Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO: INAMMISSIBILE LA SOSTITUZIONE POSTUMA DEL REQUISITO DI PUNTA (101)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Sul punto, questo Consiglio di Stato ha chiarito che: “l'istituto del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, non può essere invocato utilmente dal candidato incorso in una … mancata indicazione di un profilo rilevante della domanda. Alla base di tale conclusione milita la necessità di rispettare il principio di autoresponsabilità, correlato al necessario rispetto della par condicio tra i candidati, nonché ai principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa” (C.d.S, I, 10.3.2025, n. 169).

In particolare, per quel che attiene al mercato delle commesse pubbliche, questo Consiglio ha chiarito che: “In sede di gara pubblica non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità; ciò in quanto, nell'ambito del settore dell'evidenza pubblica, non può essere in alcun modo pregiudicato il principio della par condicio fra i concorrenti” (C.d.S, III, 5.8.2025, n. 6905).

Pertanto, nel caso in cui l'offerente non si sia limitato a fornire dei semplici chiarimenti, a comprova di un requisito dichiarato e già documentato in sede di gara, ma abbia depositato nuovi documenti, si verifica un'inammissibile integrazione dell'offerta tecnica, avendo la stazione appaltante potuto valutare quest’ultima soltanto in seguito alla produzione della nuova documentazione, prodotta in ottemperanza alla richiesta di chiarimenti; documentazione che avrebbe invece dovuto essere sin ab origine allegata all'offerta.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)