Art. 26 Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonchè di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonchè le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.

4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:

a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonchè dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonchè dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

5. Per le finalità di cui al comma 4:

a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l'anno 2022, nonchè dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;

b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.

5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di cui al terzo periodo:

a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

7-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:

a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;

b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;

d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;

e) determinazione delle modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;

f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.

7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma 7-bis può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi, e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.

8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì, le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis è abrogato.

10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.

12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonchè agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
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Giurisprudenza e Prassi

PICCOLE E MEDIE OPERE - AGGIORNAMENTI POST REVISIONE PNRR

MIN INTERNO COMUNICATO 2024

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all’approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente.

Si comunica che con l’entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto.

ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO PER ADEGUAMENTO PREZZI 2024

MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO 2024

Disciplina delle modalita' operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l'anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi.

LEGGE DI BILANCIO 2024 - PROROGATI MECCANISMI STRAORDINARI PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI NELLE OPERE PUBBLICHE

NAZIONALE LEGGE 2023

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2024

AGGIORNAMENTO DEI PREZZI - RICHIEDE ADEGUATA ISTRUTTORIA INTERPELLANDO PIU' OPERATORI

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2023

L’Amministrazione pur dando atto della “particolare e anomala situazione venutasi a profilare nella quale sono state registrate variazioni dei prezzi, in alcuni casi anche con cadenza settimanale, e la conseguente difficoltà nel reperimento dei preventivi dei prezzi dei prodotti”, al fine di procedere all’aggiornamento del prezzo di tale prodotto si è limitata a contattare un numero molto esiguo di produttori/fornitori, così correndo il rischio, poi effettivamente concretizzatosi, di non ricevere risposta alcuna e di non avere quindi dati da utilizzare in tal senso.

Inoltre, la campagna di rilevazione dei prezzi è stata condotta solo fino a marzo 2022, senza quindi tenere in considerazione le eventuali modifiche del prezzo tra marzo 2022 e giugno 2022, quando è stato definitivamente approvato l’aggiornamento impugnato, e ciò, nonostante la stessa Amministrazione avesse dato atto che tale periodo risultava caratterizzato da oscillazioni di prezzo che avvenivano anche a cadenza settimanale.

Peraltro, anche con riguardo al periodo da novembre/dicembre 2021 a marzo 2022 oggetto di rilevazione, le Società ricorrenti hanno dimostrato che la Regione si è rivolta a due operatori che neppure commercializzano proprio le palancole, senza invece contattare altri specifici fornitori di tale prodotto.

Inoltre l’Amministrazione, dopo le due richieste del dicembre 2021, non ricevendo risposta dai fornitori destinatari delle note regionali, anziché sollecitare gli stessi, ovvero rivolgersi ad altri operatori economici ampliando la platea dei soggetti interpellati, così da avere maggiori possibilità di risposta ed un materiale istruttorio più corposo, si è limitata a procedere all’analisi degli atti trasmessi in data 17.12.2021 dall’Ufficio statistica della Presidenza della Regione , contenenti la scomposizione, al massimo livello di dettaglio disponibile, degli "Indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali" aggiornati al mese di Ottobre 2021, ed ha applicato, alle palancole laminate a caldo, l’incremento corrispondente al codice ATECO 24.52 assegnato (1,6% maggiorato fino alla concorrenza della percentuale del 5%, pari all’indice medio dell’inflazione rilevato dall’ISTAT del 4,9% nel periodo novembre 2021 – marzo 2022).

E tale decisione è maturata come si è visto in un periodo caratterizzato da una grande instabilità dei prezzi, come ammesso dalla stessa Regione, che ha infatti parlato di “particolare e anomala situazione venutasi a profilare nella quale sono state registrate variazioni dei prezzi, in alcuni casi anche con cadenza settimanale”, circostanza che avrebbe invece dovuto indurre l’Ente a compiere un’indagine approfondita sui prezzi di mercato delle palancole, contattando un numero elevato o comunque adeguato di operatori economici e conducendo l’esame delle variazioni dei prezzi per un lasso temporale più lungo, anziché fermarsi al marzo 2022.

Ma soprattutto, ad avviso del Collegio, ciò che conferma la fondatezza dei dubbi di inadeguatezza dell’aggiornamento disposto dalla Regione con riguardo alle palancole nel prezzario impugnato in questa sede, e quindi il difetto di istruttoria sul punto, è il confronto tra l’incremento in percentuale ivi previsto e gli incrementi operati invece dalle altre Regioni (vedi prezzari depositati), che vanno da un minimo del 30% addirittura a quasi il 70%, come allegato da parte ricorrente e non contestato dalla Regione.



ISTANZA DI REVISIONE PREZZI - ILLEGITTIMO IL SILENZIO DELLA P.A. - MA IL GIUDICE NON PUO' ACCOGLIERE L'ISTANZA (106.1)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2023

Costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale che l'istituto della revisione prezzi consiste in procedimento finalizzato al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, al quale è sotteso l'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale nei confronti del privato contraente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6/9/2022, n. 7756; id. sez. III, 14/11/2018, n. 6421; T.A.R. Piemonte, sez. I, 15/4/2022, n. 377; T.A.R. Puglia, sez. III, 14/1/2022, n. 63); pertanto, la natura discrezionale del potere sollecitato con l’istanza in esame esclude in questa sede una pronuncia sulla fondatezza della relativa istanza, essendo la relativa valutazione riservata all’amministrazione e non potendo, ex art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice amministrativo pronunciarsi “con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” se non nella fattispecie contemplata dall’art 31, comma 3, c.p.a. di cui però, non ricorrono i presupposti, in ragione della natura del potere da esercitare.

Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Soggetto attuatore e coordinatore della struttura tecnica di supporto, in qualità di ente appaltante, con correlata declaratoria dell’obbligo di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza.

REVISIONE PREZZI E CARO MATERIALI - CRITICITA' OPERATO DEL MIT

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Il supplemento istruttorio che consegue all’effetto conformativo della presente sentenza riguarda appunto dette due fasi del procedimento di rilevazione dei dati, necessitando l’una e l’altra di correttivi indispensabili per rendere completi, congrui ed attendibili i dati raccolti e per consentirne il controllo effettivo e l’adeguata attività di aggregazione a livello centrale relativamente al prezzo del bitume per l’anno in contestazione.

In definitiva, come anticipato, il Ministero potrà continuare ad avvalersi delle fonti ufficiali, per le ragioni di affidabilità ed autorevolezza che, come esposto dalla difesa erariale, conseguono alla natura pubblica ed ai compiti istituzionali degli organi ed enti di riferimento.

Tuttavia, l’attività di rilevazione va resa omogenea, quanto meno in ciascuno dei contesti di riferimento (quindi, in primo luogo, tra Provveditorati e tra Camere di commercio) e qualora, malgrado il rispetto di specifiche tecniche comuni, si ottengano dati che presentano delle anomalie ovvero, anche per difficoltà di reperimento, profili di incompletezza, occorre intervenire sulle prime, correggendo eventuali errori, e colmare le lacune, anche mediante ricorso a fonti alternative.

7.2.3. In tale senso va intesa ed integrata la motivazione della sentenza gravata laddove ha riconosciuto la possibilità per il Ministero di ampliare “eventualmente il range delle fonti considerate per raffrontarle con gli elementi in [proprio] possesso”.

Invero, l’ordine al MIT di espletare un “supplemento di istruttoria”, con l’indicazione di “tenere conto di quanto emerso in sede di verificazione”, va dato riconoscendo espressamente, come richiesto da ANCE, la necessità per l’Amministrazione di raffrontare i dati rilevati dalle proprie fonti e quelli risultanti dalla banca dati indicata dall’Associazione e di fare ricorso a quest’ultima in caso di difficoltà di reperimento dei dati sul territorio, al fine di accertare la reale variazione percentuale del prezzo del bitume oggetto del ricorso.

7.3. Siffatta conclusione, pur integrativa della sentenza gravata, conduce però a confermare il rigetto della domanda principale di ANCE, riproposta in appello col terzo motivo del gravame incidentale, di integrare/rettificare direttamente il decreto annullato mediante i valori di ulteriore incremento del prezzo dei materiali per cui è causa, rilevati dalle fonti alternative proposte da ANCE.

Essendo incontestabile che l’art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 imponga una rilevazione trasparente, congrua e verificabile di dati oggettivi riguardanti gli scostamenti percentuali dei prezzi, come dedotto da parte di ANCE, questo comporta che il Ministero debba dettare criteri omogenei di rilevazione e sottoporre a valutazione critica i dati rilevati dalle proprie fonti, ma non che debba sostituire queste ultime con altre che, per natura e fini statutari, potrebbero offrire minori garanzie di affidabilità.



REVISIONE PREZZI E CARO MATERIALI - CRITICITA' OPERATO DEL MIT

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Il supplemento istruttorio che consegue all’effetto conformativo della presente sentenza riguarda appunto dette due fasi del procedimento di rilevazione dei dati, necessitando l’una e l’altra di correttivi indispensabili per rendere completi, congrui ed attendibili i dati raccolti e per consentirne il controllo effettivo e l’adeguata attività di aggregazione a livello centrale relativamente al prezzo del bitume per l’anno in contestazione.

In definitiva, come anticipato, il Ministero potrà continuare ad avvalersi delle fonti ufficiali, per le ragioni di affidabilità ed autorevolezza che, come esposto dalla difesa erariale, conseguono alla natura pubblica ed ai compiti istituzionali degli organi ed enti di riferimento.

Tuttavia, l’attività di rilevazione va resa omogenea, quanto meno in ciascuno dei contesti di riferimento (quindi, in primo luogo, tra Provveditorati e tra Camere di commercio) e qualora, malgrado il rispetto di specifiche tecniche comuni, si ottengano dati che presentano delle anomalie ovvero, anche per difficoltà di reperimento, profili di incompletezza, occorre intervenire sulle prime, correggendo eventuali errori, e colmare le lacune, anche mediante ricorso a fonti alternative.

7.2.3. In tale senso va intesa ed integrata la motivazione della sentenza gravata laddove ha riconosciuto la possibilità per il Ministero di ampliare “eventualmente il range delle fonti considerate per raffrontarle con gli elementi in [proprio] possesso”.

Invero, l’ordine al MIT di espletare un “supplemento di istruttoria”, con l’indicazione di “tenere conto di quanto emerso in sede di verificazione”, va dato riconoscendo espressamente, come richiesto da ANCE, la necessità per l’Amministrazione di raffrontare i dati rilevati dalle proprie fonti e quelli risultanti dalla banca dati indicata dall’Associazione e di fare ricorso a quest’ultima in caso di difficoltà di reperimento dei dati sul territorio, al fine di accertare la reale variazione percentuale del prezzo del bitume oggetto del ricorso.

7.3. Siffatta conclusione, pur integrativa della sentenza gravata, conduce però a confermare il rigetto della domanda principale di ANCE, riproposta in appello col terzo motivo del gravame incidentale, di integrare/rettificare direttamente il decreto annullato mediante i valori di ulteriore incremento del prezzo dei materiali per cui è causa, rilevati dalle fonti alternative proposte da ANCE.

Essendo incontestabile che l’art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 imponga una rilevazione trasparente, congrua e verificabile di dati oggettivi riguardanti gli scostamenti percentuali dei prezzi, come dedotto da parte di ANCE, questo comporta che il Ministero debba dettare criteri omogenei di rilevazione e sottoporre a valutazione critica i dati rilevati dalle proprie fonti, ma non che debba sostituire queste ultime con altre che, per natura e fini statutari, potrebbero offrire minori garanzie di affidabilità.



CARO MATERIALI - REVISIONE PREZZI - NUOVA BOCCIATURA PER IL MIT NELLA DETERMINAZIONE DEI VALORI PERCENTUALI

CONSIGLIO DI STATO60 SENTENZA 2023

Il supplemento istruttorio che consegue all’effetto conformativo della presente sentenza riguarda la “Fase di rilevazione” e la “Fase di revisione” (secondo la terminologia delle Linee guida), necessitando l’una e l’altra di correttivi indispensabili per rendere completi, congrui ed attendibili i dati raccolti e per consentirne il controllo effettivo e l’adeguata attività di aggregazione a livello centrale relativamente al prezzo dei materiali indicati nel ricorso proposto in primo grado da ANCE.

L’attività di rilevazione va in primo luogo resa omogenea, quanto meno in ciascuno dei contesti di riferimento (quindi, in primo luogo, tra Provveditorati e tra Camere di commercio, sia riguardo ai territori che riguardo ai materiali).

Garantita l’univocità dei criteri di rilevazione, il Ministero, continuando ad avvalersi delle fonti ufficiali - per le ragioni di affidabilità ed autorevolezza che, come esposto dalla difesa erariale, conseguono alla natura pubblica ed ai compiti istituzionali degli organi ed enti di riferimento - qualora ottenga dati che presentano delle anomalie ovvero, anche per difficoltà di reperimento, profili di incompletezza, dovrà intervenire correggendo gli errori (sostituendo o eliminando i dati errati) e colmando le lacune anche mediante eventuale ricorso a fonti alternative.

In tal senso va integrata la motivazione della sentenza gravata laddove ha riconosciuto la possibilità per il Ministero di fare “ricorso ad altre fonti” e di tenere “se del caso” anche conto delle “introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati”.

Invero, l’ordine di espletare un “supplemento istruttorio” va dato riconoscendo espressamente la necessità per l’Amministrazione di raffrontare i dati rilevati dalle proprie fonti e quelli risultanti da banche dati nazionali o internazionali di riferimento dei singoli materiali e di fare ricorso a queste ultime in caso di difficoltà di reperimento dei dati sul territorio o per determinati materiali, al fine di accertare la reale variazione percentuale del prezzo dei 15 materiali da costruzione oggetto del ricorso di ANCE.

Siffatta conclusione, pur correttiva della motivazione della sentenza gravata, conduce peraltro a confermare il rigetto della domanda principale di ANCE, riproposta con appello incidentale, di integrare/rettificare direttamente il decreto annullato mediante i valori di ulteriore incremento del prezzo dei materiali per cui è causa, rilevati dalle fonti alternative proposte da ANCE.

Essendo incontestabile che l’art. 1 septies d.l. n. 73/2021 imponga una rilevazione trasparente, congrua e verificabile di dati oggettivi riguardanti gli scostamenti percentuali dei prezzi, come dedotto da parte di ANCE, questo comporta che il Ministero debba dettare specifiche tecniche comuni di rilevazione dei dati e sottoporre a valutazione critica i dati rilevati dalle proprie fonti, ma non che debba sostituire queste ultime con altre che, per natura e fini statutari, potrebbero offrire minori garanzie di affidabilità.

A quest’ultimo riguardo, si precisa, ad integrazione di quanto detto sull’effetto conformativo della decisione, che, fermo restando il requisito di indipendenza dei providers nazionali ed internazionali, l’eventuale inattendibilità dei dati risultanti dalle banche dati gestite dai medesimi od anche soltanto l’inutilizzabilità ai fini della rilevazione per cui è causa costituisce un elemento sottratto ad un giudizio ex ante e rimesso al prudente e motivato apprezzamento dell’Amministrazione, da rendersi considerando le procedure in concreto seguite dalle fonti private per assicurare l’obiettività dei dati rilevati.

Il supplemento istruttorio che consegue all’effetto conformativo della presente sentenza riguarda la “Fase di rilevazione” e la “Fase di revisione” (secondo la terminologia delle Linee guida), necessitando l’una e l’altra di correttivi indispensabili per rendere completi, congrui ed attendibili i dati raccolti e per consentirne il controllo effettivo e l’adeguata attività di aggregazione a livello centrale relativamente al prezzo dei materiali indicati nel ricorso proposto in primo grado da ANCE.

L’attività di rilevazione va in primo luogo resa omogenea, quanto meno in ciascuno dei contesti di riferimento (quindi, in primo luogo, tra Provveditorati e tra Camere di commercio, sia riguardo ai territori che riguardo ai materiali).

Garantita l’univocità dei criteri di rilevazione, il Ministero, continuando ad avvalersi delle fonti ufficiali - per le ragioni di affidabilità ed autorevolezza che, come esposto dalla difesa erariale, conseguono alla natura pubblica ed ai compiti istituzionali degli organi ed enti di riferimento - qualora ottenga dati che presentano delle anomalie ovvero, anche per difficoltà di reperimento, profili di incompletezza, dovrà intervenire correggendo gli errori (sostituendo o eliminando i dati errati) e colmando le lacune anche mediante eventuale ricorso a fonti alternative.

In tal senso va integrata la motivazione della sentenza gravata laddove ha riconosciuto la possibilità per il Ministero di fare “ricorso ad altre fonti” e di tenere “se del caso” anche conto delle “introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati”.

Invero, l’ordine di espletare un “supplemento istruttorio” va dato riconoscendo espressamente la necessità per l’Amministrazione di raffrontare i dati rilevati dalle proprie fonti e quelli risultanti da banche dati nazionali o internazionali di riferimento dei singoli materiali e di fare ricorso a queste ultime in caso di difficoltà di reperimento dei dati sul territorio o per determinati materiali, al fine di accertare la reale variazione percentuale del prezzo dei 15 materiali da costruzione oggetto del ricorso di ANCE.

Siffatta conclusione, pur correttiva della motivazione della sentenza gravata, conduce peraltro a confermare il rigetto della domanda principale di ANCE, riproposta con appello incidentale, di integrare/rettificare direttamente il decreto annullato mediante i valori di ulteriore incremento del prezzo dei materiali per cui è causa, rilevati dalle fonti alternative proposte da ANCE.

Essendo incontestabile che l’art. 1 septies d.l. n. 73/2021 imponga una rilevazione trasparente, congrua e verificabile di dati oggettivi riguardanti gli scostamenti percentuali dei prezzi, come dedotto da parte di ANCE, questo comporta che il Ministero debba dettare specifiche tecniche comuni di rilevazione dei dati e sottoporre a valutazione critica i dati rilevati dalle proprie fonti, ma non che debba sostituire queste ultime con altre che, per natura e fini statutari, potrebbero offrire minori garanzie di affidabilità.

A quest’ultimo riguardo, si precisa, ad integrazione di quanto detto sull’effetto conformativo della decisione, che, fermo restando il requisito di indipendenza dei providers nazionali ed internazionali, l’eventuale inattendibilità dei dati risultanti dalle banche dati gestite dai medesimi od anche soltanto l’inutilizzabilità ai fini della rilevazione per cui è causa costituisce un elemento sottratto ad un giudizio ex ante e rimesso al prudente e motivato apprezzamento dell’Amministrazione, da rendersi considerando le procedure in concreto seguite dalle fonti private per assicurare l’obiettività dei dati rilevati.

L’appello incidentale va quindi respinto.



CARO MATERIALI - REVISIONE PREZZI - NUOVA BOCCIATURA PER IL MIT NELLA DETERMINAZIONE DEI VALORI PERCENTUALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Riscontro all’inaffidabilità dei dati rilevati dalle fonti “ufficiali” ed aggregati in ambito ministeriale si rinviene nel disallineamento delle percentuali di incremento dei prezzi registrati all’esito della procedura ministeriale rispetto quelli registrati dalle fonti facenti capo ai providers indicati da ANCE e da Assistal.

Se, in prima battuta, non è sindacabile la scelta ministeriale di avvalersi delle tre fonti di rilevazione “ufficiali”, non risponde ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione privarsi dell’apporto di fonti alternative, in primo luogo, a fini di controllo del risultato ottenuto, e, quindi, di supporto all’istruttoria, se e nei limiti in cui sia necessaria l’implementazione di dati eventualmente mancanti.

In tal senso è corretto il richiamo fatto in sentenza alle Linee guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione emanate dal MIMS il 14 gennaio 2022, pur se non direttamente applicabili al primo semestre 2021 (riguardando invece il secondo semestre). Queste richiamano alla necessità di “stabilire alcuni segnali di allerta che devono portare ad una revisione della fase di rilevazione e all’identificazione, laddove esistano di anomalie e/o errori” ed individuano fra i “segnali di allerta”, appunto “il raffronto tra le variazioni percentuali registrate dal soggetto rilevatore e quelle derivanti da banche dati nazionali e internazionali di riferimento dei singoli materiali”.

Ragionevole e corretto è pertanto procedere a rinnovare, in tutto o in parte, la fase della rilevazione quando vi siano scarti eccessivi tra i valori rilevati in ambito ministeriale e i valori risultanti da fonti private (alcune delle quali, peraltro, compulsate già dai singoli Provveditorati OO.PP. nelle rilevazioni regionali, per quanto si evince dalle singole relazioni metodologiche).

Nel caso di specie, dal verbale del 10 novembre 2021 risulta un disallineamento degli incrementi percentuali accertati in ambito ministeriale (e poi trasfusi nel decreto) rispetto a quelli rilevati dai providers indicati da ANCE che supera di gran lunga il 20% per ciascuno dei dieci materiali ivi considerati. Tali differenze, che vanno oltre un tollerabile margine di errore statistico, avrebbero ragionevolmente imposto, a prescindere dalle sopravvenute indicazioni delle Linee guida, il supplemento istruttorio, che è stato ritenuto necessario dal primo giudice.

5.4. I riscontrati profili di irragionevolezza dell’operato delle Amministrazioni non sono smentiti dalle argomentazioni degli appellanti, già prospettate e respinte in primo grado.

5.4.1. In primo luogo, non è utile l’argomentazione basata sul contesto economico di riferimento caratterizzato da “oscillazioni di mercato non lineari ed incontrollate” e da “discostamenti, anche notevoli, dai “picchi” di prezzo […]” del prezzo mediato su base semestrale.

All’opposto, la particolare congiuntura economica, dalla quale si è originata la previsione legislativa de qua, avrebbe imposto indicazioni operative addirittura più stringenti ed un maggiore coordinamento degli enti rilevatori, come d’altronde fatto col documento del 2 febbraio 2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che conferma tale esigenza per la redazione dei prezzari regionali, onde superare la disomogeneità delle rilevazioni in un contesto eccezionale quale quello verificatosi dai primi mesi del 2021.

Il documento, considerato il suo diverso ambito di applicazione, rileva nel presente giudizio soltanto al limitato fine di corroborare il dato notorio della grave crisi di disponibilità e reperimento di materie prime, determinato da diversi fattori, che ha investito il settore delle costruzioni dai primi mesi del 2021. Tale rilievo consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità per tardività della produzione, sollevata dalla parte appellata.

5.4.2. Inoltre, proprio la peculiarità della congiuntura economica, unitamente alle novità organizzative sui metodi di rilevazione dei prezzi dei materiali di costruzione indicati dalle Linee guida del gennaio 2022, confermano come non sia ostativa ad un supplemento istruttorio l’esigenza, ripetutamente rappresentata dalla difesa erariale, di salvaguardare l’omogeneità di metodo per rendere raffrontabili le serie storiche dei dati reperibili.

5.4.3. Infine, non rileva il richiamo dell’Avvocatura generale dello Stato alla discrezionalità tecnica della scelta metodologica, dato che, per come reso evidente da quanto sopra e per come già detto nella sentenza gravata, non si discute la scelta metodologica, bensì l’attendibilità dei risultati cui la sua applicazione in concreto ha condotto riguardo al monitoraggio dell’incremento dei prezzi, specificamente riferito al primo semestre 2021.

5.5. Non convince infine l’argomento che la difesa erariale ha basato sulle richiamate Linee guida del 14 gennaio 2022, relativo agli esiti dell’asserita applicazione di queste ultime alle rilevazioni del primo semestre 2021.

Invero la simulazione è stata limitata alla “fase di aggregazione”, essendo consistita nella mera rielaborazione dei dati (anomali e disomogenei) già raccolti, laddove, come ripetutamente detto, le criticità riscontrate attengono al reperimento dei dati da parte di ciascuna fonte ed alla loro gestione da parte della Direzione generale competente.

5.6. L’appello principale va quindi respinto.

5.6.1. Il supplemento istruttorio che consegue all’effetto conformativo della presente sentenza riguarda la “Fase di rilevazione” e la “Fase di revisione” (secondo la terminologia delle Linee guida), necessitando l’una e l’altra di correttivi indispensabili per rendere completi, congrui ed attendibili i dati raccolti e per consentirne il controllo effettivo e l’adeguata attività di aggregazione a livello centrale relativamente al prezzo dei materiali indicati nel ricorso proposto in primo grado da Assistal.

L’attività di rilevazione va in primo luogo resa omogenea, quanto meno in ciascuno dei contesti di riferimento (quindi, in primo luogo, tra Provveditorati e tra Camere di commercio, sia riguardo ai territori che riguardo ai materiali).

Garantita l’univocità dei criteri di rilevazione, il Ministero, continuando ad avvalersi delle fonti ufficiali - per le ragioni di affidabilità ed autorevolezza che, come esposto dalla difesa erariale, conseguono alla natura pubblica ed ai compiti istituzionali degli organi ed enti di riferimento – qualora ottenga dati che presentano delle anomalie ovvero, anche per difficoltà di reperimento, profili di incompletezza, dovrà intervenire correggendo gli errori (sostituendo o eliminando i dati errati) e colmando le lacune anche mediante eventuale ricorso a fonti alternative, compresa la DEI (la cui affidabilità, in linea di principio, e salvo diverso apprezzamento in concreto rimesso all’Amministrazione, è desumibile al riferimento alla casa editrice contenuto nel D.M. 6 agosto 2020, art. 13, emanato dal Ministero dell’Industria e dello Sviluppo Economico, richiamato, a sua volta, dalla legge di bilancio per l’anno 2022).

5.6.2. In tal senso va integrata la motivazione della sentenza gravata laddove ha riconosciuto la possibilità per il Ministero di fare “ricorso ad altre fonti” e di tenere “se del caso” anche conto delle “introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati”.

Invero, l’ordine di espletare un “supplemento istruttorio” va dato riconoscendo espressamente la necessità per l’Amministrazione di raffrontare i dati rilevati dalle proprie fonti e quelli risultanti da banche dati nazionali o internazionali di riferimento dei singoli materiali e di fare ricorso a queste ultime in caso di difficoltà di reperimento dei dati sul territorio o per determinati materiali, al fine di accertare la reale variazione percentuale del prezzo dei materiali da costruzione oggetto del ricorso.

5.7. Giova precisare che siffatta conclusione riguarda solo i materiali per i quali Assistal e Carlini Signal hanno contestato specificamente col ricorso introduttivo l’incremento di prezzo trasfuso nel decreto ministeriale impugnato, e non tutti i materiali cui questo si riferisce.



TARIFFE NON AGGIORNATE - INTERESSE IMMEDIATO AD IMPUGNARE IL BANDO DI GARA (106)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

Nel caso di specie il Collegio ravvisa gli estremi sia della legittimazione ad agire sia dell’interesse immediato ad impugnare le regole di gara, posto che, dalla prospettazione dei ricorrenti, emerge che la predeterminazione del prezzo secondo tariffe non aggiornate costituisce un elemento che condiziona la possibilità di proporre un’offerta seria ed economicamente sostenibile, risultando l’importo posto a base di gara non coerente con i valori di mercato e non adeguato all’aumento considerevole e progressivo dei costi dei materiali da costruzione.”.

Ebbene, gli odierni ricorrenti contestano che le previsioni di gara rendano nella sostanza impossibile presentare un’offerta realmente attendibile. Ciò perché la determinazione del prezzo, sulla base di tariffe non aggiornate, costituirebbe un fattore condizionante la proponibilità di un’offerta economicamente sopportabile e, quindi, affidabile. Il che porrebbe nutriti dubbi sul fatto che l’importo posto a base di gara sia coerente coi valori effettivi di mercato ed adeguato laddove comparato con l’aumento considerevole e progressivo dei costi dei materiali da costruzione registrato in tempi recenti.

Con riferimento altresì al tema della mancata partecipazione alla gara delle imprese ricorrenti è agevole osservare che, nella fattispecie in esame, si è in presenza di un’ipotesi necessitata dell’impugnativa del bando e delle connesse prescrizioni di gara, dal momento che gli stessi non avrebbero consentito agli operatori interessati di formulare un’offerta economica “sostenibile”. In questa prospettiva la mancata partecipazione alla procedura è il presupposto per evitare acquiescenza a determinate regole di gara considerate illegittime.

D’altronde, la partecipazione alle procedure pubbliche d’appalto costituisce accettazione del progetto a base di gara, dei relativi prezzi nonché dello stato dei luoghi e delle condizioni economiche ed ambientali per l’esecuzione dei lavori: in altri termini non può parteciparsi ad una gara contestandone a posteriori il prezzo, dal momento che il computo metrico di base rientra, per l’appunto, fra gli elementi che l’impresa partecipante deve necessariamente accettare in modo da presentare un’offerta economica a questi conforme.

FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2022

MIN ECONOMIA DECRETO 2023

Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022.

REVISIONE PREZZI E RINEGOZIAZIONE OFFERTA - ONERE PA VALUTARE EQUILIBRIO CONTRATTUALE

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2023

Costituisce oramai consolidato principio quello secondo il quale l’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14).

Questo Tribunale ha già avuto modo di statuire che sussiste “un legittimo margine di valutazione (il cui ambito, come infra chiarito, per le rinegoziazioni risulta obiettivamente circoscritto dalla normativa) in capo all’amministrazione tra l’alternativa di rifare appello al mercato (con le diseconomie e i rischi già evidenziati) ovvero tentare (nei limiti consentiti dall’art. 106) di ricondurre il contratto ad utilità […] la scelta dell’amministrazione di individuare i termini della necessaria rinegoziazione ancor prima di procedere alla stipulazione del contratto si configura in fondo come prudente, poiché, posto che la rinegoziazione implica ovviamente l’accordo della controparte, ove tale accordo non fosse stato raggiunto, si sarebbe rafforzata in capo all’amministrazione una possibilità di revoca fondata sulle sopravvenienze organizzative e su un ragionevole rispetto delle aspettative dell’aggiudicatario" (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 28/06/2021, n. 667).

Più di recente è stata affermata la legittimità della rinegoziazione delle offerte nella fase precedente la stipula del contratto. “Il Collegio condivide altresì gli assunti dottrinali favorevoli a questa seconda impostazione ermeneutica, che richiamano, da un lato, la correttezza del ricorso all'analogia essendovene tutti presupposti, di cui all'art. 12 disp. prel. c.c., quali la lacuna dell'ordinamento, in quanto non vi è una disciplina specifica delle sopravvenienze applicabile alla fase tra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto e l'"eadem ratio"; dall'altro, la corretta applicazione del principio di economicità, dunque di buon andamento, dell’amministrazione (richiamato dall’art. 30, comma 1, del codice dei contratti pubblici), perché scongiura una riedizione della procedura, che diversamente s’imporrebbe in tutti i casi di modifica, ancorché non “essenziale”, delle condizioni” (T.A.R. Sardegna, 16.11.2022, sent. n. 770).

Ciò conduce a sostenere altresì che una richiesta di rinegoziazione deve essere presa in considerazione, al ricorrere di particolari circostanze di fatto che ne evidenzino la ragionevolezza e la plausibilità, risultando irragionevole accettare l’azzeramento degli esiti di una procedura di affidamento in assenza di specifiche e sostanziali illegittimità che la affliggano, come nel caso di specie.

Le considerazioni cui giunge la giurisprudenza citata, pertanto, si attagliano al caso di specie, in cui risulta apprezzabile il tempo intercorso tra la formulazione/presentazione dell’offerta e l’avvio delle prestazioni contrattuali. È chiaro che la considerazione e le valutazioni in ordine alla incidenza del tempo trascorso debbano essere considerate caso per caso, in relazione al contesto economico in cui gli operatori si trovano ad operare e possono variare anche sensibilmente da un momento storico all’altro.

Costituisce pertanto onere dell’amministrazione assicurarsi di giungere alla stipula di un contratto in condizioni di equilibrio, valutando ogni sopravvenienza segnalata dagli operatori economici partecipanti alla gara che, alla luce del quadro normativo vigente e del contesto socio economico, appaia in grado di alterare tali condizioni, adottando le misure necessarie a ristabilire l’originario equilibrio contrattuale.


ACCESSO AL FONDO PER ADEGUAMENTO PREZZI: MODALITA' OPERATIVE E CONDIZIONI DI ACCESSO

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2023

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

PARERE SUL CORRETTO ISTITUTO DA APPLICARE AI FINI DELLA REVISIONE E ADEGUAMENTO PREZZI

ANAC PARERE 2023

Con il quesito proposto, in relazione ad un appalto di lavori bandito in data 10 dicembre 2021 e con termine per la presentazione delle offerte in data 13 gennaio 2022, la stazione appaltante chiede all’Autorità quale istituto applicare ai fini della revisione/adeguamento prezzi, tra quelli contemplati nel d.l.50/2022 e nel d.l.4/2022, in considerazione dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali rispetto a quelli considerati in sede d’offerta.

Oggi, a fronte delle modifiche introdotte dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”) che ha aggiunto all’art. 26 del d.l. 50/2022, (tra l’altro) i commi 6-bis e 6-ter, il sistema di adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26 del d.l. 50/2022 trova applicazione, oltre ai casi indicati nei commi 1 e 6-bis (offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 e lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nei periodi ivi indicati) anche nei casi indicati nel comma 6-ter, riferito ai lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023”.

Alla luce delle disposizioni richiamate, che individuano espressamente i casi e le condizioni di applicabilità degli istituti ivi previsti, in relazione al quesito sollevato e alla fattispecie ivi indicata, può ritenersi applicabile la disposizione del citato art. 26, comma 6-ter del d.l. 50/2022, introdotta dalla l. 197/2022, al verificarsi delle condizioni previste dalla norma medesima.

FONDO OPERE INDIFFERIBILI – REGOLAMENTO

MIN ECONOMIA DECRETO 2022

Procedura accesso Fondo opere indifferibili

APPLICAZIONE PREZZARI REGIONALI AGGIORNATI - OBBLIGO DA RIFERIRSI ALLA FASE PROGETTUALE

ANAC DELIBERA 2022

L'obbligo di aggiornamento dei prezzi si riferisce alla fase di approvazione del progetto e non a quelle ad essa successive. Le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali aggiornati, secondo le previsioni dell'articolo 23 del Codice e tale obbligo è da riferirsi alla fase di approvazione degli elaborati progettuali.

In tal senso depongono anche le indicazioni contenute in proposito nelle Linee Guida n. 3 e le disposizioni di cui all'art. 26 del Codice (cfr. ANAC, delibera n. 768 del 4 settembre 2019).

MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO PER L’ADEGUAMENTO DEI PREZZI

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2022

Modalità di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi.

PREZZIARI - ILLEGITTIMO IL BANDO SE NON SI APPLICANO PREZZARI AGGIORNATI

TAR CAMPANIA SENTENZA 2022

la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, in conformità al principio tempus regit actum ed alla natura del bando stesso, quale norma speciale della procedura che dispone regole vincolanti non solo per le imprese partecipanti ma anche per la stessa pubblica amministrazione (cfr., ex multis, Corte Cost. 26 luglio 2022, n. 198; Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2521; id., Cons. Stato, Sez. V. 25 maggio 2017, n. 2222; si confronti anche ANAC, Comunicato del Presidente del 20 maggio 2020 secondo cui l’ “avvio della procedura” coincide con la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, di invio della lettera d’invito a presentare l’offerta).

Nel caso di specie il progetto esecutivo posto a base di gara disponeva l’applicazione del Prezzario Regionale vigente nel 2015 così come l’analisi dei nuovi prezzi, allegata al bando, risulta redatta sulla base del Tariffario Ufficiale RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per l’anno 2016.

Ebbene, posto che il bando è stato pubblicato dopo il 17 maggio 2022 e al momento della pubblicazione del bando era già entrato in vigore il nuovo elenco aggiornato dei prezzi, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26., le previsioni di gara si pongono in contrasto col menzionato art. 26 D.L. 50 del 2022 (c.d. Decreto aiuti) convertito in L. n. 91/2022.

DECRETO LEGGE N. 176/2022 (AIUTI QUATER)

NAZIONALE DL 2022

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Entrata in vigore: 19 novembre 2022

COMPENSAZIONE PREZZI - NON SI APPLICA ALLE CONCESSIONI

ANAC PARERE 2022

Le disposizioni dettate dall’art. 1-septies del d.l. 763/2021, sembrano dunque applicabili ai soli appalti pubblici e non anche alle concessioni, come sembra derivare peraltro dalla Circolare MIMS del 25 novembre 2021 (intervenuta sulle disposizioni dell’art.1-septies del d.l. 73/2021) la quale detta indicazioni esclusivamente con riferimento all’appaltatore e all’appalto pubblico e non anche alle concessioni. Le considerazioni sopra illustrate trovano conforto nell’intervenuta disposizione dell’art. 23, comma 3-bis del d.l. 21/2022 (“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”), conv. in l. n. 51/2022, a tenore della quale «L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni». La norma richiamata, fornendo un’interpretazione dell’art. 1-septies del d.l. 73/2021, chiarisce che le disposizioni ivi contenute sono riferite agli appaltatori (quindi ai soli contratti di appalto) e, al tempo stesso, ne estende l’applicabilità anche contraenti generali, senza includere espressamente anche i concessionari. Pertanto, può affermarsi che l’art. 1-septies citato non trovi applicazione in relazione ai rapporti concessori in corso di esecuzione. Peraltro, come evidenziato anche dall’Amministrazione istante, l’istituto della compensazione non appare coerente con le caratteristiche del rapporto concessorio, come desumibili dagli artt. 3 e164 e segg. del d.lgs. 50/2016.

MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO – COMPENSAZIONE PREZZI

MIN ECONOMIA SENTENZA 2022

Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

La circolare intende fornire alle amministrazioni destinatarie le necessarie indicazioni per accedere alle risorse del “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” istituito con l’articolo 26, comma 7, del Decreto Legge “Aiuti” (50/2022).

L’articolo 5 del DPCM, recante le modalità di accesso a tale Fondo appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede infatti che sia il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a fornire le necessarie indicazioni, anche con riguardo ai dati che dovranno essere forniti dalle stazioni appaltanti.

Al provvedimento, che indica schematicamente le diverse fasi della procedura attraverso il sistema informativo ReGis, sono allegati un manuale di Istruzioni operative, contenente la procedura che le stazioni appaltanti e l’amministrazione statale istante dovranno seguire, e una guida utente, che illustra il percorso attraverso le varie sezioni dell’applicativo.



ISTANZA COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI – MODALITA’ DI ACCESSO AL FONDO

MIN INFRASTRUTTURE DM 2022

D.M. n.241 del 28 luglio 2022 recante le modalità di utilizzo del Fondo di cui all’art. 1septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021 e s.m.i., in relazione agli interventi di cui al comma 4 lettera b dell'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Il decreto si applica con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022.

REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI - FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI – MODALITÀ DI ACCESSO

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2022

Modalità di accesso al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento ai SAL dei lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.

CARO MATERIALI E CARO ENERGIA.

REGIONE PUGLIA COMUNICATO 2022

Oggetto: Caro materiali e caro energia. Indirizzi in materia di applicazione dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

REVISIONE DEI PREZZI e REGIME DEROGATORIO

ANAC DELIBERA 2022

“Procedura ristretta n. DAC.0268.2021 per l’affidamento dell’Accordo Quadro relativo alla “progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di realizzazione delle opere interferenti con l’esercizio ferroviario funzionali alla soppressione dei passaggi a livello” (rientranti nella categoria di specializzazione SQ011 LOC- 001 “Opere Civili alla sede ferroviaria”). CUP: J19G01000000001 - CPV: 45221211-4 – CPV supplementare 45233144-0 - Valore complessivo dell’appalto euro 850.426.000,00.

L’ANAC delibera di confermare i profili di contestazione in ordine alla mancata remuneratività dei corrispettivi posti a base di gara ed il venire in rilievo di approssimazioni nell’elaborazione degli atti di gara e di indizione della procedura con lettera di invito del 27.12.2021, tenuto conto dell’ingente modifica operata nel corso della procedura e che la stazione appaltante avrebbe potuto far riferimento alle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già al momento dell’indizione della procedura di gara; - di ravvisare la mancata sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 2, comma 4 del d.l. 76/2020, convertito con l. 120/2020, tenuto conto che la deroga va riferita ai casi di cui al comma 3 (ossia alla sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti dall’emergenza sanitaria in corso), non rinvenibili nell’ambito dell’indizione della procedura per l’affidamento dell’accordo quadro in esame, non prospettandosi situazioni di estrema urgenza; - di ritenere una non corretta applicazione delle disposizioni normative progettuali, non rinvenendosi un’adeguata progettazione idonea a soddisfare la corretta definizione dell’oggetto dell’appalto e la corretta determinazione dell’importo posto a base di gara per i singoli lotti ivi previsti, con presumibile violazione dei principi di libera concorrenza trasparenza e par condicio e conseguente approssimazione della fase di elaborazione del prezzo offerto.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 23/11/2022 - UTILIZZO PREZZARI NON AGGIORNATI - REVISIONE PREZZI

RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE NEI COMUNI DI ALICE BEL COLLE RICALDONE E MONTALDO BORMIDA COLLEGAMENTO ALICE BEL COLLE - ACQUI TERME. 14/06/2022 - pubblicazione bando; 29/07/2022 - aggiudicazione definitiva; 01/08/2022 - richiesta documenti per aggiudicazione; 12/08/2022 - risposta documenti per aggiudicazione; 27/10/2022 - nostra lettera di rinuncia; 09/11/2022 Riceviamo telefonata del RUP che ci chiedeva cortesemente di non rinunciare all'esecuzione dei lavori; 14/11/2022 - ricevimento contratto da firmare. Il prezziario utilizzato dalla stazione appaltante è regionale 2021 anche se la data di pubblicazione del bando corrisponde a giugno 2022. Le domande che vorremmo porre sono: - L'applicabilità della revisione dei prezzi anche se non contemplata nei documenti di gara ma riportata sul contratto da loro inviatoci e smentita dalla D.L. - Se trova applicabilità, vi è la sostituzione del prezziario da 2021 a 2022 oppure ci sarebbe solo l'incremento del 20% su 2021? la stazione appaltante ha l'obbligo di applicare la revisione? - Vi è la possibilità di rinuncia? in caso affermativo sarebbe una rinuncia in danno o potremmo richiedere alla stazione appaltante i danni per mancata contrattualizzazione nei termini? Grazie cordialmente.


QUESITO del 18/01/2023 - ISTANZE ACCESSO FONDI IN ASSENZA DI SAL

Lavori affidati entro il 31.12.2021. SAL emesso a settembre 2022 per lavorazioni effettuate da marzo ad agosto. Non si è potuta utilizzare la piattaforma di luglio perchè il SAL non era stato emesso, ma quella aperta a gennaio prevede solo le lavorazioni da agosto a dicembre. E' possibile recuperare la parte non richiesta? Analogamente noi abbiamo ora lavorazioni effettuate fino a dicembre che, però, non raggiungono l'importo previsto per il SAL. Possiamo emettere un certificato "in deroga" in modo da poter accedere al fondo? Inoltre non abbiamo ben chiaro come recuperare la differenza di prezzi per affidamenti effettuati fino a maggio 2022 Grazie


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 22/11/2023 - REVISIONE PREZZI O ADEGUAMENTO PREZZI?

Premesso che:
- questo Ente è attuatore di un intervento finanziato dal PNRR M2C4I.2.2 che ha ha usufruito dell’accesso al “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” dell'assegnazione previsto dall’articolo 26, comma 7, del DL 50/2022, come previsto dall’art.7 del DPCM del 28 luglio 2022,
- il progetto esecutivo è stato approvato in data 09.11.2022 con applicazione del Prezziario Regionale infraannuale 2022 della Regione Abruzzo,
- che la lettera d'invito per la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori è stata inviata in data 16.11.2023 con presentazione delle offerte entro il 02.12.2022,
- che nei documenti di gara (disciplinare, CSA e Schema contratto) è stata prevista la Revisione Prezzi in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022.
- che l'appalto è stato aggiudicato in data 30.01.2023,
- che il contratto è stato sottoscritto in data 02.05.2023,
- che i lavori sono stati avviati in data 19.07.2023,
- che alla data 30.10.2023 è stato emesso il 1 SAL dei lavori,
La ditta appaltatrice ha avanzato richiesta di emissione del Certificato di Pagamento Straordinario ai sensi del comma 6ter dell'art. 26 del DL 50/2022.
Il sottoscritto in qualità di RUP dell'intervento chiede chiarimenti se nel caso descritto si applichi la Revisione prezzi ai sensi del all’art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022 o l'adeguamento prezzi ai sensi del comma 6ter dell'art. 26 del DL 50/2022.


QUESITO del 21/11/2023 - CALCOLO DELLE COMPENSAZIONI DI CUI ALL’ART. 26 DEL DL 50/2022 (ESTESO AL 31/12/2023 CON LA LEGGE N. 197/2022)

Per il calcolo delle compensazioni di cui all’art. 26 del DL 50/2022 (esteso al 31/12/2023 con la Legge n. 197/2022) il riferimento legislativo prevede che vengano considerate le lavorazioni eseguite “o” contabilizzate.
In questo senso si ritengono ammissibili i principi di contabilità in materia di lavori pubblici ex l’art. 180, c. 4, del D.P.R. 207/2010 (ancora applicabile ratio temporis), che danno facoltà alla direzione lavori di contabilizzare tramite allibramento a piè d’opera i materiali consegnati ma non ancora posati, per quelle prestazioni per le quali il valore del materiale è prevalente rispetto al valore dell’opera finita. Testualmente: “Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a pie' d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso”,
Relativamente a quest’ultimo punto si chiede a Codesto Spettabile Ufficio se, sulla base del principio stesso della norma, ai soli fini del calcolo delle compensazioni ex art. 26 del DL 50/2022 e s.m.i., sia ammissibile allibrare (in quota parte) le opere non completate calcolando analiticamente le incidenze dei materiali approvvigionati anche per valori eventualmente superiori al 50% (il riferimento è a quei materiali pre-assemblati o pre-lavorati per i quali la maggior parte del ciclo di lavorazione avviene nello stabilimento produttivo prima della consegna– ad es. materiali/macchinari/attrezzature non di serie e prodotti per lo specifico cantiere, come ad esempio ascensori, carriponte, macchine di trattamento aria, capriate preassemblate in carpenteria metallica, etc.), oppure se, anche per il calcolo delle compensazioni ex DL 50/2022, il limite imposto dalla norma al 50% del prezzo dell’opera completa debba essere considerato tassativo.



QUESITO del 10/11/2023 - COMPENSAZIONE CARO MATERIALI

In caso di redazione ed approvazione di una variante ( con relativo atto di sottomissione o atto aggiuntivo) nell'anno 2022 e con prezzario aggiornato riferito a quella data, relativa ad un appalto la cui offerta è stata presentata nell'anno 2021, la percentuale da applicare per il caro materiali - ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 - è pari al 90% (facendo riferimento all'anno effettivo dell'offerta nel 2021) oppure al 80% considerato che la variante ha preso come riferimento già il prezzario aggiornato del 2022 (e non quelle del 2021)?


QUESITO del 26/10/2023 - PREZZIARI DI CUI ALL'ART. 26 DL N. 50/2022 AGGIORNATO ALLA L. 197/2022

La scrivente Stazione Appaltante – in relazione al comma 6-bis, e di conseguenza al comma 2 dal primo richiamato, di cui all’art. 26 DL n. 50 del 17 maggio 2022 aggiornato alla L. 197/2022 - conserva dubbi relativamente a quale prezziario debba applicarsi nelle seguenti due fattispecie:
•	Accordo quadro per lavori che prevedeva presentazione offerta nel 2021, per il quale alla data odierna all’aggiudicatario deve essere riconosciuto un SAL relativo a lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno in corso;
•	Procedura di gara che prevedeva presentazione di offerte nel corso del 2021, per la quale alla data odierna all’aggiudicatario deve essere riconosciuto un SAL relativo a lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno in corso.
Si chiede gentilmente, con riferimento ad entrambe le casistiche suesposte, se alla data odierna debba essere applicato il prezziario 2022-bis, o in alternativa il 2023 (essendo stati entrambi regolarmente emanati dall’Ente territoriale competente in materia).


QUESITO del 08/08/2023 - APPLICAZIONE DELL'ART. 26 COMMA 6-TER DAL DL 50/2022 AD APPALTI PNRR

L’Ente ha avviato un lavoro finanziato con fondi PNRR le cui offerte sono state presentate nel 2022 e i lavori sono iniziati nel 2023. Atteso che è in corso la redazione del SAL si chiede se è corretto non applicare per questo intervento la disciplina compensativa prevista dall’art. 26 comma 6-ter del DL 50/2022 e s.m.i. utilizzando il prezziario aggiornato 2023 atteso la norma ne prevede l’applicazione per gli interventi che non anno accesso al Fondo di cui al comma 7 dello stesso articolo (Fondo per l’avvio di opere indifferibili)? Si precisa che per il suddetto interventi non si è avuto alcun accesso al Fondo per opere indifferibili di cui al comma 7 del DL 50/2022, in quanto alla data di redazione dei bando il prezziario utilizzato era quello vigente e le somme disponibili erano sufficienti a coprire le spese del QE. Non applicando la disciplina di cui all’art. 26 comma 6-ter del DL 50/2016, si ritiene applicabile invece l’istituto della revisione del prezzo di cui all’art. 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i.


QUESITO del 07/07/2023 - AGGIORNAMENTO PREZZI

Buongiorno facendo riferimento al quesito n. 1612 vorrei porre la seguente problematica: Premesso che è in corso un appalto il cui prezziario di riferimento è il 2014, nell'offerta erano previste delle offerte migliorative del valore di euro 1.700.000 (trattasi di appalto con importo lavori a base di gare di poco meno di euro 20.000.000) in quanto era richiesto uno specifico computo metrico delle offerte migliorative da presentare tra i documenti di gara. Considerato che l'appaltatore ha offerto un ribasso del 30%. La domanda che mi pongo è come è possibile garantire la conservazione dell'equilibrio contrattuale (tra l'altro argomento specifico del nuovo codice appalti seppur non applicabile), non dovendo effettuare l'aggiornamento dei prezzi per le opere in miglioria riconoscendo all'appaltatore, fermo restando la gratuità delle lavorazioni come da prezziario 2014, il solo delta in piu derivante dall'applicazione del prezziario 2023. A parere dello scrivente una fattispecie di questo tipo rischierebbe di andare a erodere tutto l'utile di impresa portando anche ad un illecito arricchimento da parte della S.A. e spingendo l'appaltatore verso una fermo lavori con l'apertura di un contenzioso per decadimento dell'equilibrio contrattuale.


QUESITO del 26/06/2023 - ADEGUAMENTO PREZZI - ART. 26 L. 91/2022 E NORMATIVA CORRELATA

In riferimento al dettato normativo di cui all'art.26 L.91/2022, in fase di applicazione della maggiorazione dei prezzi relativa ai lavori eseguiti si chiede: 1. nella fattispecie di una miglioria afferente ad una lavorazione prevista nel progetto posto a base di gara e consistente nell'introduzione di un materiale diverso da quello di progetto è applicabile la compensazione del prezzo? 1.1 - In caso di risposta affermativa : a quale prezzo deve essere applicata la compensazione: a) al prezzo del materiale diverso introdotto con la miglioria? b) al prezzo del materiale di progetto sostituito dalla miglioria e ricompreso nell'elenco prezzi contrattuali? 1.2 - In caso di risposta negativa : è corretto non applicare compensazione dei prezzi al alcuno dei materiali utilizzati nei lavori eseguiti, nè quelli di progetto nè quelli sostituiti con le migliorie prodotte con l'offerta? 2. nel caso di proposta migliorativa afferente una nuova lavorazione NON prevista nel progetto posto a base di gara ma introdotta come miglioria dall'operatore economico, si deve applicare l'adeguamento del prezzo? 2.1 In caso di risposta affermativa: quale prezzo dovrà essere assunto a base della compensazione?"


QUESITO del 08/06/2023 - REVISIONE PREZZI EX ARTICOLO 26 DL 50/2022

<p>In una Vs precedente risposta (1486/2022) sostenete che la revisione vada riconosciuta solo ed esclusivamente per lavori per i quali non sia sto formalmente approvato il CRE. Contrariamente al DL 73/2021, però, il DL 50/2022 non esplicita che la revisione vada riconosciuta solo agli appalti in corso. Laddove il CRE approvato fosse successivo alla determinazione del DL di quantificazione degli extra costi e non ne tenesse conto, quindi con evidente errore materiale, può essere rettificato e comportare l&#39;inclusione ed il riconoscimento della revisione prezzi ?</p>


QUESITO del 04/06/2023 - ART 26 DL 50/2022 E PAGAMENTI

Nel caso in cui il ministero non eroghi in tutto e/o in parte gli importi richiesti dalle Stazioni Appaltanti ai fondi ministeriali per i maggiori costi di cui ai sal bis previsti dall'art. 26 del DL 50/2022, la Stazione Appaltante è tenuta a pagare gli tutti gli importi, o deve procedere al pagamento nei limiti delle risorse disponibili?


QUESITO del 30/05/2023 - ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 D.L. 50/2022 A CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO 2022 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NELL'ANNO 2022.

A seguito della modifica apportata al DL 17.05.2022 n.50, convertito con modificazioni dalla L.15.07.2022 n.91, dalla L.29 dicembre 2022, n. 197 che ha introdotto all’art.26 il comma 6-ter così come successivamente modificato dal DL 24.02.2023 n.13 convertito con modificazioni dalla L.21.04.2023 n.41, si sono estese le disposizioni previste al comma 6-bis del suddetto articolo anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 relativamente alla lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Dalla lettura della formulazione della norma appare che, per l’anno 2023 per i contratti sottoscritti con offerte presentate nell’anno 2022, ai fini del riconoscimento del maggior importo derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati al contratto in essere sia sufficiente una delle due condizioni e cioè che le lavorazioni siano state eseguite o contabilizzate nell’anno 2023, formulazione diversa da quanto previsto nel comma 1 dell’art.26 ove relativamente all’anno 2022 la disposizione prevedeva la doppia condizione e cioè che le lavorazioni fossero state eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Tale nuova formulazione potrebbe indurre ad interpretare il diritto al riconoscimento dell’applicazione dei prezzari aggiornati anche per lavorazioni eseguite nell’anno 2022 ed il cui stato di avanzamento lavori sia stato emesso nell’anno 2023. Questo ufficio ritiene tale interpretazione non corretta in quanto: - in primo luogo la contabilizzazione del lavoro pubblico in applicazione anche di quanto disposto dall’art.13 comma 1 ultimo periodo del DM 7 marzo 2018 n.49 segue il principio di costante progressione con le attività di accertamento dei fatti producenti spesa che devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e quindi devono procedere di pari passo con l’esecuzione; la contabilizzazione pertanto si concretizza normativamente con l’esecuzione della lavorazioni, non rilevando ai fini della contabilizzazione l’emissione dello stato di avanzamento lavori che rappresenta il riassunto di tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino alla data di emissione - in secondo luogo l’applicazione del principio dettato dalla norma di riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali non seguirebbe un principio unitario per tutti i contratti in essere ma sarebbe legato alle previsioni contrattuali di ogni singolo appalto con le quali sono stati stabiliti gli importi per l’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori; si potrebbe creare il caso di lavori avviati a metà dell’anno 2022 con raggiungimento dell’importo previsto per l’emissione del SAL al 2 gennaio 2023 e quindi soggetti al riconoscimento dei maggiori importi, mentre nel caso di lavori avviati nel medesimo periodo con raggiungimento dell’importo per l’emissione del SAL al 31.12.2022 senza il riconoscimento di alcuna maggiorazione. Si richiede parere circa la corretta interpretazione ed applicazione della disposizione normativa suddetta.


QUESITO del 16/05/2023 - REVISIONE PREZZI ACCORDO QUADRO, INCONGRUENZA ART. 26 COMMA 6 BIS E COMMA 8

Nell’ambito di un Accordo quadro di lavori, aggiudicato a dicembre 2020, e quindi rientrante nella casistica delle gare con termine di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, l’attuale normativa di riferimento per l’applicazione dell’istituto della compensazione e della revisione prezzi sembra essere l’art. 26 del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, ed in particolare il comma 8. Tuttavia, con il nuovo assetto di tale disposizione, così come modificata dall’Art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) appare delinearsi un contrasto normativo in particolare tra il nuovo comma 8 ed i commi 6 bis e 6 sexies introdotti dalla stessa legge di bilancio. In particolare si rileva: - l’Art. 26 al comma 6 bis recita: “… in relazione agli appalti pubblici di lavori, …, nonche' agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo….. - l’Art. 26 al comma 6 sexies dispone: “Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25” - Il nuovo comma 8 prevede invece: “fino al 31 dicembre 2023, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.” Si pongono quindi, in riferimento ad un accordo quadro con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, i seguenti quesiti: 1) alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 8, si deve applicare tout court il nuovo prezziario di cui al comma 2 dell’art. 26? Inoltre, poiché la gara è antecedente al 27 gennaio 2022, il meccanismo di compensazione, previsto dall'articolo 29 comma 1 lettera b) del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 non deve essere applicato al caso di specie? 2) alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, si devono direttamente utilizzare i prezzari aggiornati oppure applicare il meccanismo di cui al comma 6 bis e quindi calcolare maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, e riconoscerli nella misura del 90 per cento ?


QUESITO del 06/05/2023 - ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 DL 50/2016 - ELENCO PREZZI DI GARA ANTECEDENTE E DIVERSO DA PREZZARIO REGIONALE VIGENTE

Con riferimento ad appalto di lavori caratterizzato da: - elenco prezzi unitari a base di gara non dedotto da prezzario regionale, ma da altre fonti (prezzari interni alla PA, ANAS, Veneto Strade spa) e risalente all’anno 2018 - offerta aggiudicatario presentata nel 2021 mediante lista di prezzi unitari per lavori a misura e a corpo Per l’applicazione dell’adeguamento dei prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022, dovendo adottare come riferimento il prezzario di Regione Lombardia si è proceduto a ricondurre le voci dei prezzi unitari di contratto a quelle delle corrispondenti lavorazioni del prezzario regionale, per analogia o mediante specifiche analisi prezzo. A questo punto, alla luce della vostra risposta al quesito n. 1735/2023 e sulla base della motivazione esposta nel quesito, relativamente alla misura del ristoro spettante all’appaltatore per l’imprevedibile aumento dei prezzi, le somme da riconoscere all’appaltatore dovrebbero essere calcolate secondo il seguente criterio: - per ciascuna lavorazione si applica alla quantità eseguita il prezzo unitario del prezzario regionale vigente nell’anno di esecuzione/contabilizzazione (2022 o 2023), ridotto del ribasso offerto. - alla somma suddetta si sottrae quella derivante dall’applicazione alla quantità eseguita del prezzo unitario del prezzario regionale vigente nell’anno dell’offerta (2021), anch’esso ridotto del ribasso offerto. - la somma ricavata da questa differenza viene riconosciuta all’appaltatore nella misura del 90%. E’ corretta questa interpretazione della disposizione dell’art. 26 DL 50/2022 al caso esposto per il calcolo delle somme da riconoscere all’appaltatore? Grazie


QUESITO del 27/04/2023 - EMISSIONE CERTIFICATO BIS EXTRA COSTI

Situazione: appalto in corso con lavorazioni eseguite nel 2022. Emissione dello Stato di avanzamento lavori con prezzi di contratto e dello Stato di avanzamento con prezzi desunti dal nuovo prezziario aggiornato ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022. La stazione appaltante ha proceduto all'emissione del certificato di pagamento del SAL contabilizzato con prezzi di contratto e al relativo pagamento; non ha risorse per pagare il maggiore costo che scaturisce dall'applicazione dei prezzi desunti dal nuovo prezziario. Non potendo corrispondere gli extra costi, la stazione appaltante fa richiesta di accesso al fondo di cui all’art. 1septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021 e s.m.i., in relazione agli interventi di cui al comma 4 lettera b dell'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. In questo contesto il RUP non emette il certificato di pagamento-bis. Quesito: si chiede se la procedura seguita è corretta oppure se è necessario emettere comunque il certificato di pagamento-bis, come preteso dall'impresa appaltatrice, pur non avendo la risorse finanziarie per poterlo liquidare. In tale ultimo caso l'impresa può rivalersi sulla Stazione appaltante e pretendere il pagamento del certificato-bis? Si richiede inoltre se è corretto affermare che il profilo della emissione del certificato di pagamento è diverso da quello della liquidazione dei relativi importi riconosciuti come maturati, attenendo a due momenti diversi del procedimento di adempimento della stazione appaltante secondo le norme della Contabilità generale dello Stato. La mancata emissione dei cd. certificati bis, al di là del termine della loro effettiva liquidazione, costituisce danno in capo al creditore che si trova nella impossibilità di emettere fattura e di scontare il suddetto titolo presso un istituto di credito.


QUESITO del 20/04/2023 - ART. 26 COMMA 1 - FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Si chiede come deve essere interpretata la previsione dell'art. 26 secondo la quale possono essere utilizzate per l'adeguamento, oltre alle risorse disponibili nel quadro economico alla voce imprevisti e quelle derivanti dai ribassi d'asta, "le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento". E' corretta l'interpretazione secondo la quale l'amministrazione può stanziare annualmente, con ulteriori risorse di spesa per investimenti disponibili nel proprio bilancio, somme destinate all'adeguamento prezzi dei singoli interventi? In altri termini, qualora le risorse da imprevisti e quelle da ribasso non siano sufficienti a coprire la spesa per adeguamento dei prezzi, è possibile (prima di ricorrere all'accesso al Fondo nazionale) stabilire di finanziare l'adeguamento con ulteriori risorse (ad esempio derivanti da avanzo) dell'amministrazione?


QUESITO del 12/04/2023 - PAGAMENTI EX ART. 26 DL 50/22

Se al termine dell'istruttoria del Ministero sulla documentazione di cui ai SAL bis, il MIt decidesse di non erogare quanto richiesto e/o di erogare solo in parte quanto richiesto in base al SAL bis, la S.A. deve pagare solo nei limiti di quanto ricevuto dal fondo ministeriale?


QUESITO del 11/04/2023 - ART 26 D.L. 50/2022 - QUESITO 1891

<p>In relazione al quesito di cui all&#39;oggetto si specifica meglio la domanda: &quot;nel caso in cui il ministero per sua istruttoria e/o per altre motivazioni riconosca non la totalità delle somme richieste al fondo ministeriale, ma nulla o solo parte delle stesse, la SA dovrà corrispondere solo quanto ad essa erogoto dal MIT ed eventualmente la quota di sua spettanza o l&#39;intera somma risultante dal SAL bis?</p>


QUESITO del 06/04/2023 - UTILIZZO PREZZARI AGGIORNATI EX ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022

L’art. 26 D.L. 50/2022 al comma 2 statuisce, per quel che qui rileva che “Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”. Sono sorti dubbi interpretativi circa la portata dell’espressione adoperata dal descritto art. 26, comma 2, nella parte in cui, ai fini dell’individuazione dell’ambito temporale di applicazione della relativa disposizione, fa riferimento alla data di approvazione dei progetti a base di gara e non anche alla pubblicazione della relativa procedura. In merito, infatti, si registrano due orientamenti opposti, quello di ANAC e quello espresso dalla giurisprudenza del Giudice Amministrativo. Da una parte ANAC ha in più occasioni evidenziato che sebbene sia “possibile che talvolta, per ragioni non imputabili alla Stazione appaltante, trascorra un lasso temporale significativo tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara che, di fatto, potrebbe frustrare le finalità per le quali è previsto l’aggiornamento annuale dei prezzi” tuttavia “tali finalità sono cedevoli rispetto alla necessità di garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa qualora, ad esempio, risulti improcrastinabile l’avvio (es.: perdita del finanziamento) o il completamento di un’opera pubblica indispensabile” esprimendo il fermo avviso secondo cui “in ogni caso, l’obbligo di aggiornamento dei prezzi non può che riferirsi alla fase di approvazione del progetto e non a quelle ad essa successive (in tal senso depongono anche le indicazioni contenute in proposito nelle Linee Guida n. 3 e le disposizioni di cui all’art. 26 del Codice), e che l’eventuale indizione della gara dopo un lungo lasso temporale rispetto all’approvazione definitiva del progetto costituisce un aspetto patologico delle procedure amministrative che non può comunque inficiare l’interpretazione e l’applicazione dei principi generali in materia” (cfr. DELIBERA ANAC 768 del 4 settembre 2019 su Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da ANCE; FUNZ. CONS. 60/2022 e 64/2022 e 618/2022. Non può però sottacersi il contrario avviso espresso dal Giudice Amministrativo (Tar Campania n. 7596/2022) secondo cui “il comma 2 dell’art. 26 dispone che: “Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data” (cfr.TAR Lecce, 6 aprile 2021, n. 497). Il dato letterale è preciso nel richiedere che, per le procedure di gara avviate successivamente alla pubblicazione dell’entrata in vigore del decreto legge stesso, ovvero per le gare bandite dopo il 17 maggio 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nel rispetto di quanto imposto dall’art. 23, comma 16, d. lgs n. 50/2016, va applicato, inderogabilmente, il prezzario aggiornato ai sensi della medesima fonte normativa. Non sembrano porsi dubbi interpretativi circa la portata dell’espressione adoperata dal descritto art. 26, comma 2, nella parte in cui, ai fini dell’individuazione dell’ambito temporale di applicazione della relativa disposizione, fa riferimento alle procedure di gara “avviate” successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per “avviate” devono intendersi, evidentemente, quelle gare per le quali il relativo bando è stato pubblicato dopo il 17 maggio 2022. È infatti la pubblicazione del bando ad incardinare la procedura di gara”. Si chiede il Vostro autorevole parere in merito al seguente quesito: se la detta disposizione debba intendersi nel senso che ai fini dell’applicazione dei prezzari 2022 bis debba farsi riferimento alla data di approvazione del progetto a base di gara o alla data di pubblicazione della relativa gara.


QUESITO del 30/03/2023 - ART. 26 COMMI 6-BIS E 6-TER D.L. 50/2022

In applicazione dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022, con lavori appaltati nel 2022, data di presentazione dell'offerta nel mese di ottobre 2022, è stato emesso a marzo 2023 un SAL contabilizzato a prezzi contrattuali (prezzario Regione Piemonte edizione straordinaria di luglio 2022) e, per gli stessi lavori, il SAL straordinario (art. 26 comma 6-bis D.L. 50/2022) contabilizzato con i prezzi desunti dal prezzario della Regione Piemonte edizione febbraio 2023. Il SAL con i prezzi aggiornati 2023 è di importo minore di quello emesso a prezzi contrattuali. Si richiede se all'impresa debba essere riconosciuto e pagato l'importo derivante dal SAL a prezzi contrattuali ovvero il minore importo derivante dal SAL emesso a prezzi 2023. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.


QUESITO del 20/03/2023 - ACCESSO AL FONDO REVISIONE PREZZI PER LAVORI GIA' OGGETTO DI RICHIESTA NEL 2022 (ART. 26, COMMA 7 DEL DL 50/22)

In riferimento alle disposizioni contenute nel DECRETO 1° febbraio 2023, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” art, 1 comma 2 - Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6 -bis , 6 -ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare: - agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; - agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; si chiede se: - offerta presentata nell'anno 2021, lavori attualmente in corso, è possibile anche nell'anno 2023, richiedere l'accesso al fondo per la revisione prezzi per le lavorazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2023, avendo già presentato per il medesimo appalto/contratto, richiesta al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (1° e 2° semestre 2022) - offerta presentata nell'anno 2022, lavori non PNRR, attualmente in corso, è possibile, nell'anno 2023, richiedere l'accesso al fondo per la revisione prezzi per le lavorazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2023, non avendo presentato precedente richiesta al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91


QUESITO del 15/03/2023 - SAL IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 6 TER DEL D.L. N. 50/2022

Buongiorno, con la presente si formula il seguente quesito: Codesto Ente ha aggiudicato l'appalto di lavori nel mese di aprile 2022. Il progetto è stato redatto con il vecchio prezzario 2019, mentre a luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo prezzario. Alla data odierna i lavori risultano in corso, ed è stato emesso un solo SAL. Dal quadro economico si evincono disponibili delle somme, sotto le voci imprevisti e quelle del ribasso d'asta. Vorremo capire se è possibile emettere un certificato di pagamento Bis, ai sensi dell'art. 26, comma 6 ter, nella misura dell'80%, precisando che, codesto Ente ha presentato richiesta di accesso al fondo, sia per il I e sia per il II semestre 2022, riguardante altre opere. In attesa di un Vostro riscontro, si porgono Distinti saluti Ufficio lavori pubblici Comune di Villaputzu


QUESITO del 14/03/2023 - PREZZARI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA REVISIONE PREZZI DI CUI ALL'ART. 26 C. 1 DEL D.L. 50/2022.

Si premette che il Grande Ospedale Metropolitano con deliberazione n. 300 del 29/05/2018 aveva adottato il proprio Prezzario aziendale applicando un ribasso del 20% su tutte le voci del Prezziario regionale, approvato dalla Giunta Regionale della Calabria con la delibera n. 348 del 01/08/2017. Ciò in ragione del fatto che nelle precedenti più recenti gare aziendali si erano registrati ribassi anche del 35%, per cui, appariva ragionevole applicare una riduzione del 20% ai prezzi del Prezzario regionale di riferimento, al fine di tener conto delle specifiche condizioni di mercato della zona di interesse. La finalità dell’applicazione di tale scostamento, in deroga all’obbligo di legge, era quella di ottenere economie dall’appalto da destinare subito alla realizzazione di nuovi interventi senza doverle accantonare all’interno dei quadri economici come economie da ribasso d’asta e, come tali, non immediatamente disponibili allo scopo. Le stesse ditte invitate a partecipare alle gare indette successivamente all’adozione della suddetta riduzione ne erano edotte e formulavano il loro ribasso in aggiunta al ribasso già applicato dalla Stazione Appaltante. Il Decreto Aiuti ha lo scopo di determinare i maggiori costi sostenuti dalle imprese impegnate nell’esecuzione di appalti pubblici al fine di “[…] fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori […]” (comma 1 art. 26 D.L. 50/2022), e quindi, anche quello di riconoscere un “giusto ristoro” alle imprese appaltatrici operanti nel medesimo territorio nazionale con un criterio univoco e non interpretabile. Si chiede il parere in ordine al seguente quesito interpretativo sulle modalità di applicazione del calcolo della revisione prezzi: Per la determinazione dei maggiori compensi (revisione prezzi) da riconoscere all’impresa appaltatrice dei lavori, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.L. 50 del 17.05.2022, deve essere applicato il confronto tra il Prezzario Regione Calabria 2022 con il Prezzario Regione Calabria 2017 adottato in sede di gara (ribassato del 20% a seguito della Deliberazione n. 300 del 29/05/2018), ovvero lo stesso confronto deve essere fatto tra il Prezzario Regione Calabria 2022 ed il Prezzario Regione Calabria 2017 (entrambi ribassati del 20%). 1° IPOTESI:EP Regione Calabria 2022 - EP Regione Calabria 2017 ribassato del 20% (utilizzato in sede di gara d’appalto). 2° IPOTESI:EP Regione Calabria 2022 ribassato del 20% - EP Regione Calabria 2017 ribassato del 20% (utilizzato in sede di gara d’appalto). In entrambi i casi, all’importo risultante dalla differenza tra i due EP, va poi applicato il ribasso d’asta offerto dall’impresa in sede di gara d’appalto.


QUESITO del 09/03/2023 - AGGIORNAMENTO PREZZI - APPLICAZIONE ART. 26 D.LGS 50/2022

Si premette che il Grande Ospedale Metropolitano con deliberazione n. 300 del 29/5/2018 aveva adottato il proprio prezzario aziendale applicando un ribasso del 20% su tutte le voci del Prezziario regionale, approvato dalla Giunta Regionale della Calabria con la delibera n. 348 del 01/08/2017. Con tale prezzario, con Delibera n. 778 del 11/11/2020, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha proceduto all’indizione della procedura di gara negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento dei lavori per “l’Adeguamento Normativo e Potenziamento Tecnologico del P.O. Riuniti di Reggio Calabria – Opere di Completamento” e con Determina del Direttore f.f. della UOC Provveditorato Economato e Gestione Logistica n. 282 del 8/3/2021 i lavori sono stati aggiudicati. Ciò posto, considerato che il Decreto Aiuti ha lo scopo di determinare i maggiori costi sostenuti dalle imprese impegnate nell’esecuzione di appalti pubblici al fine di “[…] fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori […]” (comma 1 art. 26 D.L. 50/2022), e quindi, sia quello di riconoscere un “giusto ristoro” alle imprese appaltatrici operanti nel medesimo territorio nazionale con un criterio univoco e non interpretabile, si chiede se per la determinazione dei maggiori compensi da riconoscere all’impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.L. 50 del 17.05.2022, debba essere applicato il confronto tra il Prezzario Regione Calabria 2022 con il Prezzario Regione Calabria 2017 ovvero con il prezzario adottato dall’Azienda con la deliberazione n. 300 del 29/5/2018 (prezzario 2017 ribassato del 20%).


QUESITO del 05/03/2023 - EMISSIONE CERTIFICATO BIS EXTRA COSTI

Situazione: appalto in corso con lavorazioni eseguite nel 2022. Emissione dello Stato di avanzamento lavori con prezzi di contratto e dello Stato di avanzamento con prezzi desunti dal nuovo prezziario aggiornato ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022. La stazione appaltante ha proceduto all'emissione del certificato di pagamento del SAL contabilizzato con prezzi di contratto e al relativo pagamento; non ha risorse per pagare il maggiore costo che scaturisce dall'applicazione dei prezzi desunti dal nuovo prezziario. Non potendo corrispondere gli extra costi, la stazione appaltante fa richiesta di accesso al fondo di cui all’art. 1septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021 e s.m.i., in relazione agli interventi di cui al comma 4 lettera b dell'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. In questo contesto il RUP non emette il certificato di pagamento-bis. Quesito: si chiede se la procedura seguita è corretta oppure se è necessario emettere comunque il certificato di pagamento-bis, come preteso dall'impresa appaltatrice, pur non avendo la risorse finanziarie per poterlo liquidare. In tale ultimo caso l'impresa può rivalersi sulla Stazione appaltante e pretendere il pagamento del certificato-bis? Si richiede inoltre se è corretto affermare che il profilo della emissione del certificato di pagamento è diverso da quello della liquidazione dei relativi importi riconosciuti come maturati, attenendo a due momenti diversi del procedimento di adempimento della stazione appaltante secondo le norme della Contabilità generale dello Stato. La mancata emissione dei cd. certificati bis, al di là del termine della loro effettiva liquidazione, costituisce danno in capo al creditore che si trova nella impossibilità di emettere fattura e di scontare il suddetto titolo presso un istituto di credito.


QUESITO del 24/02/2023 - ART 26 DL 50/2022 - PAGAMENTI ED EMISSIONE CERTIFICATI

In caso di richiesta dei fondi per l'adeguamento prezzi relativo alle finalità di cui all'oggetto, in attesa della erogazione da parte del Ministero, visto che nel decreto è citata l'emissione solo del SAL bis e non del certificato, il Rup deve procede all'emissione del certificato di pagamento? Nel caso la risposta sia positiva, nella eventualità di non accoglimento e/o di accoglimento solo parziale della domanda al Ministero come ci si dovrebbe comportare a certificato emesso? In caso di richiesta dei fondi per l'adeguamento prezzi relativo alle finalità di cui all'oggetto, in attesa della erogazione da parte del ministero la stazione appaltante deve comunque procedere al pagamento?


QUESITO del 22/02/2023 - ADEGUAMENTO PREZZI ACCORDO QUADRO 2022

Relativamente ad un Accordo Quadro di lavori aggiudicato nel 2022 (ribasso dI circa il 4%) si chiede se sia consentito l’adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 della Legge 91/2022 ed in quali modalità. Si specificano le seguenti date relative alla procedura: - L’avvio della procedura negoziata per l’AQ è avvenuto in data 30/06/2022 in un momento in cui non era ancora uscito l'aggiornamento del Prezzario Regionale Marche (agg. infrannuale del 01/08/2022); - Il termine massimo per la presentazione dell’offerta era fissato al 15/07/2022; - L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro è avvenuta in data 20/07/2022 quindi 5 giorni dopo l’uscita della Legge 91/2022 che ha convertito il D.L. 50/2022; Il dubbio nasce per i seguenti motivi: - Non è chiaro se anche l’Accordo Quadro possa essere considerato alla stessa stregua di una “procedura di affidamento” come richiamata all’art. 26 comma 2 della Legge 91/2022; - Al comma 8 dell’art. 26 della Legge 91/2022 risulterebbe che l’adeguamento prezzi sia consentito solo: “…in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del codice dei contratti pubblici … già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto…”, mentre l’AQ in questione è stato aggiudicato 5 giorni dopo l’uscita della Legge 91/2022. Si fa notare tuttavia che il testo riportato nella Legge è ovviamente lo stesso già presente nel D.L. 50/2022 che entrò in vigore due mesi prima


QUESITO del 08/02/2023 - REVISIONE DEI PREZZI (ART 26 DL 50/2022 E ART 29 DL 4/2022) ALLA LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Con riferimento all'art. 26 del Decreto Legge 50/2022 come modificato ed integrato dalla Legge di Bilancio 2023, ci si chiede se il meccanismo di revisione dei prezzi previsto da tale articolo ed in particolare al nuovo art 6 ter debba essere applicato anche ad una procedura di affidamento di lavori indetta successivamente all'entrata in vigore dell'art. 29 dl 4/2022 ed aggiudicata entro il 31/12/2022.


QUESITO del 08/02/2023 - APPLICABILITÀ DELL’ART. 26 DEL DL 50/2022 CON CLAUSOLA INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Considerato che il Comune di Nocera Inferiore (Sa) ha sottoscritto contratto di appalto di lavori pubblici in data 05 agosto 2021 rep n. 5023 a seguito di determina a contrarre per procedura negoziata del 16.03.2021 n. 549 e n. 803 del 04.05.2021; Considerato che a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto, ma prima dell’inizio dei lavori è intervenuta comunicazione di risoluzione contrattuale per interdittiva antimafia successiva alla sottoscrizione del contratto di appalto, con conseguente mancato inizio dei lavori; Considerato altresì che con sentenza Tar Campania sezione Salerno n. 3018/2022, è stata riconosciuta l’illegittimità della risoluzione essendo intervenuta la nomina dei custodi giudiziari e conseguentemente disposta la riviviscenza del contratto di appalto rep n. 5023 Si chiede di conoscere Se l’art. 26 del dl 50/2022 trovi applicazione ratione temporis al caso di specie e quindi se possa/debba essere applicata la clausola di revisione prezzi, nonostante l’art. 7 del contratto siglato reciti testualmente che “l’impresa aggiudicatrice dichiara di conoscere tutte le norme che regolano l’appalto e conferma di avere preso visione del capitolato speciale di appalto con annessi elenchi prezzi nonché delle condizioni ambientali che possano influire sull’esecuzione dell’opera di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto”


QUESITO del 08/02/2023 - APPLICABILITÀ DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 PREZZI FUORI TARIFFA

Considerato che l’art. 26 del d.l. 50/2022 non disciplina espressamente l’ipotesi in cui l’incremento eccezionale dei prezzi interessi lavorazioni non rinvenibili nel prezzario regionale ed applicando letteralmente la norma, le voci non presenti dal prezzario dovrebbero essere escluse dal meccanismo Si chiede di conoscere Se tale interpretazione letterale sia corretta o se al contrario in questi casi vanno applicati comunque i commi 1, 2 e 3 dell’art. 26 del decreto aiuti.


QUESITO del 31/01/2023 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI E POSSIBILE ANTICIPO

<p>Per un intervento stradale abbiamo fatto richieste di accesso al fondo adeguamento prezzi ex art. 26 D.L 50/2022 (sia primo che secondo periodo anno 2022) ma, non essendo note le modalità di effettiva erogazione di tali fondi (importo e data in cui saranno effettivamente corrisposti), l’appaltatore ritiene di essere eccessivamente esposto e si teme possa abbandonare il cantiere. Abbiamo individuato una soluzione di variante che, ai sensi dell’art. 7 c. 2-ter D.L 36/2022, potrebbe portare ad una riduzione del costo dell’opera da utilizzare per tali compensazioni (per le quali è già stato richiesto l’accesso al fondo). Se si persegue tale soluzione e successivamente arrivassero gli importi richiesti ex art. 26 D.L 50/2022 si chiede se: 1) Può introitarli la S.A. considerando quanto corrisposto come anticipo all’appaltatore ed eventualmente utilizzarli per eseguire quanto stralciato con la variante; 2) Vanno restituiti al Ministero e in questo caso con quali modalità. Grazie Distinti saluti.</p>


QUESITO del 30/01/2023 - REVISIONE PREZZI - ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 E S.M.I. - COSTI DELLA SICUREZZA

Buongiorno, considerate quelle che sono le previsioni dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. si chiede se l’obbligo di applicare i prezzari aggiornati si applichi solo alle lavorazioni, come sembrerebbe dal dato letterale della norma, ovvero se si applichi anche ai costi della sicurezza previsti dagli stessi prezzari (ed ugualmente oggetto di aggiornamento).


QUESITO del 26/01/2023 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI - LAVORI APPALTATI ENTRO GENNAIO 2022 -

Non è ben chiaro se e come aggiornare i prezzi di contratto per lavori la cui procedura di pubblicazione del bando è iniziata nel 2021, ma sono stati appaltati nel mese di gennaio 2022 e come reperire le eventuali somme necessarie per aggiornare i prezzi al nuovo prezzario 6/2023. Il finanziamento è a valere sulle risorse FSC " Programma Regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per la realizzazione................nei comuni della regione siciliana"


QUESITO del 24/01/2023 - DEFINIZIONE NUOVI PREZZI

Questa Amministrazione sta procedendo alla redazione di una perizia di variante che comporta anche la fissazione di nuovi prezzi. Il contratto d’appalto è stato stipulato nel 2018 e la perizia riguarda lavori che proseguiranno anche nei prossimi anni. Il d.m. n. 49/2019 “linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori”, all’art. 8, stabilisce che “le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a.   desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti; Si chiede un chiarimento in ordine alla previsione della lettera a) e, precisamente, se il rinvio ai prezzari regionali vada inteso come rinvio al prezzario a suo tempo utilizzato per la formazione dell’elenco prezzi contrattuali o come rinvio al prezzario aggiornato al 2022. Ciò anche in considerazione delle disposizioni introdotte, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, dall’art. 26, commi 1 e 8, del decreto legge n. 50/2022, che impongono, sia pure in ipotesi diverse dalle varianti in corso d’opera, di adeguare i prezzi di contratto al prezzario regionale aggiornato 2022. Entrambe le interpretazioni della lettera a), sopra indicate, sembrano comportare criticità: in caso di concordamento dei nuovi prezzi sulla base del prezzario utilizzato per la formazione dell’elenco prezzi, si pone il problema di come riconoscere, all’appaltatore, che ha accettato detti prezzi, gli incrementi previsti dal prezzario aggiornato 2022; nel caso, invece, di concordamento dei nuovi prezzi sulla base del prezzario attualmente vigente, resta da capire se vi sia la possibilità per l’Amministrazione, di cautelarsi nel caso in cui, negli anni successivi al 2022, l’incremento dei prezzi dovesse ridimensionarsi"


QUESITO del 23/01/2023 - REVISIONE PREZZI - ART. 1 C. 458 LEGGE197 DEL 29.12.2022

<p>Con riferimento all&#39;applicazione dell&#39;art. 26 comma 6-ter del DL 50/2022 come introdotto dall&#39;art. 1 c. 458 della Legge n. 197 del 29.12.2022 si chiede un chiarimento circa l&#39;applicazione dell&#39;aggiornamento prezzi. Nel caso di un appalto con offerta formulata ed aggiudicazione disposta nel 2022 - prima dell&#39;entrata in vigore del DL 50/22 - su lavori il cui progetto era stato redatto nel 2021 (prezziario 2021), l&#39;aggiornamento prezzi deve essere effettuato per la differenza tra il prezziario in vigore al momento della contabilizzazione ed i Prezzi di contratto (2021) o tra il prezziario in vigore al momento della contabilizzazione ed il prezziario vigente al momento dell&#39;offerta? In termini generali si crede che lo spirito della norma intenda tutelare l&#39;appaltatore dalla imprevedibile lievitazione dei prezzi dal momento in cui effettua l&#39;offerta per cui si crede di dover applicare la differenza di prezzo derivante dai prezziari di riferimento al momento della formulazione dell&#39;offerta ed al momento della contabilizzazione; si chiede se l&#39;interpretazione è corretta od invece il parametro da aggiornare sia sempre quello di contratto grazie</p>


QUESITO del 09/01/2023 - REVISIONE PREZZI IN RIFERIMENTO EX ART. 26 D.L. 50/2022

Lo scrivente Ente Pubblico non Economico in qualità di stazione appaltante ha affidato ad una Impresa esecutrice lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali. GARA N° 8543138 – CIG 92071994F91. La gara è stata avviata nel mese di aprile 2022 (28.04.2022) e quindi in data antecedente il 18.05.2022 ed aggiudicata con il prezziario Lazio gennaio 2022. La consegna dei lavori con contestuale contratto è stata fatta in data 5 agosto 2022 quindi in data successiva all’entrata in vigore del D.L. 50/2022. Il lavoro è stato ultimato nell’ottobre 2022 e pertanto dopo l’entrata in vigore del nuovo prezziario regione Lazio del luglio 2022. L’Impresa ha richiesto la revisione prezzi ai sensi del D.L. 50/2022. Posto che gli aggiornamenti si applicano alle procedure di affidamento avviate successivamente al 18 maggio 2022 e che la compensazione ex art. 29 del D.L. 27.01.2022 n°4 convertito dalla Legge 28 marzo 2022 4 al comma 5 prevede espressamente che “Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta” si chiede se sia possibile il riconoscimento della richiesta avanzata dall’impresa appaltatrice e/o ad eventuali subappaltatori.


QUESITO del 05/01/2023 - REVISIONE PREZZI ART. 26 COMMA 3 DL 50/2022

Si chiede se in una procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (giugno 2022), con i prezzi a base di gara riferiti al prezzario 2021 aggiornati con l'incremento nel limite del 20%, successivamente all'approvazione del prezzario infrannuale (luglio 2022), bisogna provvedere al meccanismo del conguaglio previsto al comma 3 del DL 50/2022 in occasione degli stati di avanzamento contabilizzati nel 2022 e nel 2023.


QUESITO del 20/12/2022 - ART. 26 D.L. 17/05/2022, N. 50 (COMPENSAZIONE DEI PREZZI)

In data 29/11/2021 è stato stipulato sulla piattaforma MEPA il contratto di affidamento lavori. In data 13/12/2021 è stato concesso alla ditta appaltatrice un'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale. In data 01/02/2022 è stato emesso il primo certificato di pagamento e conseguente 1 SAL in pari data. Ultimo SAL è stato emesso in data 14/04/2022. In data 19/04/2022 è stato rilasciato il Certificato di ultimazione lavori ed il Certificato di regolare esecuzione. L'operatore economico ha presentato richiesta compensazione dei prezzi in data 21/11/2022. Pertanto, l'Ufficio scrivente chiede un parere circa la procedura da adottare in merito all'applicazione dell'art. 26 in questione. Quindi: 1- procedere all'erogazione della compensazione, ai sensi dell'art. 26 D.L. 17/05/2022, N. 50; oppure 2- non procedere all'erogazione di tale compensazione in quanto i lavori sono stati conclusi in data 04/04/2022 ed in data 19/04/2022 sono stati rilasciati il Certificato di ultimazione lavori e la Certificazione di regolare esecuzione, e non è pervenuta, entro il termine indicato nel sopracitato art. 26, c. (trenta giorni dal Decreto), alcuna istanza da parte dell'appaltatore al direttore dei lavori e/o responsabile del procedimento, avendo lo Stesso presentato formale richiesta per compensazione dei prezzi in data 21/11/2022.


QUESITO del 15/12/2022 - COMPENSAZIONE DEI PREZZI

Premesso che la gara dei lavori è stata espletata tramite procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa e che la stessa è stata aggiudicata in data 07/07/2021. In data 22/07/2022 è stato emesso il 1° stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni contabilizzate dal 1 gennaio 2022 al 22 luglio 2022. Alla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori, era in vigore il prezziario adottato dalla Regione Marche in data 14/02/2022. Ai sensi dell’art. 26 del DL n. 50/2022, in data 22/07/2022, è stato emesso il certificato di pagamento 1 bis relativo alle lavorazioni contabilizzate dal 1 gennaio 2022 al 22 luglio 2022 (data di contabilizzazione dello stato di avanzamento dei lavori), compensazione calcolata con il prezziario febbraio 2022. In data 1 agosto 2022 la Regione Marche ha adottato il nuovo prezziario. Si chiede se sia dovuto l’aggiornamento della compensazione del Sal 1 calcolata con il prezziario Marche di agosto 2022 o se al contrario la compensazione da concedere alla ditta sia solo quella riconosciuta col prezziario Marche di febbraio 2022.


QUESITO del 30/11/2022 - COMPENSAZIONE PREZZI D.L. 50/2022

QUESITO Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla L. 23 luglio 2021, all'art. 1 septies, punto 4), disponeva quanto segue: "Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi. L'art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 così dispone: 1. …............................, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, …............................. Nel caso in cui, in applicazione dei prezzari aggiornati, l'importo delle lavorazioni risulti inferiore a quello risultante dall'applicazione dei prezzi di contratto, come bisogna comportarsi? Occorre procedere al recupero come nel caso del D.L. 73/2021? Grazie


QUESITO del 23/11/2022 - COMPENSAZIONE PREZZI CONTRATTI APPLICATIVI ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

In riferimento all'applicazione dell'art.26 del DL 50/2022 si chiede, se è possibile, applicare la procedura di compensazione prezzi per i singoli contratti applicativi di un ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO, SCUOLE D’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO, CENTRI ANZIANI, CENTRO GIOVANI, UFFICI, ARCHIVI, DI PROPRIETA’ DI ROMA le cui tempistiche sono le seguenti: - Dd indizione gara redatta in data 20/07/2021; - Dd aggiudicazione definitiva redatta in data 12/10/2021; - Contratto stipulato in data 15/10/2021; - Dd affidamento I contratto applicativo redatta in data 03/11/2021; - Verbale consegna lavori I contratto applicativo 17/11/2021; - Verbale fine lavori I contratto applicativo 08/08/2022; - Dd affidamento II contratto applicativo redatta in data 10/06/2022; - Verbale consegna lavori II contratto applicativo 10/06/2022; - Verbale fine lavori II contratto applicativo 23/06/2022; - Dd affidamento III contratto applicativo redatta in data 19/08/2022; - Verbale consegna lavori II contratto applicativo 06/09/2022; - Lavori ad oggi in corso di esecuzione.


QUESITO del 23/11/2022 - APPLICABILITÀ ART. 26, D.L. 50/2022

Gentilissimi, avrei un paio di domande in merito all'ambito di applicabilità dell'art. 26, D.L. 50/22. Con riferimento alle gare già avviate alla data di entrata in vigore del D.L. 50/22, ma la cui offerta era in scadenza dopo il 31/12/2021, si applica il prezzario in vigore, non il prezzario aggiornato di cui all'art. 26, co. 2, D.L. 50/22, giusto? Alle stesse, se ho capito bene, è applicabile solo il meccanismo di compensazione (sempre se successive al 27/01/2022, data di entrata in vigore dell'art. 29, D.L. 4/22). Con riguardo, invece, agli Accordi Quadro nella medesima situazione di cui sopra (offerte successive al 31/12/2021, ma gara avviata precedentemente il 18/05/2022), il prezzario applicabile ai contratti esecutivi è sempre quello di offerta (non quello regionale aggiornato infrannualmente) e neanche si applica la compensazione, essendo stato abrogato il comma 11 bis, dell'art. 29 D.L. 4/22. In questo caso, sarà eventualmente possibile ripristinare il rapporto di sinallagmaticità solo attraverso la clausola revisione prezzi obbligatoriamente prevista dall'art. 29, co. 1 lett. a) e b), D.L. 4/22. E' corretto o mi sfugge qualcosa? Ringraziando in anticipo, porgo cordiali saluti


QUESITO del 22/11/2022 - RICHIESTA COMPENSAZIONI

<p>In riferimento ad un appalto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di una scuola le cui tempistiche sono le seguenti: - la gara è stata avviata con RDO in data 28.12.2019; - la gara è stata aggiudicata con determina di aggiudicazione definitiva e nulla osta alla stipula in data 19.04.21; - il contratto d&#39;appalto è stato firmato in data 29.04.2021; -i lavori sono stati avviati in data 21.07.2021; -il verbale di fine lavori è stato firmato in data 19.04.2022; - in data 12.07.2022 l&#39;impresa ha firmato con riserva il conto finale per il riconoscimento dell&#39;incremento prezzi; - il certificato regolare esecuzione è stato redatto in data 12.07.2022 e non ancora approvato con determina dirigenziale. Si chiede se è possibile riconoscere le compensazioni ai sensi del art. 26 del DL 50/2022 per i lavori allibrati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 19.04.2022, data di fine lavori. </p>


QUESITO del 21/11/2022 - APPLICABILITÀ DELL’ART. 26 DEL DL N. 50/2022, CONV. IN LEGGE N. 91/2022 (CD. “DECRETO AIUTI”) - CONTRATTI ESCLUSI

RAI è soggetta alla disciplina delle SpA ex art.63 d.lgs.208/2021 e, in quanto emittente strumenti finanziari quotati, redige il bilancio con standard IFRS. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, co.1096, l.205/2017, non è soggetta alle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, contabilità e finanza discendenti dall’inclusione nell’elenco ISTAT. Tale peculiare natura giuridica, affine - salvo limitati aspetti - a quella di una SpA ordinaria, fa ritenere inapplicabile a RAI, anche in base al criterio di specialità, l’art.26 del Decreto Aiuti. Del resto, ove il legislatore ha inteso includere le SpA, lo ha fatto espressamente (cfr. co.12). L’inapplicabilità si evince sin dal co.1 ove, nel descrivere le risorse utilizzabili, si prevedono istituti tipici della contabilità delle PA, incompatibili con quella privatistica di RAI. Né possono soccorrere i criteri di armonizzazione ex d.lgs.91/11, non applicabile a RAI ex l.205/17. Nel dettaglio, RAI opera in corso di esercizio nel rispetto di obiettivi di budget approvati dal CdA per preservare l’economicità della gestione in termini di risultato economico e sostenibilità della PFN. Ogni obiettivo previsionale non è autonomo ma concorre, insieme agli altri, al conseguimento del risultato economico-finanziario complessivo ed è aggiornato in corso di esercizio. La gestione economico-finanziaria di RAI, come qualsiasi società commerciale, è quindi caratterizzata da dinamicità: i miglioramenti registrati su singole iniziative sono usati per compensare tendenze negative su altre aree. Ciò a maggior ragione per il 2022, ove il deterioramento della situazione macroeconomica incide sull’andamento prospettico per i rincari energetici, l’inflazione e il peggioramento del mercato pubblicitario. In assenza di tale armonizzazione, le tendenze economiche in corso potrebbero portare ad una perdita di esercizio e ad un peggioramento della PFN. Si chiede dunque conferma dell’inapplicabilità a RAI dell’art.26 del Decreto Aiuti


QUESITO del 18/11/2022 - RICHIESTA COMPENSAZIONI

In relazione alla compensazione dei prezzi, ai sensi dell'art.26 comma 1 del decreto 50/2022, per un appalto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di una scuola si chiede se è possibile riconoscere all'impresa le compensazioni considerato che: - la gara è stata avviata con RDO in data 05.08.2019; - la gara è stata aggiudicata con determina di aggiudicazione definitiva e nulla osta alla stipula in data 04.12.19; - il contratto d'appalto firmato in data 17.12.2019; -lavori avviati in data 23.11.2020; -fine lavori in data 08.02.2022; -certificato regolare esecuzione redatto in data 05.05.2022; - determina di Approvazione stato finale- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione del 19.08.2022


QUESITO del 10/11/2022 - COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE

Buongiorno, la presente per chiedere se, in caso di subappalto con pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, si debba pagare direttamente al subappaltatore anche la compensazione ex art. 26 del D.L. 50/2022 di sua spettanza. Grazie Cordiali saluti


QUESITO del 10/11/2022 - TIPOLOGIA DI GARA - AFFIDAMENTI DIRETTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Nell'ambito dell'impostazione delle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione abbiamo verificato che la somma degli importi degli incarichi che vogliamo affidare all'esterno, compreso l'incarico per la verifica della progettazione, supera i 139.000€ ed è comunque inferiore alla soglia. Nel dettaglio l'incarico per la progettazione di fattibilità, progetto definitivo ed esecutivo prevede un importo, calcolato sulla base delle tariffe di cui al DM 17.06.2016, di circa 70.000€, la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza un importo di circa 60.000€, mentre la verifica delle diverse fasi di progettazione un importo di circa 30.000€. Gli incarichi di progettazione e direzione lavori che vogliamo affidare allo stesso soggetto, sommati, prevedono un importo a base di gara inferiore a 139.000€, mentre se a questo sommiamo anche le verifiche, incarico che necessariamente dobbiamo affidare a soggetto diverso, si supera il limite dei 139.000€. Possiamo procedere con l'affidamento diretto della progettazione e direzione lavori in applicazione dell'art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 come da ultimo modificata dalla L.108/2021, oppure la tipologia di affidamento è determinata dalla somma complessiva degli affidamenti di incarichi che si vogliono dare all'esterno? In questo secondo caso dovremo procedere con una procedura negoziata ex art.1 comma 2 lettera b) della L.120/2020 con il criterio dell'OEPV sia per l'icarico per la progettazione e direzione lavori che per l'incarico per la verifica delle fasi di progettazione, allungando considerevolmente i tempi. Si ringrazia per il prezioso contributo che ci date.


QUESITO del 10/11/2022 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI - II SEMESTRE 2022

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si formula il seguente quesito: Premesso che, in data 26/04/2021 è stato aggiudicato l’appalto in oggetto, e con Rep. n. 297 del 16/06/2021 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto. In data 31/08/2022 è stata presentata formale richiesta di accesso al fondo, di cui all’art. 26, comma 4, lett. b) del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, relativa alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, a far data dall’1 gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022. Inoltre, nel secondo semestre 2022 risultano effettuate ulteriori lavorazioni, e pertanto andrebbe emesso un ulteriore SAL in deroga con successiva richiesta di accesso al fondo, in quanto l’ente non ha la disponibilità economica. Ciò premesso, si precisa altresì che, le opere saranno concluse nel secondo semestre 2022 e, pena la perdita del finanziamento, devono essere collaudate o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione entro il 31/12/2022. Nelle FAQ aggiornate al 19/08/2022, la n. 19 precisa che, qualora sia stato approvato il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, la richiesta di accesso al fondo non può essere inoltrata. Pertanto, con la presente si chiede alla S.V. un riscontro su come l’ente possa procedere con la richiesta di accesso al fondo per le lavorazioni effettuate nel secondo semestre 2022, qualora fosse emesso e approvato il Collaudo e/o il Certificato di Regolare Esecuzione, pena la perdita del finanziamento.


QUESITO del 26/10/2022 - DIREZIONE LAVORI - REVISIONE PREZZI

in merito al quesito 1571 ed alla relativa risposta, le attività poste a carico della direzione dei lavori, di revisione prezzi e successiva emissione dei sal aggiornati, è oggetto di compenso suppletivo per la direzione dei lavori esterna, o tale attività è già ricompresa nella parcella riconosciuta alla DL?


QUESITO del 25/10/2022 - DIRETTORE LAVORI - NUOVI PREZZARI

<p>alcuni direttori dei lavori (esterni) sostengono che non spetta a loro l&#39;emissione dei sal corretti ai nuovi prezzari, ma è un compito della Stazione appaltante. Vorremmo sapere a chi tocca la formulazione degli aggiornamenti (in particolar modo dei nuovi prezzi), per i sal correnti e se qualcosa è dovuto alle Direzioni dei lavori per tali attività nel caso sia un compito loro. saluti Ps il quesito era già stato formulato e la risposta è urgente ai fini di organizzare il lavoro nei tempi previsti dalla Legge</p>


QUESITO del 21/10/2022 - COMPENSAZIONE PREZZI EX DL 50/22 IN CASO DI LISTINO PREZZI GIÀ SCONTATO AB ORIGINE DALL'AMMINISTRAZIONE

In una procedura di gara aperta di lavori l'Ente ha valutato, ab origine, di porre a base di gara i prezzi unitari del Prezziario Regionale 2019 ribassato del 23% (indicandolo nell'elaborato elenco prezzi unitari e nel CME del Progetto Esecutivo). La circostanza non è stata contestata e/o messa in discussione dagli operatori economici partecipanti e dall'aggiudicatario che ha offerto l'ulteriore sconto dell'8,77% determinato sulla scorta dell'importo già scontato a base di gara. Come si applica ora la compensazione prevista dal DL 50/22: sulla differenza tra i Listini Prezzi 2019-2022 puri (e quindi lo sconto del 23% posto dall'Ente a base di gara si somma al ribasso formulato in sede di offerta) o sulla differenza tra il listino 2022 e il listino 2019 con sconto 23%? Grazie


QUESITO del 20/10/2022 - ART. 26 D.LGS 50/2022-COMPENSAZIONE PREZZI

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs 50/2022, si chiede se, nel caso di una procedura di affidamento di lavori aggiudicata definitivamente a Settembre 2022 (l'offerta è stata presentata ad inizio 2022), è obbligatorio procedere con l'aggiornamento prezzi posti a base di gara (facendo riferimento al Prezziario regionale aggiornato a Luglio 2022), tenendo conto che i lavori non sono stati ancora consegnati all'Impresa appaltatrice e che il primo SAL potrebbe essere emesso verosimilmente nel primo trimestre del 2023. In tal caso come si procederà nella redazione del Certificato di pagamento? E' necessario specificare la quota relativa all'importo contrattuale e la quota relativa alla compensazione prezzi in base al Prezziario regionale aggiornato a Luglio 2022?


QUESITO del 19/10/2022 - ART 26 - RINUNCIA APPLICAZIONE REVISIONE PREZZI SU RICHIESTA IMPRESA

dato che un impresa vorrebbe rinunciare all'applicazione dei nuovi prezzari per le opere in corso, vorremmo sapere se tale possibilità è ammessa su esplicita richiesta del contraente. Saluti


QUESITO del 17/10/2022 - REVISIONE PREZZI ART. D.L. N. 4/2022 – LEGGE DI CONVERSIONE N. 25 DEL 28.03.2022

Lavori di adeguamento sismico di un edificio regionale sede di uffici. Affidamento mediante procedura negoziata. Lettera di invito inviata in data 24/03/2022. Offerta aggiudicatario datata al 12/04/2022. Lavori consegnati il 18/07/2022. In base all’art. 29 del D.L. n. 4/2022 – Legge di conversione n. 25 del 28/03/2022 la revisione dei prezzi prevista nel bando di gara e nel contratto di appalto dovrebbe prevedere la compensazione dei prezzi per i soli materiali impiegati da determinarsi in base a successivi decreti ministeriali secondo rilevazioni ISTAT. Considerato che gli attuali incrementi complessivi dei prezzi delle lavorazioni sono dovuti non solo al caro materiale (considerato dal DL 4/2022), ma anche al caro energia. Considerato altresì che l’appalto in essere ha come lavorazioni principali la fornitura e posa in opera di cemento e ferro per uso strutturale i cui prezzi stanno registrando notevoli incrementi a causa dei citati rincari, si chiede se fosse possibile procedere direttamente all’applicazione per tali lavorazioni (acciaio e cls) delle voci prezzi aggiornate nel prezzario regionale 2022 adeguato ai sensi del DL 50/2022


QUESITO del 14/10/2022 - ACCESSO AL FONDO DECRETO AIUTI PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE DALL'01/01/2022 AL 31/12/2022

Buongiorno con la presente siamo a porre il seguente quesito: Siamo nelle fasi conclusive di un intervento finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che ha le caratteristiche per poter rientrare nel DL 50/2022. Dello stesso intervento abbiamo gia' provveduto ad effettuare richiesta di accesso al fondo per le lavorazioni effettuate dal 01/01/2022 al 31/07/2022, e prevediamo di effettuare procedura analoga per le lavorazioni svolte dal 01/08/2022 al 31/12/2022. Il decreto di finanziamento prevede, pero', la rendicontazione entro il 31/12/2022, pena la perdita del finanziamento. Di conseguenza, entro tale data dovremo sottoscrivere ed approvare il certificato di regolare esecuzione, condizione che, se verificata, nella fase di richiesta di accesso al fondo precedente, non permetteva di espletare la richiesta. Come possiamo procedere per effettuare la richiesta al fondo relativa alle lavorazioni effettuate dal 01/08/2022 al 31/12/2022, evitando contestualmente di perdere il finanziamento?


QUESITO del 13/10/2022 - ART 26 - NUOVI PREZZARI - ESPRESSA RINUNCIA IMPRESA ESECUTRICE - CONSEGUENZE

<p>Nel caso di espressa rinuncia dell&#39;impresa esecutrice la stazione appaltante può non procedere all&#39;aggiornamento ai nuovi prezzari per un appalto in corso? quesito già posto in modo erroneo con progressivo 1570. In definitiva l&#39;appaltatore può richiedere di non procedere all&#39;applicazione dei prezzari aggiornati al 2022?</p>


QUESITO del 12/10/2022 - REVISIONE PREZZI APPALTO AVVIATA APRILE 2022 ED AGGIUDICATO IL 09 MAGG 22 - QUALE NORMATIVA VA APPLICATA?

SIAMO un Comune. Abbiamo un contratto di lavori (contributo confluito nel PNRR) la cui gara è stata avviata nel mese di aprile 2022. Il lavoro è stato aggiudicato il 09/05/2022 ed è stato appaltato con il prezzario Lazio 2022 a marzo. Successivamente è stata fatta la consegna lavori il 29 maggio, data, quindi, successiva all’entrata in vigore del D.L. 17.05.2022 n.50. Nel frattempo è entrato in vigore il nuovo prezzario Lazio relativo all’aggiornamento infrannuale della Regione Lazio. Il lavoro è ultimato 18/08/2022 e l’impresa ha chiesto revisione prezzi ai sensi del D.L. 17.05.2022 n.50. Possiamo riconoscere all’impresa la revisione dei prezzi oppure il D.Lgs 50/2022 non può essere applicato in quanto gara avviata prima del 18 maggio 2022? Ed in questo caso non si può riconoscere alcun riconoscimento per aumento prezzi?


QUESITO del 12/10/2022 - ART 26 - NUOVI PREZZARI - RINUNCIA DELL'IMPRESA ALL'ADEGUAMENTO- CONSEGUENZE

In caso di esplicita rinuncia dell'impresa che avrebbe diritto al meccanismo di cui all'articolo in oggetto, può la Stazione appaltante omettere l'aggiornamento ai nuovi prezzari?


QUESITO del 12/10/2022 - ART 26 - NUOVI PREZZARI - COMPENTENZA DELLA DIREZIONE LAVORI

L'aggiornamento ai nuovi prezzari e la presentazione dei sal con gli aggionamenti è in carico alle Direzioni dei Lavori?


QUESITO del 07/10/2022 - ADEGUAMENTO PREZZI

Dato atto che l’amministrazione Comunale deve procedere all’adeguamento prezzi relativamente all’appalto: “CUP E19J20000000004 – CIG 9017666D62 - SISTEMAZIONE STRADE - ANNO 2020 – LOTTO N. 2”. PREMESSO 1) Vista Det. n°1034 del 16/12/2021: “CUP E19J20000000004 - SISTEMAZIONE STRADE - ANNO 2020 – LOTTO N. 2 - APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI FINALIZZATI ALL’INDAGINE DI MERCATO.” 2) Vista la Det. n°185 del 07/03/2022: “CUP E19J20000000004 – CIG 9017666D62 - SISTEMAZIONE STRADE - ANNO 2020 – LOTTO N. 2 - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ALLA DITTA” dalla quale risulta che: • Per l’appalto è stata utilizzata la piattaforma telematica “ACQUISTI IN RETE” della “CONSIP. • La RDO n°2931560 del 16/12/2021 prevedeva la presentazione delle offerte da effettuare entro le ore 09:00 del giorno 12/01/2022. • Il capitolato speciale d’appalto prevedeva: << ARTICOLO 4 (Variazione dell’importo contrattuale) 1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso e invariabile. È ammessa la revisione prezzi di cui ai commi da 4 a 8 dell’art. 133, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 2. […]>> • Non è ancora stata effettuata la consegna dei lavori 3) Visto il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto “decreto aiuti”), art. 26, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91:<< <>. 4) Dato atto che, ai sensi del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto “decreto aiuti”), convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, la Regione Piemonte ha pubblicato il “prezziario straordinario luglio 2022” (approvato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022, B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022). CON LA PRESENTE SI DOMANDA: E’ corretto procedere all’adeguamento dei prezzi utilizzando il “prezziario straordinario luglio 2022” (approvato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022, B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022) oppure è necessario attendere un nuovo decreto?


QUESITO del 05/10/2022 - COMPENSAZIONI EX. ART. 26 DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50: MIGLIORIE OFFERTE IN SEDE DI GARA

L'aggiudicatario di un appalto pubblico di lavori, affidato tramite Procedura aperta ex. art. 60 D.lgs.50/2016 e s.m.i con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ex. art. 95 comma 2 del D.lgs50/2016, avendo offerto in sede di gara delle migliorie al progetto esecutivo, chiede che anche su questi lavori, che verranno realizzati nel secondo semestre 2022, venga riconosciuta la compensazione dei prezzi, prevista dall'art. 26 del DL 17 maggio 2022 n. 50, pari alla differenza di costo calcolata utilizzando il Prezzario Regionale Lombardia 2022, edizione infrannuale, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 6764 del 25 luglio 2022, rispetto al valore che tali interventi migliorativi avevano al momento di presentazione dell'offerta (27.01.2020). Si chiede pertanto se sia giusto riconoscere la compensazione prezzi anche su lavorazioni che in sede di gara erano state offerte a titolo gratuito come migliorie al progetto esecutivo approvato e che sono stato oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.


QUESITO del 30/09/2022 - COMPENSAZIONE PREZZI ART 26 DL 50/2022 PER LAVORI ULTIMATI

In merito alle disposizioni di cui all'art. 26, co. 1 del DL 50/2022, con specifico riferimento all'emissione di un certificato di pagamento straordinario per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio 2022 al 18 maggio 2022, si chiede se tale disposizione è da applicarsi per i lavori ultimati entro la data del 18 maggio 2022, seppur il relativo certificato di regolare esecuzione o collaudo sia stato emesso ed approvato in data successiva al 18 maggio 2022.


QUESITO del 28/09/2022 - RICHIESTA CHIARIMENTO PER CORRETTA APPLICAZIONE ART. 26 D.L. N. 50/2022

Spettbile, L'impresa esecutrice richiede l'emissione del certificato di pagamento 1-bis unitamente al Primo Stato di Avanzamento Lavori avanzando richiesta di revisione prezzi, adeguando i prezzi utilizzati nel progetto esecutivo principale al prezzario regionale infrannuale emesso entro il 31/07/2022. Nella fattispecie un prezzo, presente nel prezzario del progetto principale non trova riscontro nel prezzario infrannuale approvato dalla regione Puglia entro il 31/07/2022. A tale prezzo va applicata la percentuale del enti percento che veniva applicata transitoriamente nelle more dell'aggiornamento del prezzario? oppure Si procede a determinare il nuovo prezzo sulla base di una analisi del prezzo? Grazie e distinti saluti


QUESITO del 27/09/2022 - SAL, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E RITENUTA A GARANZIA COMPENSAZIONE PREZZI 2021 E REVISIONE PREZZI 2022

Per la liquidazione e pagamento della revisione prezzi 2022 è espressamente previsto l'emissione di SAL e certificato di pagamento. SAL e certificato di pagamento sono necessari anche per il pagamento della compensazione prezzi 2021 ? La ritenuta a garanzia 0,5 % va applicata per entrambe le fattispecie ?


QUESITO del 21/09/2022 - AGGIORNAMENTO PREZZI D.L. 50/2022 - PREZZARI REGIONALI E PREZZARI DEI

Questa SA ha bandito una gara di appalto in data 28/06/2022. Per la redazione dei computi metrici, ha utilizzato: il listino prezzi della Regione Puglia "anno 2022 - rilevazioni percentuali del 1° semestre 2021" e, per le voci non presenti su tale listino, il listino DEI "impianti elettrici dicembre 2021", comunque inserendo in Capitolato la clausola di revisione prezzi. La data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 15/07/2022. L'aggiudicazione è avvenuta il 07/09/2022. Tenuto conto che, alla data del 31/07/2022, sono stati pubblicati sia il listino della Regione Puglia "anno 2022 - aggiornamento luglio 2022", sia il listino DEI "Opere elettriche - luglio 2022", si chiede: - se, ai sensi del 3° capoverso del comma 2 dell'art. 26 del d.lgs. 50/2022, i prezzi di computo debbano essere aggiornati; - in particolare, se detto aggiornamento riguardi sia quelli riferiti al listino ufficiale della Regione Puglia che quelli derivanti dal listino DEI.


QUESITO del 20/09/2022 - MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO REVISIONE PREZZI EX ART. 26 DEL 50/2022

in riferimento a quanto all'oggetto, in caso di Nuovi prezzi presenti in appalto, o di prezzi non presenti nei prezzari oggetti di aggiornamento, i prezzi dei corrispondenti articoli va ricalcolato ricomputando gli stessi con i prezzi desunti dai nuovi prezzari? o si può applicare qualche differente criterio, esemplificatamente ma non esaustivamente un aumento percentuale forfettario? o si può aggiornare il singolo nuovo prezzo scorporando dallo stesso il prezzo di manodopera e dei materiali di cui alla categoria di lavorazione e valutarne il relativo apprezzamento a mezzo (ad esempio) dei mercuriali vigenti?


QUESITO del 20/09/2022 - AGGIORNAMENTO PREZZI DI CUI ALL'ART. 26 DEL 50/2022

per le operazioni di cui all'oggetto, nel caso di ricomputo delle opere con i nuovi prezzari, se un nuovo singolo prezzo di un singolo articolo risultasse inferiore al precedente prezzo di contratto applicato, va applicato il nuovo prezzo inferiore o si deve continuare a corrispondere il prezzo originale senza aggiornamento?


QUESITO del 12/09/2022 - RICONOSCIBILITÀ DI UN COMPENSO AGGIUNTIVO AL DIRETTORE DEI LAVORI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PER L’ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Premesso che l’art. 26 del D.L. 18 maggio 2022, n. 50 con riferimento al direttore dei lavori prevede che: - “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati” secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo art. 26” (comma 1); - “Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione […] dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022” (comma 1); - “Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato” (comma 3). Premesso, altresì, che ai fini di procedere alle compensazioni per i maggiori costi derivanti dall´aggiornamento dei prezziari secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del cit. art. 26 DL 50/2022, in caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1 del medesimo articolo, ai sensi del comma 4 è prevista la possibilità per le Stazioni appaltanti di richiedere l´accesso ai Fondi di cui alle lettere a) o b), a copertura esclusivamente dei maggiori oneri derivanti alle Stazioni appaltanti per compensare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nulla prevedendosi in merito alla copertura di eventuali costi derivanti a titolo di corrispettivo per l´attività di contabilizzazione demandata a tal fine al Direttore Lavori. Un tanto premesso, si chiede di voler chiarire se l´attività espletata dal Direttore Lavori ai sensi del citato art. 26 DL 50/2022, concretizzandosi in sostanza in un´attività di contabilizzazione, rientri nell´attività ordinaria di controllo contabile e di predisposizione dei documenti contabili demandate per legge al Direttore Lavori, in particolare ai sensi del Decreto 07 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cfr. art. 13 e 14), e che, pertanto, per tale prestazione al Direttore Lavori non spetti alcun compenso aggiuntivo. Tale impostazione appare in linea con il parere del 21 giugno 2022, n. 1371 con cui Codesto Ministero ha escluso la sussistenza di alcun meccanismo legislativo automatico di revisione dei compensi del DL in relazione alle compensazioni previste per gli appalti di lavori dall’art. 26 del d.l. 50/2022. Nell´ipotesi in cui si ritenga, invece, che l’attività di contabilizzazione richiesta dalla sopra citata disposizione esuli dalle normali attività pertinenti la direzione lavori e che, quindi, al Direttore Lavori spetti un compenso aggiuntivo si chiede: 1. se l´onorario per tale attività possa essere liquidato a vacazione, previa stima da parte del Direttore Lavori delle ore e delle spese necessarie per svolgere la predetta prestazione ed attestazione da parte del RUP della congruità delle ore lavorative impegnate, e con applicazione del ribasso d’asta; 2. in caso di insufficienza delle risorse finanziarie per garantire la copertura del predetto onorario a quale fondo ed entro quali termini la stazione appaltante può presentare apposita istanza di accesso ? Si resta in attesa di cortese quanto sollecito riscontro.


QUESITO del 09/09/2022 - QUESITO SU APPLICAZIONE ART.26 COMMA 4 LETTERA B DEL DL 50/2022

In merito all’applicazione dell’art.26 comma 4 lettera b del DL 50/2022 convertito con modificazioni dalla L 91/2022, avremmo necessità di chiarire alcuni dubbi. Il nostro Ateneo ha presentato richiesta di accesso al fondo con riferimento ai SAL afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dall’01/01/2022 al 31/07/2022, valutata l’insufficienza delle risorse interne a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del citato art 26. Nel nostro caso specifico si tratta del primo SAL di un lavoro più ampio. Stiamo procedendo al pagamento del SAL relativo ai prezzi contrattuali a valere sulle risorse “interne” nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla normativa mentre, mentre per il SAL riconoscibile per l’adeguamento riteniamo opportuno attendere gli esiti dell’attività istruttoria della Vostra Direzione per la quota per cui abbiamo fatto richiesta di accesso al fondo ai sensi dell’art. 26 comma 4 lettera b ultimo periodo. La ditta alla quale abbiamo affidato i lavori, tuttavia, ha espresso la necessità di ricevere a stretto giro l’intero importo del SAL, comprensivo anche degli incrementi. Al fine di evitare sospensioni o interruzioni dei cantieri, in attesa dell’esito dell’istruttoria o delle eventuali anticipazioni, si chiede quanto segue: • Se abbiamo correntemente interpretato la norma, in sede di presentazione della richiesta di accesso al fondo, non considerando le risorse vincolate per i SAL successivi tra quelle disponibili a cui fa riferimento il punto b dell’art 2 comma 1 del DM 241/2022. • Se possiamo anticipare il pagamento dell’intero importo del SAL riconoscibile per l’adeguamento impiegando anche le somme che abbiamo messo a copertura dei SAL successivi dello stesso lavoro. • Alla luce di dubbi interpretativi sorti purtroppo dopo la chiusura della procedura, è possibile avere una più precisa indicazione delle tipologie di somme/accantonamenti da considerare nella lettera b dell’art 2 comma 1 del DM 241/2022?


QUESITO del 08/09/2022 - D.L. 50/2022 AIUTI - COMPENSAZIONE PREZZI APPALTI FORNITURE E MISTI

In relazione alle previsioni di cui all’articolo 26 del D.L. 50/2022 “Aiuti” in materia di compensazione dei prezzi per “[…] fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori […]” si richiede a codesta Amministrazione di voler meglio precisare i limiti applicativi per tipologia di appalto. Nello specifico se le previsioni del prefato articolo sono da ritenersi di stretta interpretazione o se possono trovare applicazione anche per gli appalti di forniture o per quegli appalti misti di forniture e lavori (nello specifico fornitura con lavori di posa in opera) ove la prestazione principale sia la fornitura. Appare sicuramente illogica l’eventuale esclusione di dette tipologie d’appalto dal perimetro di applicazione della norma in quanto ciò non permetterebbe di compensare i prezzi pur aumentati di determinati beni. Ad esempio, lo scrivente Ente sarebbe impossibilitato a riconoscere il meccanismo di compensazione nel caso di una procedura di gara per la sostituzione di armamento ferroviario, appalto misto di forniture e lavori (fornitura con posa in opera) con prevalenza di fornitura, ove i prezzi di alcuni beni forniti (ad esempio, binari di acciaio) sono stati oggetto di eccezionali e rilevanti aumenti. Ove si ritenesse non applicabile la disciplina in parola, si chiede se invece possa trovare applicazione, in corso di esecuzione del contratto di fornitura, quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, come interpretato dall’art. 7, comma 2-ter e 2-quater, della Legge 79/2022, per quelle procedure di gara bandite prima dell’entrata in vigore del D.L. 4/2022 che ha introdotto l’obbligatorietà della clausola di revisione dei prezzi e la cui legge speciale di gara comunque non la contenga. Infine, si chiede quale strumento sia a disposizione delle Stazioni Appaltanti, alla luce del quadro normativo attuale, per permettere la compensazione/revisione dei prezzi per quegli appalti sia di lavori che di forniture e/o servizi banditi prima dell’entrata in vigore del citato D.L. 4/2022 e che, alla data attuale, siano stati aggiudicati ma non ancora contrattualizzati e per i quali il prezzo offerto dall’aggiudicatario non risulti più congruo tanto da garantirgli la giusta remuneratività. Ad esempio, se sia astrattamente possibile la stipula del contratto al prezzo offerto in sede di gara esplicitando una riserva in sede contrattuale o in sede di verbale di consegna dei lavori/fornitura o, ancora, se dopo la stipula del contratto, pur a condizioni non attualmente remunerative, risulterebbe applicabile il richiamato articolo 106 del D.lgs. 50/2016. Ciò in quanto sembrerebbe che la normativa attuale, anche emergenziale, sia unicamente applicabile a quegli appalti già in fase esecutiva così residuando alla S.A., se non disponibili altri strumenti, unicamente la possibilità di valutare la revoca dell’aggiudicazione e quindi dell’intera procedura di gara per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.


QUESITO del 31/08/2022 - D.L. 04 04 2022 - DISCORDANZA TRA LE VOCI DEI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO I E II E QUELLE RIPORTATE NEI SAL

Nell'allegato I e II è presente la voce "infisso in alluminio elettrocolorato". Nei SAL è invece presente la voce di cui al listino regione Puglia E.017.007 "Fornitura e posa in opera di infisso per finestra e porte-finestra di alluminio......ossidato anodicamente........" Nell'allegato I e II è presente la voce "vetrocamera mm 4/6/4". Nei SAL è invece presente la voce di cui al listino regione Puglia E.018.21 c "Fornitura e posa in opera di vetro camera di sicurezza costituito da doppia lastra, sia interna che esterna, .....................vetro camera spessore mm 3+3 - 15 - 3+3" AI FINI DELLA COMPENSAZIONE SI PUO' RITENERE ANALOGIA TRA LE VOCI SUDDETTE ? Nell'allegato I e II sono presenti la voce "Tubazione in PVC rigido" e " Fili di rame conduttori" aventi unità di misura: kg Nei SAL è invece presente la voce di cui al listino regione Puglia EL 004.003.f (Linea elettrica in cavo multipolare........) e EL 003.002.p ( Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC.......) aventi unità di misura ml. AI FINI DELLA COMPENSAZIONE SI DOVREBBE PROCEDERE ALLA CONVERSIONE DELLE SUDDETTE UNITA DI MISURA. TENENDO ALTRESI CONTO DELLA DIFFERENZA TRA I PRODOTTI MERCEOLOGICI (FILO DI RAME E LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE...). COME E' OPPORTUNO PROCEDERE?


QUESITO del 26/08/2022 - PREZZIARIO DI RIFERIMENTO PER GARE BANDITE DOPO ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 50/2022 (DL AIUTI)

<p>La presente per chiedere, in funzione di quanto previsto dall&#39;art. 26 co. 2 del DL 50/2022, se il prezziario Regionale aggiornato ai sensi del citato comma debba costituire la base per la redazione dell&#39;elenco Prezzi progettuale o se lo stesso invece debba essere preso come riferimento per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni previste dall&#39;art. 29 co. 1 DL n.4/2022 e quindi il prezzo viene adeguato solo se le variazioni superano il 5% dell&#39;Elenco Prezzi Regionale Gennaio 2022 nel limite dell&#39;80%. Grazie e cordiali saluti</p>


QUESITO del 12/08/2022 - APPLICAZIONE D.L.50/2022- DECRETO AIUTI CONV. IN LEGGE 91/2022

Nel caso in cui il prezzo unitario di una voce di computo metrico sia inferiore nel prezzario aggiornato luglio 2022 rispetto al prezzario vigente all'epoca del progetto, come ci si comporta? l'importo negativo va detratto dal totale?


QUESITO del 11/08/2022 - CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL D.L.50/2022

Nel caso di interventi appaltati entro il 31/12/2021, con lavorazioni eseguite nel 2022, con SAL del 2022 ma con CRE già approvato non è possibile presentare richiesta al fondo. In questi casi all'impresa non va riconosciuto nessun maggior importo e quindi non è applicabile la L.91/22? Nel caso di interventi, sempre appaltati entro il 31/12/2021 con lavorazioni eseguite nel 2022, con SAL del 2022, e con CRE già approvato, per i quali per la compensazione la S.A. ha somme a disposizione e quindi non ha necessità di accedere al fondo, le Ditte hanno comunque diritto al riconoscimento dei maggiori importi o come nel caso precedente non risulta applicabile quanto previsto dall L.91/22?


QUESITO del 10/08/2022 - APPLICAZIONE D.L.50/2022- DECRETO AIUTI CONV. IN LEGGE 91/2022

Relativamente gli appalti aggiudicati entro il 31/12/2021, con lavorazioni eseguite nel 2022 e certificato di regolare esecuzione approvato il 26/07/2022,è applicabile il riconoscimento alla ditta della maggiorazione degli importi di cui al D.l. 50/2022?


QUESITO del 08/08/2022 - RICHIESTA CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE COMPENSAZIONI (ART. 1-SEPTIES DL 73/2021 E ART. 26 DL 50/2022)

Si chiedono con la presente alcuni chiarimenti generali relativi all’applicazione delle compensazioni ai sensi dell’art. 1-septies del DL 73/2021 e dell’art. 26 del DL 50/2022 A) Si chiede se è corretto non prevedere la compensazione nei due semestri 2021, ai sensi del DL 73/2021 art. 1-septies, per un contratto con offerta 2020, di un nuovo prezzo, concordato nell’anno 2021 (maggio) in fase di esecuzione lavori, derivante da analisi che tiene conto dell’aumento dei prezzi delle materie prime fino a quel momento documentate. B) Si chiede conferma che, alla luce della recente risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 39 del 13/07/2022, la corresponsione delle somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore sia rilevante ai fini IVA, sia per le compensazioni calcolate ai sensi del D.L. 50/2022 che per le compensazioni calcolate ai sensi del D.L. 73/2021 art. 1-septies, e si chiede se l'importo corrispondente all'IVA possa essere oggetto di richiesta al fondo ministeriale. C) Si chiede se, nel caso in cui l’appaltatore riconosca, o il Direttore dei Lavori abbia evidenza documentata (DDT, prove sui materiali, ecc.), che determinati prezzi di contratto, non aggiornati ai sensi del prezzario 2022, sono risultati comunque remunerativi rispetto alle lavorazioni eseguite, per diversi motivi, ad esempio l’avvenuto approvvigionamento delle materie prime in anticipo nel 2021, sia lecito stralciare tali lavorazioni dal calcolo della compensazione ai sensi dell’art. 26 del DL 50/2022. D) Si chiede se, nel caso in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per determinate lavorazioni, la compensazione calcolata ai sensi del DL 50/2022 relativa ai prezzi di tali lavorazioni in subappalto vada corrisposta all’appaltatore o al subappaltatore. Grazie


QUESITO del 08/08/2022 - ACCESSO AL FONDO PER GLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 4 LETTERA B), DELL’ARTICOLO 26 DEL DL 50/22-L 91/22

In merito alla piattaforma per la richiesta di accesso al Fondo di cui all'oggetto, si chiede, se possibile, un chiarimento riguardo i quesiti sotto elencati: - Cosa si intende per SAL denominato "SAL comprensivo degli adeguamenti" ? Si intende un vero e proprio SAL e quindi comporterà l'inserimento in contabilità delle lavorazioni con prezzi maggiorati ? - Oppure si intende il solo calcolo della compensazione e quindi, negli allegati da inserire, per il "SAL comprensivo degli adeguamenti" si allegherà appunto il calcolo di tale compensazione ? - Se invece è da inserire in contabilità dei lavori come è possibile NON applicare l'istituto della riserva (circolare 43362-25/11/2021) oppure vale solo per lavorazioni 2021 ? - Siccome le "schede adeguamento prezzi" vanno compilate una per ogni intervento (quindi per 1 CIG una sola scheda), se per lo stesso intervento (stesso CIG) sono emessi 2 SAL (per lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022) possono essere caricati tutti e 2 come file .zip ?


QUESITO del 05/08/2022 - DELUCIDAZIONI ACCESSO AL FONDO PER INTERVENTI DI CUI ALL'ART.26, COMMA 4 ,LETTERA B) DEL DECRETO-LEGGE 17/05/2022 N. 50

1)Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale la ditta ha offerto un materiale più performante rispetto a quello previsto in progetto (es tubazioni in ghisa al posto di quelle in PEAD previste in progetto, allo stesso prezzo), l’aumento di prezzo da valutare in base all’art. 26 del DL 50/2022 deve essere riferito al materiale offerto dalla ditta o a quello di progetto? 2)Con riferimento ai prezzi costruiti attraverso indagini di mercato, occorre procedere ad un aggiornamento dell’indagine stessa? 3)I costi della sicurezza, non oggetto di ribasso di gara, vanno anch'essi aggiornati? 4)Nel caso in cui, in fase progettuale, il progettista abbia effettuato una analisi del prezzo unitario nonostante la lavorazione fosse presente nel prezzario, per la determinazione del prezzo aggiornato come mi comporto? Utilizzo il prezzo presente nel prezzario aggiornato o procedo con una ulteriore analisi? nel caso utilizzi il corrispondente prezzo presente nel prezzario regionale, nella colonna “Num. Ord. Tariffa” inserisco il codice del progetto o quello del prezzario? 5)Nel prezzario aggiornato alcune lavorazioni hanno un codice differente rispetto al prezzario utilizzato in fase progettuale. In questo caso, nella colonna “Num. Ord. Tariffa” inserisco il codice del progetto o quello aggiornato? 6)L’importo dei SAL viene calcolato applicando il ribasso di gara al totale complessivo degli importi delle singole lavorazioni. Il file excel allegato nel portale, invece, impone di applicare il ribasso di gara all’importo delle singole lavorazioni e poi fare la somma. Dal punto di vista matematico, speso ci sono differenze di qualche centesimo. Come ci si comporta? 7)I SAL straordinari che contengono il conteggio delle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022 con i prezzi aggiornati, da chi devono essere firmati? solo dalla DL e dal RUP o anche dall'impresa? 8)se una ditta ha firmato la contabilita' finale apponendo una riserva legata all'adeguamento prezzi ai sensi del DL 50/2022, e la riserva e' stata riportata dalla DL anche nel Certificato di Regolare Esecuzione, e' possibile chiedere l'accesso al fondo anche se il Certificato di Regolare Esecuzione e' gia' stato emesso e approvato?


QUESITO del 05/08/2022 - DELUCIDAZIONI ACCESSO AL FONDO PER INTERVENTI DI CUI ALL'ART.26, COMMA 4 ,LETTERA B) DEL DECRETO-LEGGE 17/05/2022 N. 50

Nel caso di un intervento nel quale parte delle lavorazioni sono state eseguite nel 2021 e parte nel 2022, e viene emesso solo un SAL pari al finale a fine lavori, sul portale occorre allegare, oltre al SAL pari al finale, anche un ulteriore SAL contenente solo le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022, in modo da avere riscontro, per quanto riguarda le quantita', con il SAL costruito con i prezzi aggiornati?


QUESITO del 05/08/2022 - DELUCIDAZIONI ACCESSO AL FONDO PER INTERVENTI DI CUI ALL'ART.26, COMMA 4 ,LETTERA B) DEL DECRETO-LEGGE 17/05/2022 N. 50

Ai fini dell'applicazione dell'art 26 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022 é possibile utilizzare il prezzario di una regione differente, se nel prezzario regionale locale non e' presente la voce di computo? Nel caso una voce sia stata computata effettuando una indagine di mercato perche' non presente in nessun tipo di prezzario, per l'adeguamento prezzi bisogna procedere con una nuova indagine di mercato?


QUESITO del 25/07/2022 - COMPENSAZIONE PREZZI

L'art. 26 del D.L. 50/2022 (ora L. 91/2022) prevede per lavori iniziati prima del 31/12/2021 l'emissione di certificati di pagamento straordinari nelle misure indicate dalla norma a fronte di stati avanzamento (SAL) emessi dopo il 01/01/2022 e " per i quali sia stato emesso il relativo certificato di pagamento " (CdP). Se invece di un SAL è stato emesso lo STATO FINALE la cui liquidazione non avviene con emissione di CdP ma, come noto, mediante certificazione di regolare esecuzione (o di collaudo), la compensazione è dovuta anche in tal caso? L'ipotesi interpretativa della Stazione Appaltante scrivente è che le norme che regolano i SAL e quindi le liquidazioni degli acconti, siano diverse da quelle che regolano lo STATO FINALE e che il legislatore trattando un "ristoro" abbia ritenuto di consentirlo solo e letteralmente per gli avanzamenti/acconti, anche per motivazioni di semplicità procedurale, per cui è sufficiente l'annotazione in contabilità del DL a autorizzare il RUP a certificare la esigibilità del pagamento (previe le verifiche di rito). Si resa tuttavia in attesa di più autorevole interpretazione. cordiali saluti


QUESITO del 12/07/2022 - UTILIZZO DEI FONDI PRESENTI NEL QUADRO ECONOMICO PER LE COMPENSAZIONI

Si riformula il quesito n.1394 del 28/06/2022 in merito alla possibilità di predisporre delle varianti in aumento utilizzando i ribassi d’asta. Questo visto l’obbligo, imposto dal decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, di destinare tali risorse alla compensazione dei prezzi. Indirizzo già contenuto nella circolare MISM del 05/04/2022 dove viene sottolineato che la compensazione “deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le somme a loro disposizione …omissis… e solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo istituito dal comma 8 del citato articolo 1-septies.” Si chiede quindi se le somme a disposizione, derivanti da ribassi d’asta, debbano essere totalmente vincolate alla compensazione dei prezzi potendo ricorrere a varianti in aumento solo attraverso rifinanziamento dell’opera fatte salve le somme accantonate, nel quadro economico, per gli imprevisti.


QUESITO del 12/07/2022 - DL AIUTI - PREZZI CONCORDATI NEL 2022

Si rappresenta la seguente fattispecie: Lavori aggiudicati con offerta presentata nel 2014 ma non iniziati per varie problematiche. L'effettivo inizio dei lavori avviene a gennaio 2022, previa redazione di perizia suppletiva e di variante, sottoscrizione atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, con il quale vengono anche adeguati alcuni prezzi rispetto all'offerta originaria. Nel caso descritto, con lavori eseguiti e contabilizzati nel corso 2022, trovano applicazione le disposizioni del DL 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti): questa Stazione appaltante deve procedere all'aggiornamento dei prezzi di progetto al nuovo prezzario conformemente a quanto disposto dall'art. 26 del D.L. 50/2022. Si evidenzia che la Regione Sardegna ha provveduto ad emanare il prezzario regionale infrannuale di cui all'art. 26 c.2. Quesito: Si chiede se, per il calcolo dei maggiori oneri di cui all’art. 26 c. 1 del DL 50, debbano essere aggiornati tutti i prezzi o soltanto i prezzi che non sono stati adeguati e/o concordati con il verbale di concordamento allegato alla perizia suppletiva e di variante sottoscritta a gennaio 2022. In quest'ultima ipotesi, si può ritenere la sottoscrizione della perizia e del verbale di concordamento prezzi nel corso del 2022 equivalente ad una nuova offerta, limitatamente ai prezzi in esso adeguati e/o concordati, presentata successivamente al 31/12/2021 e quindi esclusa dall'applicazione del D.L. 50/2022?


QUESITO del 01/07/2022 - DL AIUTI - PREZZI CONCORDATI NEL 2022

caso - Lavori appaltati con offerta e contratto nel 2014, ma non iniziati per varie problematiche - Inizio effettivo dei lavori a gennaio 2022 con verbale di concordamento dei nuovi prezzi n. 1 - Redazione di perizia suppletiva e di variante, atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi n. 2 a marzo 2022 (nel quale verbale vengono inclusi anche i prezzi di cui al verbale n.1) - Stato di Avanzamento lavori n. 1 emesso a fine marzo Nel caso descritto, con lavori eseguiti nel 2022, si ricade nel DL aiuti (DL 50/2022). Posto che risulta emesso il prezzario regionale infrannuale di cui all'art. 26 c.2, si deve procedere ad aggiornamento dei prezzi di progetto al nuovo prezzario per determinare i maggiori oneri quesito: Si chiede se, per il calcolo dei maggiori oneri di cui all’art. 26 c. 1 del DL 50, debbano essere aggiornati anche i nuovi prezzi concordati e sottoscritti nel 2022


QUESITO del 01/07/2022 - DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE DEI PREZZI

Buongiorno, si chiede di conoscere se siano dovute le compensazioni dei prezzi per le seguenti casistiche: lavori eseguiti dal 1 gennaio al 18 maggio 2022 per i quali l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo sia intervenuta successivamente al 18 maggio; lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, eseguiti e pagati entro il 18 maggio, per i quali non sia stato emesso il C.R.E., secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 15 del DM 49 del 7/3/2018. Si ringrazia per l'attenzione si porgono cordiali saluti


QUESITO del 01/07/2022 - APPLICAZIONE ART.26 D.L. 50/2022-EMISSIONE CERTIFICATO PAGAMENTO STRAORDINARIO

<p>Nell&#39;anno 2012 è stata bandita la progettazione esecutiva e l&#39;esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare (appalto integrato complesso), mediante procedura aperta da effettuarsi secondo il criterio dell&#39;offerta economicamente più vantaggiosa, con contratto da stipularsi a corpo. L&#39;intervento prevede la costruzione di un porticciolo per la piccola pesca. L&#39;impresa che se l&#39;è aggiudicato ha presentato un ribasso complessivo del 32,194% sull&#39;importo dei lavori posto a base di gara. Successivamente i prezzi che sono stati utilizzati per redigere i computi metrici estimativi, sia del PD che del PE, presentano un ribasso rispetto al prezzario RAS 2008, diverso voce per voce (p.e. “pietrame in scapoli” rib. 37,71%; “scogli naturali” rib. 7,679%, “palancole” rib. 2,44%; etc.); pertanto il ribasso del 32,194% è da considerarsi una media dei ribassi delle singole voci. Tutto ciò premesso si chiede se, ai fini dell&#39;emissione del certificato di pagamento straordinario, e con riferimento quindi all&#39;art. 26 comma 1, secondo periodo, del DL 50/2022, sulle voci del prezzario RAS 2022 vada applicato uniformemente il ribasso del 32,194%, ovvero vadano applicati i ribassi delle singole voci del computo metrico corrispondenti. La differenza tra gli importi che ne deriva è rilevante e determinante sulla prosecuzione dell&#39;appalto. Grazie</p>


QUESITO del 28/06/2022 - COMPENSAZIONI DEI NUOVI PREZZI DETERMINATI TRAMITE ANALISI

Il DL17 maggio 2022 , n. 50 all’art.26 definisce una sistema di compensazione dei prezzi basato solo sui prezzi regionali ed i loro aggiornamenti tralasciando gli altri metodi di valutazione delle voci di costo stabilite per legge. Infatti l’art.32 c.1 e 2 del dpr 207/10, ancora in vigore, stabilisce che si possono utilizzare: - dai “vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata.” - Oppure “Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi” Quindi in presenza di voci di costo determinate mediante analisi dei prezzi si ritiene che la relativa compensazione vada attuata in base all’art.29 D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ovvero operando solo su voci elementari di costo non potendo raffrontare la voce di costo con i prezziari regionali che in genere riportano solo lavorazioni. Di ciò si chiede conferma


QUESITO del 28/06/2022 - QUESITO: COMPENSAZIONE NUOVI PREZZI DETERMINATI TRAMITE ANALISI

Il DL17 maggio 2022 , n. 50 all’art.26 definisce un sistema di compensazione dei prezzi basato solo sui prezzi regionali e loro aggiornamenti tralasciando gli altri metodi, di valutazione delle voci di costo, stabilite per legge. Infatti l’art.32 c.1 e 2 del dpr 207/10, ancora in vigore, stabilisce che si possono utilizzare: - dai “vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata.” - Oppure “Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi” Quindi in presenza di voci di costo determinate mediante analisi dei prezzi si ritiene che la relativa compensazione vada attuata in base all’art.29 D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ovvero operando solo su voci elementari di costo non potendo raffrontare la voce di costo con i prezziari regionali che in genere riportano solo lavorazioni. Di ciò si chiede conferma


QUESITO del 23/06/2022 - QUESITO SULLA COMPENSAZIONE PREZZI D.M. 4 APRILE 2022, D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4.

Si avanza il seguente quesito in merito alla corretta applicazione dei decreti sulla compensazione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni. Il dubbio si riferisce all’applicazione della compensazione per lavorazioni i cui prezzi non sono riferiti a prezziari regionali ma sono stati ricavati in base ad una analisi prezzi di cui all’art.32 c.2 del dpr 207/10. Analisi conosciute dagli offerenti in quanto riportate nei documenti di gara. Può accadere, quindi, che per queste voci di costo i prezzi elementari di alcuni materiali soggetti a compensazione siano, per varie ragioni, ben superiori a quelli rilevati dal Ministero. A parere dello scrivente, in tali circostanze risulta contrario alla ratio della norma procedere ad una compensazione. Di ciò si chiede conferma.


QUESITO del 22/06/2022 - COMPENSAZIONE PREZZI - COMPETENZE DIRETTORE DEI LAVORI

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 50/2022 che impone alle Stazioni Appaltanti la compensazione degli aumenti dei prezzi delle lavorazioni delle opere pubbliche realizzate e contabilizzate dal 1 gennaio 2022, considerato che tale calcolo e contabilizzazione deve essere necessariamente effettuato dal direttore dei lavori, si chiede: 1) se la prestazione del Direttore dei Lavori debba essere considerata come aggiuntiva rispetto ai competenze proprie del professionista incaricato e, quindi, compensata; 2) In caso affermativo, come debba essere contabilizzata la prestazione; 3) In caso di assenza di fondi in quadro economico se è possibile accedere al fondo messo a disposizione dal MIMS


QUESITO del 21/06/2022 - ART. 26 D. LGS. 50/2022 - ADEGUAMENTO SERVIZI TECNICI

Buongiorno, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2022, considerato che l'obbligo di revisione prezzi introdotto dall'art. 29 D. L. 27.01.2022 n. 4 interessa anche i servizi, si ritiene che a fronte dell'aggiornamento dei corrispettivi dei lavori, debba necessariamente applicarsi anche il corrispondente adeguamento dei corrispettivi dei servizi legati alla fase esecutiva (direzione lavori e coordinamento sicurezza) mediante ricalcolo della parcella tenendo conto del nuovo importo lavori determinato mediante applicazione dell'art. 26 D. Lgs. 50/2022; l'incremento riguraderà solo la parte di lavori eseguiti dopo il 01.01.2022. Si chiede conferma della correttezza di quanto sopra rappresentato. Grazie.


QUESITO del 15/06/2022 - APPLICABILITA' DEL DL 50/2022 PER MINISTERO DIFESA - ARTICOLO 26

Con riferimento all’articolo di cui all'oggetto del quesito, si chiede se la normativa sia applicabile anche ai contratti stipulati da questo Ministero della Difesa (finanziati con fondi a bilancio Ministero Difesa) per i lavori da realizzare all’estero (nei Teatri Operativi ove prestano servizio i Contingenti italiani) ai sensi del Capo XII del DPR n. 236/2012 “INTERVENTI REALIZZATI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE”, articoli da 78 a 87, in relazione ai quali gli operatori economici vengono selezionati facendo ricorso al MEPA o a mezzo di piattaforma ASP di CONSIP e per i quali nel computo degli importi da porre a base dell’affidamento sono utilizzati prezzari italiani (DEI o regionali). Qualora il parere espresso da codesto Servizio fosse favorevole all’applicazione delle richiamate disposizioni per i lavori fuori dai confini nazionali, questa Direzione dei Lavori e del Demanio ritiene di stimare l’aumento dei prezzi utilizzando gli stessi prezzari DEI e Regionali già presi a riferimento aggiornati come da indicazioni dei commi 2 e 3 del menzionato art. 26 D.L. 50/2022


QUESITO del 14/06/2022 - ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI PO

Spett.le Servizio Supporto Giuridico, in merito all’oggetto si richiede con la presente Vs. autorevole parere in merito a quanto segue: La scrivente Stazione appaltante in data gennaio 2021 ha bandito una procedura negoziata senza bando di cui art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in applicazione della Legge n. 120/2020, per l’esecuzione di lavori di manutenzione reti acquedottistiche e fognarie, suddivisa in n. 05 lotti, ad aggiudicazione separata, durata 365 giorni importo complessivo € 3.600.000,00, comprensivo di eventuale rinnovo per ulteriori 365 giorni. I cinque contratti sono stati regolarmente sottoscritti con n. 5 differenti Operatori Economici aggiudicatari del singolo lotto e per la durata di un anno con inizio in data 01/04/2021 e scadenza 30/04/2022. I rinnovi hanno avuto luogo regolarmente alla scadenza di ogni singolo contratto con decorrenza 01/05/2022, scadenza 30/04/2023. In data 17/05/2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 17/05/2022 N. 50, con entrata in vigore il 18/05/2022, il cui articolo 26) reca “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”. Per la scrivente Stazione Appaltante risulta pacifico il riconoscimento dell’aggiornamento prezzi per i contratti di manutenzione stipulati in data maggio 2022 (rinnovo del contratto decorrenza 01/05/2022, scadenza 30/04/2023), mentre non si ritiene di dovere riconoscere l’aggiornamento dei prezzi per i lavori di manutenzione per il periodo 01/01/2022 - 30/04/2022 in quanto trattasi di contratti conclusi e per i quali risultano emessi i relativi certificati di conto finale e di fine lavori) anche in considerazione del fatto che la disciplina, in vigore dal 18/05/2022, fa riferimento ai contratti di appalto in corso di validità citando espressamente l’articolo 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2022. Ai fini della corretta applicazione della norma, si richiede Vs. autorevole parere in merito alla interpretazione della scrivente S.A. e come sopra dettagliata. Ringraziando anticipatamente si porgono i migliori saluti. per CORDAR S.p.A. Biella Servizi Ufficio Appalti e Contratti 13 giugno 2022


QUESITO del 31/05/2022 - COMPENSAZIONE PREZZI

In seguito alla pubblicazione del DECRETO 4 APRILE 2022 ( G.U. 12/05/2022, N.110), in data 23 maggio 2022 è pervenuta la richiesta di compensazione dei prezzi da parte di una ditta appaltatrice per lavori eseguiti nel secondo semestre 2021, ai sensi dell’art.1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n.73 (convertito in legge 23 luglio 2021, n.106). La ricorrente si appella a tale istituto, ribadendo che per effetto inflattivo ha subito un pregiudizio economico ed è stata esposta a costi al alcun modo prevedibili al momento della presentazione dell’offerta (27/07/2021), oltre ogni ipotizzabile alea contrattuale che esula dalle normali fluttuazioni di mercato. Tenuto conto dell’ambito temporale di applicazione dell’istituto della compensazione prezzi, si chiede cortesemente un chiarimento in merito all’interpretazione dell’espressione “ per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (25 LUGLIO 2021). A fine di una sintetica illustrazione della caso, si elencano di seguito gli atti e le date utili del procedimento: &#61656; Lavori sotto soglia appaltati mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020; &#61656; richiesta di preventivo inoltrata alla ditta ricorrente in data 22/07/2021; &#61656; scadenza ricezione offerta in data 29/07/2021; &#61656; offerta ricevuta dalla ditta ricorrente (ribasso offerto 8%) in data 29/07/2021; &#61656; verifica requisiti, ammissibilità dell’offerta ed aggiudicazione dei lavori con Determina settoriale in data 09/08/2021; &#61656; contratto di appalto sottoscritto in data 13/09/2021; &#61656; verbale inizio lavori in data 06/10/2021; &#61656; certificato ultimazione lavori in data 30/11/2021; &#61656; liquidazione 1° SAL con Determina settoriale in data 07/12/2021; &#61656; liquidazione saldo ed approvazione CRE con Determina settoriale in data 01/02/2022. &#61656; nessuna riserva o richiesta di variazione dei prezzi è mai pervenuta durante l’esecuzione dell’appalto. In virtù della numerosa legislazione intervenuta sull’argomento “caro materiali” e succedutasi fino ad oggi, si chiede se la compensazione dei prezzi è pertanto applicabile o meno al caso sopra esposto, visto che anche il recente Decreto 5 aprile 2022 “ Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione”, all’art.2, comma 3°, lett.b) prevede l’inserimento, nella domanda di accesso al Fondo, dell’attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021. In attesa di riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.


QUESITO del 26/05/2022 - RICHIESTA CHIARIMENTI MIMS PER INOLTRO DOMANDA COMPENSAZIONI SECONDO DM SOST.I BIS-LEGGE DI BILANCIO 2022 E DM SOST.TER

Premesso che • in data 17.02.2021, il Comune di San Severo, ha sottoscritto il CONTRATTO D’APPALTO PER L’INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE “SAN GIOVANNI BOSCO” DI VIA CAP. G. D’ORSI , n. 15994 , debitamente registrato. • Il Cup di tale intervento è J78E15000010005 ed il Cig è 8272961762. Considerato che alla luce del D.M. “Sostegni Bis”, convertito in legge n.106 del 23/07/2021, della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ,n.234/2021, e del D.M. “Sostegni Ter”, convertito in legge n. 73/2022, si inoltra richiesta di chiarimenti in relazione alle potenziali compensazioni da poter richiedere in virtù dell’appalto su citato. Rilevato che : Il D.M. “Sostegni Bis”, convertito in legge n.106 del 23/07/2021, specifica infatti , al punto 1-septies che “…..per i contratti in corso di esecuzione alla data in vigore della legge di conversione del presente decreto…”, quindi antecedenti Agosto 2021, come nel caso di specie, “..Il MIMS rileva, entro il 31-03-2022 ed il 31-03-2022, con proprio decreto la variazioni percentuali, in aumento o diminuzione , ……..verificatesi nel primo e secondo semestre dell’anno 2021…..” , anche in deroga all’art. 106 del D.Lgs 50/2016. L’appaltatore avrebbe dovuto presentare alla stazione appaltante, a pena di decadenza, l’istanza di compensazione entro 15 gg. dalla data di pubblicazione nella G.U. del suddetto decreto. In Tale periodo nulla è pervenuto alla S.A., dovendo utilizzare quanto previsto nell’art. 6 del decreto su citato ed in caso di insufficienza di risorse, L’Ente avrebbe avuto la possibilità di inoltrare richiesta al MIMS di accedere al Fondo per l’adeguamento dei prezzi per l’anno 2021. Considerato che secondo l’art. 1 della L. 234/2021, comma 399, la spesa di 100 milioni di euro per accedere a tale fondo è autorizzata per il 2022, e il comma prima citato , nonché il comma n. 398, hanno modificato l’art. 1 septies del DL n. 73 del 25-05-2021, in relazione al fatto che la facoltà di chiedere la compensazione per i singoli materiali da costruzione soggetti a rincari e impiegati per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L., ovvero annotate nel libretto delle misure o comunque posati, fino al 31-12-2021. Dato atto che l’appaltatore ha presentato istanza alla S.A. in data 24-12-2022, per l’eventuale compensazione monetaria relativa all’aumento dei prezzi come indicati nel D.M. n. 4/2022, convertito in L. 73/2022, lo Scrivente ufficio, chiede gentili chiarimenti/riscontri urgenti al MIMS, in riferimento al contratto sottoscritto dalle parti in data 17.02.2021, così come specificato in premessa: 1. ovvero se , in caso di insufficienza della sommatoria data dal 50% degli imprevisti ed una ulteriore quota parte delle economie di gara, l’Ente debba inoltrare domanda al Ministero su citato solo in relazione al secondo semestre 2021 e non a periodi successivi. 2. Se l’iter avviato dall’impresa sia corretto, avendo la stessa inviato istanza alla stazione appaltante in data 24.05.2022. Rilevato che in data 26.05.2022, lo scrivente ufficio ha inviato all’indirizzo assistenzasupportogiuridico@itaca.org richiesta di registrazione per inoltro richiesta di chiarimenti ed inoltre, all’indirizzo protocolloistanze@pec.mit.gov.it, richiesta di registrazione ,per potenziale inoltro al MIMS, di accesso al Fondo per l’adeguamento prezzi. Per quanto sopra anzidetto si inoltrerà tale richiesta di chiarimenti ai riferimenti in indirizzo e si caricherà a sistema la stessa nella sezione MIMS-Supporto giuridico. Quanto per competenza. Distinti saluti. Il Rup. Arch. Valentina Carbonaro. IL Dirigente Area IV-VI e Patrimoniale Ing. Benedetto E. di Lullo.


QUESITO del 07/04/2022 - ADEGUAMENTO PREZZI - SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA

A seguito dell'impatto sui quadri economici delle opere di cui alla normativa in materia di revisione prezzi, si chiede se anche le tariffe professionali debbano essere adeguate. In particolare per le attività di progettazione (per l'adeguamento dei progetti in corso con l'aggiornamento dei prezzari ex DL 50/2022) e per le attività di direzione lavori.


QUESITO del 10/03/2022 - PERIZIA DI VARIANTE - COMPENSAZIONE PREZZI

L'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n.50 - cd Decreto aiuti - prevede dei meccanismi compensativi per gli appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021. Il caso in esame riguarda un appalto la cui offerta è stata presentata nel febbraio 2022 (e quindi in un periodo non coperto dal decreto aiuti). Faccio presente che l'elenco prezzi è costituito da alcuni nuovi prezzi e dalla tariffa Lazio 2020, in vigore al momento della gara e oggi sostituita dalla Tariffa Lazio 2022. Dovendo predisporre una perizia di variante, per quanto non riportato in elenco prezzi, devo far riferimento alla Tariffa Lazio 2020 (valida al momento della gara e parte degli elaborati contrattuali) oppure devo riferirmi alla Tariffa Lazio 2022? Inoltre, è possibile procedere all'aggiornamento di alcuni nuovi prezzi, già presenti in elenco prezzi per aggiornarli agli attuali prezzi di mercato, o bisognerà attendere l'uscita di un decreto che preveda compensazioni specifiche per gli appalti al momento esclusi dalla finestra temporale del D.L. 17 maggio 2022?