale di ripresa dei lavori (Cass. 23670.2006; 17906.2004; 5540.2004).

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Non è conforme alla normativa in materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro, vigente prima della modifica introdotta dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, l’operato della stazione appaltante che ha affidato tali incarichi professionali fiduciariamente e/o “intuitu personae”, completamente svincolati da qualsiasi onere istruttorio e motivazionale, atteso che, anche nelle ipotesi in esame, è comunque necessaria, a mente dell’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la “previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale” dei professionisti esterni di fiducia dell’ente, nonché la “motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare” (Tar Campania, Napoli, Sez. II – sentenza 18 dicembre 2003 n. 15430). Infatti, la procedura selettiva prevista dall’art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 e s.m., pur essendo connotata da caratteri di maggiore semplicità e speditezza, deve nondimeno soddisfare taluni requisiti minimi di pubblicità, di concorsualità (comparazione dei curricula) e di trasparenza (Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339).

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., la progettazione assume la forma di progetto integrale, dove tutte le parti, architettoniche, strutturali ed impiantistiche, debbono coesistere, di modo che per la progettazione di tali opere, l’esigenza di uno stretto coordinamento si pone come regola inderogabile anche sul piano logico e cronologico oltre che tecnico.

Non è conforme a tale disposizione l’operato della stazione appaltante che ha praticato prima il frazionamento dell’attività progettuale nelle sue componenti specialistiche, quindi la scissione degli incarichi di progettazione architettonica, impiantistica, coordinamento della sicurezza, procedendo ad affidamenti tra loro separati, sul piano cronologico e negoziale, senza riguardo alla regola di sommare i corrispettivi dei vari servizi tecnici per determinarne le modalità di affidamento e senza tenere nel debito conto che l’attività progettuale degli interventi (aventi la natura di organismo edilizio) doveva essere ispirata ad un maggior coordinamento. Valgono al riguardo le considerazioni contenute nella determinazione n. 13/2000, ove con richiamo all’art. 17, commi 1 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è affermato il principio che la progettazione non può essere espletata da più soggetti esterni alla S.A., se non riuniti in associazione o in raggruppamento, e nella determinazione n. 2/2002, ove nel dichiarare la legittimità di gruppi di progettazione composti congiuntamente da tecnici interni ed esterni all’amministrazione, si ammette al contempo, per tale ipotesi specifica, la possibilità di affidare separatamente le singole parti specialistiche (strutture, impianti etc.) a distinti professionisti esterni. L’apparente contraddizione tra i due testi è risolta dalla valutazione delle condizioni e dei limiti per derogare alla regola generale dell’indivisibilità del progetto. Infatti, il principio generale affermato dall’Autorità è che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria, tanto in relazione all’insieme delle fasi progettuali quanto in relazione al complesso delle componenti specialistiche che vi afferiscono. E ciò nel senso che non è consentito, in linea generale, dividere la prestazione in più parti, a meno che tale scelta non sia adeguatamente motivata e sia indicata già nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Nell’ipotesi in cui la sospensione viene disposta per ragioni non contemplate dall’art. 24 del Capitolato generale (D.M. 19 aprile 2000, n. 145) e dall’art. 133 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., si rientra nel campo delle sospensioni illegittime per le quali spetta all’impresa la corresponsione dei maggiori oneri conseguenti al fermo. Tale circostanza si verifica, ad esempio, quando la sospensione è disposta per facoltà discrezionale dell’Amministrazione, in dipendenza di fatti o esigenze particolari proprie o per ovviare a mancate predisposizioni che ad essa facevano carico. Si verifica, altresì: per carenze progettuali; per ritardi prodotti da generiche esigenze di carattere burocratico; imprevisti ma prevedibili impedimenti nell’esecuzione; necessità di predisporre perizie di variante che riparino precedenti mancanze o errori.

L’uso illegittimo della facoltà di sospendere i lavori dà all’impresa il diritto di pretendere il riconoscimento dei danni prodotti che si trova costretta a sopportare di conseguenza e, naturalmente, l’equivalente slittamento del termine esecutivo da considerare sia sul cronoprogramma, di cui all’art. 42 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m., sia sul programma esecutivo previsto dal successivo art. 45.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/05/2019 - COMUNICAZIONE EX ART. 158, COMMA 9, D.P.R. 207/2010 - SOSPENSIONE DEI LAVORI SUPERIORE AL QUARTO DEL TEMPO CONTRATTUALE

L’art. 158, D.P.R. 207/2010, al comma 9 prevede che quando la sospensione dei lavori supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità. La SEA Prime S.p.A., partecipata dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., ente aggiudicatore rientrante nei settori speciali ex art. 119, D.Lgs. 50/2016, ha comunicato all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici-Lombardia la sospensione dei lavori superiore al quarto del tempo contrattualmente previsto per l’appalto concernente la “progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di sistemazione del fiume Lambro”. L’Osservatorio ha informalmente risposto di non poter ricevere le suddette comunicazioni per problemi tecnico/organizzativi, non disponendo di modulistica specifica per i settori speciali, nonché per motivazioni giuridiche ritenendo non dovuta la comunicazione nei settori speciali, invitando in ogni caso SEA Prime a comunicare il tutto all’ANAC. Si chiede di precisare se sussista l’obbligo di comunicazione in oggetto anche per i soggetti rientranti nei settori speciali e, in caso affermativo, l’ente destinatario della comunicazione stessa.


QUESITO del 29/04/2009 - PAGAMENTI

In riferimento al combinato disposto degli art. 133 c. 4 (“nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori), art. 168 c. 1 (“quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige (…) uno stato di avanzamento) e art. 114 c. 3 del D.P.R. 554/99 (“nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione”), nonché l’art. 29 c. 1 del D.M. 145/00 (“il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stati di avanzamento dei lavori a norma dell’art. 168 del regolamento”), si chiede conferma della seguente interpretazione: - in occasione della firma in contradditorio del verbale di sospensione lavori, il direttore lavori ha il mero obbligo di indicare nello stesso lo stato di avanzamento lavori, ovvero deve quantificare l’importo totale maturato in riferimento alle lavorazioni effettuate a quella data. Nel caso in cui non sia stato raggiunto l’importo della prima rata, come prevista dal C.S.A lo stesso non può invece procedere alla redazione di un SAL ai sensi dell’art. 168 c. 1 del regolamento. Nell’eventualità poi, in cui la sospensione superi i novanta giorni, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.M. 145/00 il direttore dei lavori deve procedere alla redazione di uno stato di avanzamento lavori ai sensi dell’art. 168 del regolamento, con successiva emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.M. 145/2000. Secondo tale interpretazione, si potrà in via pratico-operativa stabilire che solo i SAL redatti ai sensi dell’art. 168 avranno una numerazione progressiva, sempre coincidente con la relativa numerazione dei relativi certificati di pagamento.


QUESITO del 02/05/2008 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Sono in corso di esecuzione lavori in cui sono stati rinvenuti reperti archeologici che hanno obbligato i tecnici a rivedere le tecniche di consolidamento delle fondazioni, con i necessari tempi tecnici di approvazione delle nuove soluzioni da parte della Soprintendenza. Sempre nella stessa area di cantiere, i lavori di consolidamento delle colonne del portico, che insistono sulle fondazioni predette, sono fermi in quanto la Soprintendenza ha espresso la volontà di fare ulteriori indagini e prove sui materiali di finitura, bloccando di conseguenza tutti gli altri lavori che prevedono sollecitazioni statiche sulle colonne e sulle fondazioni. Si configura, quindi, l’ipotesi di una “sospensione parziale” dei lavori, disciplinata dal comma 7 dell’art. 133 del 554/99. La legge chiarisce che, in caso di sospensione parziale, il termine contrattuale deve essere differito di un tempo “pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’impresa”. Allo scrivente non è chiaro, però, se l’obbligo della comunicazione all’Autorità, di cui al comma 9, cioè oltre il quarto del tempo contrattuale, scatta anche per le sospensioni parziali o se il tempo di sospensione da calcolare per verificare il rientro nei limiti del 25% sia riferito ai soli giorni di differimento contrattuale calcolati come sopra.


QUESITO del 06/06/2006 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Per quanti giorni è ammesso sospendere i lavori,(per maltempo) anche in più frazioni di tempo, per un appalto lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento su strade prov. e regionali, che contrattualmente prevede una durata dei lavori di 365 giorni, per un importo a base d'asta di 1.600.000 euro?