Giurisprudenza e Prassi

CONSIP E REVISIONE PREZZI - ERRATA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Ritiene il Collegio che la revisione eseguita da Consip sia illegittima per non aver la stazione appaltante, anche in violazione dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, a tal fine condotto un’istruttoria adeguata, a garanzia del corretto funzionamento del meccanismo di revisione dei prezzi e del perseguimento dell’interesse generale posto a base dell’istituto in questione, valutando ogni circostanza del caso concreto e, segnatamente, l’effettiva incidenza sui rapporti disciplinati dalla Convenzione dello straordinario incremento del prezzo dell’approvvigionamento del gas naturale registratosi nel periodo di riferimento e, in tale contesto, delle misure di cui si discorre, con la precisazione che, come rilevato da un orientamento giurisprudenziale dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, “la revisione non concede al contraente la possibilità di rinegoziare il corrispettivo per compensare gli aumenti dei costi a suo carico, ma solo di conseguire rimodulazioni agganciate alla rilevazione degli aumenti medi dei prezzi di beni e dei servizi, cosicché solo in via eccezionale è possibile il ricorso a differenti parametri, ma nella ricorrenza di evenienze impreviste e imprevedibili, insussistenti all’atto della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile l’avveramento” (in tal senso, T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1051/2016).

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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;