Art. 104 - Nuove domande ed eccezioni

1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.

2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.
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Giurisprudenza e Prassi

TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE TECNICHE E OPERATIVITÀ DELLA "CLAUSOLA SALVAGUARDIA" (10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In presenza di una "clausola di salvaguardia" che obbliga l'aggiudicatario a fornire gratuitamente i materiali eventualmente insufficienti durante l'esecuzione del contratto, l'offerta deve essere valutata idonea a garantire la completezza della prestazione, non potendosi predicare una carenza di elementi destinati a non impattare significativamente sull'offerta economica.

"[...] si può richiamare la pacifica giurisprudenza in ordine alla necessità di interpretare restrittivamente le “caratteristiche tecniche minime”, riconoscendo tale qualità solo a quelle espressamente indicate come tali dalla lex specialis e pertanto assistite da espressa comminatoria di esclusione).

[...] in virtù della “clausola di salvaguardia” [...] – la fornitura dei materiali necessari per i test era qualificata come gratuita, e quindi non rientrante nell’offerta economica, appare difficilmente predicabile una incompletezza dell’offerta con riguardo a un elemento non destinato in alcun modo a impattare in modo significativo sull’offerta medesima."

INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA LEX SPECIALIS E INAMMISSIBILITÀ DI NUOVI MEZZI DI PROVA IN APPELLO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In sede di appello avverso le sentenze in materia di appalti, non sono ammessi nuovi mezzi di prova, ivi comprese le attestazioni tecniche o perizie di parte prodotte per la prima volta nel secondo grado di giudizio, qualora la documentazione fosse già nella disponibilità della parte o comunque acquisibile durante il primo grado. Ai fini dell'attribuzione di punteggi premiali, la stazione appaltante deve attenersi all'interpretazione letterale delle clausole tecniche del disciplinare: la presenza di accessori separati o componenti con finalità funzionali diverse (es. prevenzione del reflusso ematico) non è idonea a soddisfare un requisito specifico relativo alla struttura del dispositivo (es. tappo di chiusura terminale per tenuta pressione), a meno che l'offerente non abbia presentato una tempestiva dichiarazione di equivalenza.

«nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4347/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 1861/2026)»; «nell’interpretazione della lex specialis è necessario privilegiare preliminarmente il significato letterale delle singole clausole, con la conseguenza che, laddove le stesse – come nel caso di specie - abbiano un contenuto inequivoco, da un punto di vista letterale e logico, si devono escludere interpretazioni integrative contrarie (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 20 giugno 2025, n. 5405)».

GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI: AMMESSA LA MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE PER RELATIONEM (98)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È legittimo il provvedimento di esclusione per grave illecito professionale la cui motivazione sia espressa per relationem mediante il richiamo agli atti di risoluzione contrattuale e di cancellazione dall’albo fornitori, qualora tali atti presupposti consentano di evincere la valutazione di gravità della condotta e di inaffidabilità dell'operatore. ***

Quanto al secondo motivo di appello, esso si basa sulla mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, prima di procedere all’esclusione, ai sensi dell’art. 96, comma 6, del codice dei contratti. La tesi, al netto di ogni considerazione circa la sua possibile fondatezza, non può avere comunque seguito in quanto si tratta di motivo nuovo sollevato solo in questa sede di appello. Quindi la parte appellante incorre nel divieto di ius novorum.

INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE DEL BANDO PER MANCATA PROVA DEI REQUISITI ESCLUDENTI (10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

"[...] poiché vanno considerate “clausole immediatamente escludenti” solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull’interesse delle imprese in quanto precludono, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un’utile partecipazione alla gara a un operatore economico (in termini, Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4), il ricorrente deve dimostrare, in via pregiudiziale, il suo interesse ad agire, provando di non aver potuto presentare l’offerta, in ragione dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis di gara, ovvero di non avere potuto presentare, anche in ragione della propria organizzazione aziendale, un’offerta oggettivamente competitiva, e dimostrare, nel merito, l’illegittimità della legge di gara, provando che tale impossibilità è comune alla maggioranza delle imprese operanti nel settore.

Spetta dunque alla parte in primis la dimostrazione dell’interesse a ricorrere, e solo in seconda battuta, una volta assolto detto onero probatorio riferito ad una condizione dell’azione, la prova che la condotta dell’amministrazione avrebbe impedito o reso oltremodo difficile il confronto concorrenziale (quanto a questo secondo profilo cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2024, n. 10525; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 22 dicembre 2022, n. 1302)."

FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E SPECIFICHE TECNICHE: VA PRIVILEGIATA UNA LETTURA LOGICO-OPERATIVA DELLA LEX SPECIALIS (95)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Le espressioni matematiche e le formule per l'attribuzione dei punteggi previste dalla lex specialis di gara devono essere applicate secondo un criterio di logica e ragionevolezza che conferisca un senso compiuto a tutti i fattori numerici ivi inseriti, facendo prevalere l'intenzione pratica e la funzionalità calibratrice della formula sulla rigida applicazione delle regole astratte della notazione matematica. Inoltre, nel giudizio amministrativo di appello vige la preclusione alla produzione di nuovi documenti, ivi compresa la consulenza tecnica di parte.

“Sebbene le regole della notazione matematica invocate [...] siano astrattamente corrette e diano effettivamente priorità all'operazione di divisione rispetto a quella di addizione o sottrazione, nondimeno sussistono chiari elementi per ritenere che l'espressione [...] vada intesa nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante, in quanto [...] solo in quest'ultimo senso la formula produce numeri congruenti ai fini della calibrazione dei punteggi [...] volendo aderire alla lettura proposta [...], il secondo fattore della formula [...] risulterebbe del tutto privo di senso o comunque pleonastico”.

Sul divieto di nuovi mezzi di prova: “ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e, più in generale, di quanto previsto dall’art. 345 c.p.c., "nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4347/2018 e 2506/2018; sez. III, 3142/2017)" (negli stessi termini, più di recente, Cons. Stato, sez. III, nn. 8098 del 2025 e 3846 del 2025)”.

INAMMISSIBILITA' DI NUOVE PROVE IN APPELLO E DIMENSIONAMENTO DELLA FORNITURA DIAGNOSTICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Come osservato da questo Consiglio in analoghi precedenti, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e, più in generale, di quanto previsto dall’art. 354 c.p.c., "nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4347/2018 e 2506/2018; sez. III, 3142/2017)" (Cons. Stato, sez. IV, 114/2019; negli stessi termini, più di recente, Cons. Stato, sez. III, nn. 8098 e 3846 del 2025).

ANOMALIA DELL'OFFERTA: IRRILEVANZA DEI RINNOVI CONTRATTUALI SOPRAVVENUTI DOPO L'AGGIUDICAZIONE (110)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

"L’indicata sopravvenienza (rinnovo del CCNL) non può costituire elemento da cui inferire l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, o l’erroneità della sentenza che ha respinto il relativo motivo, posto che si tratta appunto di un elemento sopravvenuto e dunque che non poteva essere considerato in sede di adozione di tale provvedimento e della sentenza impugnata". La valutazione di congruità è infatti "globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726)".