Giurisprudenza e Prassi

OMISSIONE DICHIARATIVA DI PENDENZE FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE: COSTITUISCE GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (98.3.B)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2026

Ai fini dell’integrazione della fattispecie di grave illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023, l’elemento rilevante non è la qualificazione giuridica definitiva della pendenza tributaria, bensì l’omissione informativa in quanto tale, idonea ad incidere sul processo decisionale della stazione appaltante. L’obbligo dichiarativo gravante sull’operatore economico non è rimesso a una valutazione soggettiva di rilevanza da parte del concorrente, ma assume natura etero-determinata, dovendo essere adempiuto ogniqualvolta il fatto sia astrattamente idoneo a incidere sull’affidabilità.

"Come chiarito dalla giurisprudenza, l’obbligo dichiarativo non è circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali suscettibili di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico, anche quando sia ancora pendente il termine per l’impugnazione o siano state attivate iniziative difensive volte a evitarne il consolidamento. [...] L'operatore economico reticente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura, che deve essere tenuto in debita considerazione, come in questo caso è avvenuto, dalla stazione appaltante " (Cons. Stato, sez. V, n. 1628 del 2025; in questo senso anche T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, Sent., 28/08/2025, n. 15873).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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