Giurisprudenza e Prassi
EFFETTO DELLA RINUNCIA ALL'AZIONE DI PRIMO GRADO IN SEDE DI APPELLO
CONS. STATO Sentenza
2026
A fronte della rinuncia manifestata dall'appellato all'azione intrapresa in primo grado e agli effetti in suo favore derivanti dalla sentenza appellata, il giudice deve disporre l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado, atteso che tale rinuncia preclude il riesame della questione e impedisce il passaggio in giudicato della sentenza originaria.
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