Giurisprudenza e Prassi

RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO - DIFFERENZE

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2022

La giurisprudenza ha rilevato quanto segue:

- a) l’art. 115 D. Lgs. n. 163/2006 “… (che riprende la formulazione già contenuta nell'art. 6 della l. n. 537/1993) è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2009 n. 4079; T.A.R. Campania, Napoli, 19 agosto 2019, n. 4362; T.A.R. Lazio, Roma, 4 settembre 2017, n. 9531)…” (T.A.R. Lazio, Roma, 9 novembre 2020, n. 11577);

- b) “… la differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda ha, invece, come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20/01/2015, n. 159)” (T.A.R. Lazio, Latina, 24 dicembre 2021, n. 698).



Argomenti:

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati