Art. 158 Sospensione e ripresa dei lavori

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale é inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. con riferimento agli appalti del Ministero della difesa -DPR 236/2012 in vigore dal 06/07/2013- la disposizione va coordinata con quanto disposto dall'art. l'art. 41, comma 2, che deroga all'art. 158, comma 3

4. Nel verbale di sospensione é inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore é tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali é sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190.

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.]
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Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE LAVORI E RISERVE: L’ONERE DI ISCRIZIONE SORGE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI SOSPENSIONE SE L'APPALTATORE NE CONTESTA LA LEGITTIMITÀ "IN SÉ"

CORTE D'APPELLO DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la riserva finalizzata a contestare la legittimità della sospensione dei lavori deve essere iscritta, a pena di decadenza, nel relativo verbale di sospensione, non potendo l'appaltatore differire tale onere al momento della ripresa o della chiusura dei lavori qualora la doglianza investa la legittimità originaria del provvedimento sospensivo. Inoltre, le somme riconosciute all'appaltatore a titolo di riserva per differenze tra lavori eseguiti e contabilizzati devono essere quantificate al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

"[...] la contestazione svolta dall’appaltatore, secondo quanto è apprezzabile dalla stessa diffida, investe espressamente la “legittimità” in sé della sospensione (in quanto difforme -in tesi- dalle ipotesi previste dalla legge), dovendo quindi essere iscritta “a pena di decadenza” nel verbale di sospensione.

[...]

Non risulta contestata, infatti, la condizione di “indisponibilità” dedotta dall’appaltatore: la riserva, iscritta in calce al Registro di Contabilità relativo al 4° SAL in data 18/03/2015, è stata precisata con lettera protocollata il 30/3/2015 (n. prot. 395) non avendo il RUP consentito l’allegazione materiale al registro di contabilità; per altro verso, la “relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione” (neppure notificata) non è stata sottoscritta dall’appaltatore.

[...]

L’appellante, non di meno, lamenta -in subordine- che il giudice di primo grado non ha tenuto conto del “ribasso d’asta” conteggiato dal C.T.U..

Tale doglianza è fondata, avendo il tribunale omesso di considerare la somma rideterminata dal perito all’esito della verifica contabile [...]"

SOSPENSIONE LAVORI PROLUNGATA OLTRE IL TEMPO PREVISTO PER LEGGE - ILLEGITTIMA A CAUSA INERZIA DELLA PA - RISARCIMENTO AMMESSO

TRIBUNALE DI FOGGIA SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di esecuzione dei contratti pubblici, qualora la sospensione dei lavori, pur inizialmente legittima in quanto ancorata a criticità di finanziamento, si protragga oltre il limite temporale massimo consentito dalla normativa di settore (sei mesi, ex art. 158 d.P.R. 207/2010), la medesima diviene illegittima. Tale perdurante inerzia della P.A. configura grave inadempimento, aprendo la via ai rimedi civilistici ordinari, tra cui la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (danno emergente e lucro cessante). A nulla rileva la sottoscrizione, da parte dell'appaltatore nel verbale di sospensione, di formule di rito attestanti la rinuncia a pretese economiche per il fermo cantiere, trattandosi di dichiarazioni di stile che non comportano una rinuncia preventiva ai diritti derivanti dall'abnorme e non prevedibile prolungamento della sospensione.

Quando invece la sospensione, pur inizialmente legittima, si protrae illegittimamente per inerzia della P.A., tornano ad applicarsi i rimedi generali del codice civile sull'inadempimento (art. 1453 c.c.), che danno diritto alla risoluzione del contratto e al pieno risarcimento del danno (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 15700/2018; Cass. civ., n. 14574/2010).

[...] le clausole o dichiarazioni di stile inserite nei verbali di sospensione, con le quali l’impresa dichiari di non avere nulla a pretendere per il periodo di fermo dei lavori, non precludono la successiva proposizione di pretese risarcitorie qualora venga dedotta l’illegittimità o l’eccessiva durata della sospensione, trattandosi di dichiarazioni che devono essere interpretate in modo restrittivo e che non possono comportare una rinuncia preventiva a diritti non ancora compiutamente determinati.

ONERI DI VERIFICA PROGETTUALE IN CAPO ALL'APPALTATORE E DECADENZA DALLE RISERVE SE NON ISCRITTE TEMPESTIVAMENTE (158)

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SENTENZA 2026

L'appaltatore, sia pubblico che privato, è tenuto non solo ad eseguire l'opera a regola d'arte, ma anche a controllare la validità tecnica del progetto fornito dal committente, segnalando eventuali carenze. Pertanto, "la mancata segnalazione degli errori progettuali e l’impossibilità conseguente di concludere l’opera non possono portare a richieste di pagamento avanzate dall’appaltatore per riserve rivolte ad un presunto andamento anomalo dei lavori per l’approvazione di varianti, i cui errori progettuali potevano essere evidenziati dalla stessa Società attrice in sede di esame preliminare dei documenti di gara". Inoltre, la mancata apposizione di riserva sul verbale di sospensione (ex art. 158 DPR 207/2010) rende inammissibile la pretesa risarcitoria, atteso che "se la sospensione fosse stata considerata illegittima dall’impresa, questa avrebbe dovuto firmare con riserva già il verbale di sospensione".

(Cfr. Cass. civ. Sez. I, 26.02.2020, n. 5144)

DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI PER INTERDITTIVA ANTIMAFIA (94.3)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

In presenza di un'informativa interdittiva antimafia sopravvenuta, la Stazione Appaltante dispone di un potere discrezionale nell'ordinare la sospensione dei lavori o il recesso dal contratto, anche se l'opera è in fase di ultimazione; tale scelta non è preclusa dalla normativa vigente, che riserva alla P.A. la valutazione eccezionale sulla prosecuzione del rapporto finalizzata esclusivamente alla tutela del preminente interesse pubblico al completamento dell'opera.

DINIEGO CIG PER MIGLIORAMENTO METEO E SCELTE ORGANIZZATIVE DELL'IMPRESA (107.1)

TAR TRENTO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

Il provvedimento di sospensione dei lavori emesso dalla direzione lavori nell'ambito di un appalto pubblico non vincola l'amministrazione previdenziale ai fini del riconoscimento della CIG ordinaria, qualora i dati meteorologici ufficiali evidenzino condizioni climatiche compatibili con la ripresa delle attività, configurando la persistente interruzione come una scelta organizzativa rientrante nel rischio d'impresa.

LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI PER INTERDITTIVA ANTIMAFIA SOPRAVVENUTA (158.2)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

In caso di informativa antimafia sopravvenuta durante l'esecuzione di un appalto, l'Amministrazione dispone di una facoltà discrezionale nel decidere se recedere dal contratto o proseguire il rapporto qualora l'opera sia in corso di ultimazione; la sospensione dei lavori ordinata in conseguenza dell'interdittiva è legittima qualora sia ravvisabile una circostanza speciale imprevedibile idonea a influire negativamente sull'esecuzione e dettata da preminenti ragioni di tutela della legalità.

SPETTA LA CIGO PER SOSPENSIONE LAVORI DOVUTA A VARIANTI TECNICHE MIGLIORATIVE

TAR SICILIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

È illegittimo il diniego di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria laddove la sospensione dell'appalto sia determinata dalla necessità di varianti tecniche migliorative disposte dall'autorità e non prevedibili dall'operatore economico, in quanto il costo della manodopera derivante da scelte della stazione appaltante non può essere posto a carico dell'appaltatore.

EVENTO METEOROLOGICO E CASSA INTEGRAZIONE DURANTE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI (107.1)

TAR TRENTO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

In materia di integrazione salariale ordinaria nel settore edile, la persistenza di condizioni meteorologiche avverse che rendono impraticabile il cantiere giustifica la concessione del beneficio anche in presenza di un verbale di sospensione lavori. Tale atto della direzione lavori non trasforma l'evento naturale in una circostanza programmata o dipendente dalla volontà delle parti, ma costituisce il presupposto formale necessario per la corretta gestione dell'appalto in costanza di eventi oggettivamente ostativi alla prosecuzione delle lavorazioni.

SOSPENSIONE LAVORI - PUBBLICO INTERESSE SOTTESO - LIMITI

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2015

La sospensione dei lavori di costruzione di un'opera pubblica disposta per non intralciare l'attivita' turistica e di balneazione di un Comune nel periodo estivo non è legittima.

L'esecuzione di un appalto puo' essere sospesa, infatti, solo per ragioni di pubblico interesse o necessita', ovvero in caso di esigenze pubbliche sopravvenute, oggettive e non prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza.

SOSPENSIONE LAVORI

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2007

Il D.P.R. n. 1063 del 1962, affida all'ingegnere capo il potere di disporre la sospensione dei lavori, è pur vero che tale regola è applicabile quando la relativa qualifica professionale sussiste nell'organizzazione dell'ente pubblico; sicchè, siccome la stessa non era prevista nell'amministrazione comunale convenuta, l'ordine non poteva che essere impartito dalla direzione dei lavori: e nel caso non era stato mai revocato dall'ente che anzi, durante il periodo di sospensione, aveva provveduto ad elaborare ed approvare la necessaria variante al progetto originario. La figura istituzionale dell'ingegnere capo è prevista dal Regolamento appr. con R.D. n. 350 del 1895, soprattutto per le opere che per la L. 20 marzo 1865, allegato F, e succ. modifiche sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici; allorquando tale figura non sussista nell'organizzazione amministrativa di un ente pubblico, il potere di disporre la sospensione dei lavori compete, stesso R.D. n. 350, ex art. 6, al direttore dei lavori, cui d'altra parte è stato definitivamente affidato dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 133, (successivo all'appalto per cui è causa), avente per oggetto l'intera materia dei lavori pubblici come determinata dalla L. 109 del 1994, art. 2. L'accertata circostanza che l'ordine di sospensione dei lavori fosse illegittimo perchè non rientrante in alcuna delle ipotesi in cui il relativo provvedimento è autorizzato dal D.P.R. n. 1062 del 1963, art. 30, comporta soltanto che alla stazione appaltante, incorsa in un inadempimento contrattuale, non sia consentito avvalersi di alcuna delle facoltà concesse dalla menzionata norma nelle diverse ipotesi dalla stessa previste in cui la sospensione sia consentita; ma non incide sui diritti dell'appaltatore danneggiato dal comportamento illegittimo del contraente pubblico (di richiedere maggiori compensi o indennizzi, nonchè la risoluzione del contratto), nè sull'onere impostogli dal R.D. n. 350 del 1895 cit., artt. 54 e 64, di apporre nel registro di contabilità le necessarie riserve per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori (Cass. 11852.2007; 4702.2006; 18070.2004). Le quali devono essere formulate a pena di decadenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non appena sia emersa la rilevanza causale del danno derivante da tale fatto, ed al più tardi nel verbale di ripresa dei lavori (Cass. 23670.2006; 17906.2004; 5540.2004).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/05/2019 - COMUNICAZIONE EX ART. 158, COMMA 9, D.P.R. 207/2010 - SOSPENSIONE DEI LAVORI SUPERIORE AL QUARTO DEL TEMPO CONTRATTUALE

L’art. 158, D.P.R. 207/2010, al comma 9 prevede che quando la sospensione dei lavori supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità. La SEA Prime S.p.A., partecipata dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., ente aggiudicatore rientrante nei settori speciali ex art. 119, D.Lgs. 50/2016, ha comunicato all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici-Lombardia la sospensione dei lavori superiore al quarto del tempo contrattualmente previsto per l’appalto concernente la “progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di sistemazione del fiume Lambro”. L’Osservatorio ha informalmente risposto di non poter ricevere le suddette comunicazioni per problemi tecnico/organizzativi, non disponendo di modulistica specifica per i settori speciali, nonché per motivazioni giuridiche ritenendo non dovuta la comunicazione nei settori speciali, invitando in ogni caso SEA Prime a comunicare il tutto all’ANAC. Si chiede di precisare se sussista l’obbligo di comunicazione in oggetto anche per i soggetti rientranti nei settori speciali e, in caso affermativo, l’ente destinatario della comunicazione stessa.


QUESITO del 29/04/2009 - PAGAMENTI

In riferimento al combinato disposto degli art. 133 c. 4 (“nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori), art. 168 c. 1 (“quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige (…) uno stato di avanzamento) e art. 114 c. 3 del D.P.R. 554/99 (“nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione”), nonché l’art. 29 c. 1 del D.M. 145/00 (“il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stati di avanzamento dei lavori a norma dell’art. 168 del regolamento”), si chiede conferma della seguente interpretazione: - in occasione della firma in contradditorio del verbale di sospensione lavori, il direttore lavori ha il mero obbligo di indicare nello stesso lo stato di avanzamento lavori, ovvero deve quantificare l’importo totale maturato in riferimento alle lavorazioni effettuate a quella data. Nel caso in cui non sia stato raggiunto l’importo della prima rata, come prevista dal C.S.A lo stesso non può invece procedere alla redazione di un SAL ai sensi dell’art. 168 c. 1 del regolamento. Nell’eventualità poi, in cui la sospensione superi i novanta giorni, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.M. 145/00 il direttore dei lavori deve procedere alla redazione di uno stato di avanzamento lavori ai sensi dell’art. 168 del regolamento, con successiva emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.M. 145/2000. Secondo tale interpretazione, si potrà in via pratico-operativa stabilire che solo i SAL redatti ai sensi dell’art. 168 avranno una numerazione progressiva, sempre coincidente con la relativa numerazione dei relativi certificati di pagamento.


QUESITO del 02/05/2008 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Sono in corso di esecuzione lavori in cui sono stati rinvenuti reperti archeologici che hanno obbligato i tecnici a rivedere le tecniche di consolidamento delle fondazioni, con i necessari tempi tecnici di approvazione delle nuove soluzioni da parte della Soprintendenza. Sempre nella stessa area di cantiere, i lavori di consolidamento delle colonne del portico, che insistono sulle fondazioni predette, sono fermi in quanto la Soprintendenza ha espresso la volontà di fare ulteriori indagini e prove sui materiali di finitura, bloccando di conseguenza tutti gli altri lavori che prevedono sollecitazioni statiche sulle colonne e sulle fondazioni. Si configura, quindi, l’ipotesi di una “sospensione parziale” dei lavori, disciplinata dal comma 7 dell’art. 133 del 554/99. La legge chiarisce che, in caso di sospensione parziale, il termine contrattuale deve essere differito di un tempo “pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’impresa”. Allo scrivente non è chiaro, però, se l’obbligo della comunicazione all’Autorità, di cui al comma 9, cioè oltre il quarto del tempo contrattuale, scatta anche per le sospensioni parziali o se il tempo di sospensione da calcolare per verificare il rientro nei limiti del 25% sia riferito ai soli giorni di differimento contrattuale calcolati come sopra.


QUESITO del 06/06/2006 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Per quanti giorni è ammesso sospendere i lavori,(per maltempo) anche in più frazioni di tempo, per un appalto lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento su strade prov. e regionali, che contrattualmente prevede una durata dei lavori di 365 giorni, per un importo a base d'asta di 1.600.000 euro?