RIBASSO DEI COSTI DELLA MANODOPERA: AMMESSO SE ADEGUATAMENTE GIUSTIFICATO DALL'O.E. (41.14)
Questo Tribunale con la Sentenza n. 273 del 21.5.2024 (cfr. punto 4), confermata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 9419 del 22.11.2024, ha precisato che dal combinato disposto di cui agli artt. del D.Lg.vo n. 36/2023 108, comma 9, nella parte in cui prescrive l’obbligo di indicare nell’offerta e economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale, e 41, comma 14, terzo periodo, il quale precisa che “resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”, si evince che il ribasso può essere applicato anche al costo della manodopera.
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