Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DEL RISULTATO: DA CONSIDERARE ANCHE NEL CASO DI RIBASSO COSTI DELLA MANOPERA

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che, la disciplina che stabilisce l’obbligatorietà dello scorporo dei costi di manodopera dall'importo assoggettato al ribasso ha natura innovativa. Ciò comporta che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa comunale, non hanno valenza dirimente le diverse considerazioni contenute nel parere MIT del 19.7.2023, n. 2154, nel parere precontenzioso ANAC n. 528 del 15.11.2023, nel parere MIT del 17.4.2024, n. 2505, in quanto tali amministrazioni non solo non hanno posto in risalto la natura innovativa della disposizione, ma richiamano sostanzialmente la disciplina contenuto nel bando tipo ANAC n. 1/2023 che è stato redatto sulla base della previgente disciplina (d.lgs. n. 50/2016).

Ciò non significa che è esclusa la possibilità per l’operatore di proporre un ribasso che coinvolga anche il costo della manodopera. L’operatore non solo potrà formulare un ribasso che coinvolge anche il costo della manodopera, ma potrà anche dimostrare che tale ribasso è derivante “da una più efficiente organizzazione aziendale” o “da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera”, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza in linea l’art. 41 della Costituzione.

... Il ribasso della ricorrente (29,60%) andava calcolato su € 11.617.883,10, per cui i costi stimati per i lavori erano pari ad € 8.178.989,70. A questa voce andavano aggiunti i costi per la manodopera pari ad € 4.871.561,51 (rectius € 4.924.028,48 quali costi indicati in offerta) e quelli per la sicurezza pari ad € 97.135,09. Il totale dei costi offerti sarebbe stato pari a € 13.147.686,30 e non già pari ad € 11.608.569,01 come ritenuto dalla stazione appaltante, con un maggiore importo di € 1.539.117,30.

Ne consegue che anche considerando, in ipotesi, le sottostime dei costi imputati alla ricorrente pari ad € 347.355,06, l’offerta non risulterebbe in perdita o anomala.

Ne vale in senso contrario affermare, come sostiene la difesa della stazione appaltante, che è stato il ricorrente ad aver indicato l’importo della propria offerta in € “11.608.569,00544”.

In effetti, la ricorrente ha indicato nell’offerta tale dato economico.

Tuttavia tale dato è frutto dell’applicazione di una regola/formula matematica i cui parametri sono stati stabiliti a monte e - in modo errato - dalla stazione appaltante nella piattaforma Sintel, la quale, una volta valorizzato ad opera dell’impresa il dato del ribasso, restituisce automaticamente l’importo offerto in attuazione delle regole/formule preimpostate sul calcolo dell’offerta.

Il concorrente era quindi tenuto ad indicare in sede di offerta nella piattaforma Sintel unicamente la percentuale di ribasso, sicché non aveva alcun potere nello stabilire il reale valore dell’offerta economica, la quale, va ribadito, viene calcolata automaticamente dal sistema sulla base di regole e formule preimpostate.

Dunque, il secondo motivo del gravame, come integrato con i due motivi aggiunti, è fondato nei limiti innanzi esposti. L’accoglimento del motivo, attesa la natura sostanziale delle censure dedotte, comporta l’assorbimento degli altri motivi del gravame, in quanto dal loro eventuale accoglimento la ricorrente non potrebbe trarre una maggiore utilità rispetto a quella già ottenuta.

In conclusione, il gravame è fondato nei limiti ivi indicati e va pertanto accolto; per l’effetto, vanno annullati gli atti amministrativi, indicati in epigrafe, con i quali è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara e, per l’illegittimità derivata, il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della controinteressata.

La stazione appaltante è tenuta a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati, rinnovando la procedura di gara a partire dalla fase di valutazione di affidabilità dell’offerta della ricorrente.

L’accoglimento del ricorso comporta, in virtù del principio della soccombenza, la condanna alle spese che vengono liquidate, in dispositivo, a carico del omissis.

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