Giurisprudenza e Prassi

IRRILEVANZA DELL'AVVISO BONARIO E PROROGA LEGALE DELLE CERTIFICAZIONI CE NEI DISPOSITIVI MEDICI (94.6)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2025

In materia di requisiti di ordine generale, la semplice comunicazione di irregolarità (avviso bonario) non è rilevante ai fini dell'esclusione ex art. 94 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, non costituendo atto impositivo definitivo né violazione grave accertata. Inoltre, la produzione postuma di documenti che attestano la vigenza di una certificazione CE soggetta a proroga normativa comunitaria costituisce una mera integrazione probatoria legittima e doverosa per la Stazione Appaltante, in ossequio al principio del risultato.

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