RICHIESTA DI UNO SPECIFICO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE: VA MOTIVATA DALLA STAZIONE APPALTANTE (79 - 100)
In tema di appalti pubblici di forniture, è illegittima la clausola della lex specialis che richiede il possesso di uno specifico impianto di produzione (nella specie: impianto di stampaggio a caldo) a pena di esclusione, qualora la Stazione Appaltante non espliciti le ragioni tecniche e il rapporto costi/benefici che giustifichino tale restrizione rispetto a metodologie alternative già ritenute idonee in sede di omologazione.
"La richiesta del possesso [...] a pena di esclusione, di un 'Impianto di stampaggio a caldo...', in assenza di circostanziata e adeguata motivazione tecnica esplicitata nella documentazione di gara, non appare conforme alle disposizioni di legge in materia di requisiti di ordine speciale e di specifiche tecniche di cui rispettivamente all'art. 100 e all'art.79 e relativo Allegato II.5 del Codice."
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