Giurisprudenza e Prassi
REVOCA DELLA GARA E DIFFERENZA TRA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E CARENZA DI INTERESSE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza
2026
In sede di giustizia amministrativa, la revoca degli atti di gara impugnati comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che l'annullamento giurisdizionale non produrrebbe più alcuna utilità per l'operatore economico, restando esclusa la cessazione della materia del contendere qualora non vi sia stata la piena soddisfazione della pretesa sostanziale.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

