Giurisprudenza e Prassi
I COSTI DELLA MANODOPERA SONO RIBASSABILI ATTRAVERSO UNA PIÙ EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (41.14)
CONS. STATO Sentenza
2025
Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera, pur dovendo essere scorporati dalla stazione appaltante ai fini della determinazione della base d'asta, restano ribassabili dall'operatore economico. Tale ribasso non comporta l'esclusione automatica dalla gara, ma onera l'offerente della prova, in sede di verifica dell'anomalia, che lo scostamento dai costi stimati derivi da una migliore organizzazione interna e non incida sui trattamenti salariali minimi inderogabili.
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