FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO PER TRATTAZIONE CONGIUNTA DI RICORSO PRINCIPALE E INCIDENTALE (55.10)
Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., qualora le esigenze di tutela della parte ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita definizione del giudizio nel merito, e in particolare qualora la controinteressata manifesti l'intenzione di proporre ricorso incidentale, il Tribunale fissa l'udienza per la discussione del merito in luogo di emettere un provvedimento cautelare. Tale prassi processuale risponde ai principi di economia processuale e concentrazione, assicurando che la controversia sull'aggiudicazione venga risolta in un unico contesto decisorio che consideri tanto le doglianze principali quanto quelle incidentali.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

