Giurisprudenza e Prassi

DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO: PUO' COSTITUIRE "ADEGUATO MEZZO DI PROVA" AI FINI DELLA RILEVANZA DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (98.3.G)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Al riguardo va osservato, in termini generali, come nella nuova formulazione dell’illecito professionale, quale causa di esclusione non automatica, ora delineata all’art. 98 c.c.p., permane l’esigenza comune rispetto al vecchio codice di verificare l’affidabilità complessivamente considerata dell’operatore economico che andrà a contrarre con la p.a., per evitare che quest’ultima entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale e, dunque, al fine di assicurare alla stazione appaltante un aggiudicatario affidabile e corretto, secondo un giudizio espresso non in chiave sanzionatoria, ma piuttosto fiduciaria, di selezione preventiva nella scelta del possibile contrante per il contratto in formazione (cfr. in termini Cons. di Stato, Sez. V, 6 aprile 2020, n. 2260 e 12 aprile 2019, n. 2407; Sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3070).

Ciò posto, quanto al caso di specie, ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia enucleato chiaramente gli elementi ritenuti idonei nella specie ad integrare l’illecito professionale, in relazione a condotte che ben rientrano nel perimetro della previsione normativa astratta, venendo in rilievo reati contestati con decreto che dispone il giudizio, che, ove definitivamente accertati, sono di per sé suscettibili di esclusione automatica. Dunque, ben ha potuto l’amministrazione, anche senza una pronuncia definitiva, trarre elementi ostativi ad un giudizio di piena affidabilità e integrità morale della concorrente dagli elementi indiziari chiaramente descritti dalle corpose argomentazioni poste a sostegno dell’accusa e riportati nel provvedimento che dispone il giudizio a carico del legale rappresentante della società ricorrente, tra cui delitti contro il patrimonio mediante frode oltre che associativi (rilevando in particolare i delitti di cui agli artt. 110 c.p., 81 c.p., 512 bis, 648 ter 1 c.p. e 416 bis 1 c.p.), tali da giustificare la sanzione espulsiva, anche tenuto conto della natura e dell’oggetto dell’affidamento (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2020, n. 5782).

Invero, parte ricorrente si è limitata ad invocare genericamente la presunzione di non colpevolezza e ad insistere sulla pendenza del procedimento penale e, dunque, sulla assenza di una pronuncia di condanna, senza fornire tuttavia validi elementi argomentativi (quali, a titolo esemplificativo, l’adozione di misure organizzative interne idonee ad ostacolare l’eventuale commissione in futuro di reati della specie di quelli contestati) per invocare, nella sostanza, la possibilità di una diversa positiva valutazione da parte dell’amministrazione o per disvelare l’irragionevolezza o sproporzione della formulata prognosi negativa, a cui la S.A., per quanto esposto, del tutto ragionevolmente, è giunta, alla stregua di tale grave e lineare quadro indiziario.

Le superiori considerazioni, dunque, consentono al Collegio di ritenere che il provvedimento di esclusione sia stato sufficientemente motivato, in forza di una valutazione sistematica e logica delle fonti di prova acquisite nel corso dell’articolata istruttoria, da cui la S.A. ha tratto il convincimento dell’assenza dei requisiti di affidabilità.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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