LA DIFFORMITÀ DELL’OFFERTA TECNICA RISPETTO A CARATTERISTICHE ESSENZIALI E REQUISITI MINIMI CONFIGURA UN’IPOTESI DI ALIUD PRO ALIO CHE IMPONE L’ESCLUSIONE (79)
Il rispetto delle specifiche tecniche minime previste dal progetto esecutivo costituisce condizione di partecipazione alla gara, la cui violazione determina l'esclusione del concorrente anche in mancanza di una specifica clausola di esclusione, non potendo la difformità essere degradata a mero elemento incidente sul punteggio tecnico.
Il principio di equivalenza presuppone che l'offerente dimostri concretamente l'idoneità del prodotto a soddisfare le finalità funzionali della stazione appaltante, assolvendo agli oneri documentali prescritti dalla lex specialis.
"Come affermato dalla più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la difformità dell'offerta rispetto alle caratteristiche tecniche essenziali richieste dalla lex specialis può integrare un'ipotesi di aliud pro alio ed imporre l'esclusione dell'operatore economico anche in assenza di una espressa comminatoria espulsiva.
L'esclusione opera ove la documentazione di gara individui caratteristiche qualificabili con assoluta certezza come requisiti minimi, perché espressamente definite come tali ovvero perché descritte in termini tali da evidenziarne l'essenzialità (Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8443).
Parimenti la giurisprudenza ha chiarito che le caratteristiche indefettibili della prestazione costituiscono una vera e propria condizione di partecipazione e che le difformità dell'offerta tecnica rispetto ad esse non possono essere degradate a meri elementi incidenti sul punteggio, ma determinano la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta stessa (Cons. Stato, sez. IV, 28 agosto 2024, n. 7296)."
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