Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE DEI PREZZI "DECRETO AIUTI": APPLICAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DELA STAZIONE APPALTANTE, SENZA NECESSITA' DI APPOSITA ISTANZA DELL'APPALTATORE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l'obbligazione di riconoscere la revisione straordinaria dei prezzi ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 ha natura imperativa, si inserisce di diritto nel contratto e non postula alcun onere di preventiva istanza da parte dell'operatore economico, rientrando tra i doveri d'ufficio della stazione appaltante. Inoltre, non costituisce motivo legittimo di diniego la mancata formale apposizione di riserve in calce al certificato di regolare esecuzione qualora l'appaltatore, in sostanziale contestualità con la sottoscrizione e in tempo utile prima dell'approvazione del certificato stesso, abbia inoltrato un'espressa richiesta di adeguamento.

"La disposizione riveste carattere imperativo in quanto l’art. 26 comma 1 d.l. n. 50 del 2022 prescrive che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite è adottato, “anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali”, applicando i prezzari aggiornati, (in tale prospettiva la Sezione ha affermato che “La disposizione è chiara nella sua portata”, così Cons. St., sez. V, 4 dicembre 2025 n. 9568).

L’obbligazione di revisionare i prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022 trova quindi fonte in una norma imperativa di legge, integrando il contratto di appalto ai sensi dell’art. 1339 c.c.

Né osta a tale conclusione la sopravvenienza della norma (imperativa) di legge dal momento che incide sul regolamento esecutivo del rapporto (e non sulla fattispecie contrattuale e sui profili di invalidità della medesima) e che l’inserzione automatica di clausole opera anche rispetto alle norme sopravvenute alla genesi del contratto.

Infatti, con riferimento a un contratto che non ha ancora avuto esecuzione, o che ha avuto esecuzione incompleta, non vi sono ostacoli a ritenere che la norma sopravvenuta possa integrare il regolamento esecutivo, che, sin dall’inizio, è dettato da una pluralità di fonti (che comprendono quelle legislative, anche suppletive), pur rimanendo la fonte privata il “motore” del rapporto.

La Corte di cassazione ha infatti affermato che “Come il contenuto del regolamento negoziale può variare nel corso del tempo per una diversa determinazione della fonte privata, così anche la fonte legale può mutare i termini dell'originaria integrazione eteronoma del regolamento, per cui la sopravvenienza normativa, al livello di inserzione automatica di clausole (art. 1339 cc), è mera variazione del contenuto del regolamento negoziale” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 5 febbraio 2026 n. 2426).

Nella fattispecie delineata dall’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022 il SAL è individuato quale documento preposto ad attuare la revisione dei prezzi.

[...]

Nel caso in cui il direttore dei lavori abbia già adottato il SAL e il rup abbia emesso il certificato di pagamento, “è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022” (art. 26 comma 1 d.l. n. 50 del 2022).

Sicché il legislatore stabilisce che, anche dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, è l’amministrazione ad essere tenuta a emettere il certificato di pagamento straordinario che tenga conto dell’adeguamento dei prezzi.

[...]

la complessiva disciplina dell’istituto in esame non contiene riferimenti, neppure impliciti, a un’istanza del privato, supportando piuttosto la tesi che sia l’amministrazione a dover procedere d’ufficio per eseguire l’obbligazione di adeguare i prezzi alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022.

[...]

Inoltre, considerata la sostanziale contestualità temporale fra sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione da parte dell’appellante e comunicazione della pretesa a ottenere l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022, può ritenersi che l’appaltatore abbia sottoscritto il certificato di regolare esecuzione formulando una riserva in merito all’adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26, senza che a tal fine rilevi la non attestazione sul certificato della formale riserva (Cons. St., sez. IV, 7 luglio 2022 n. 5667: “è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata prima della firma del certificato di collaudo, senza che sia necessaria la sua riproduzione in quel documento”)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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