Giurisprudenza e Prassi

NECESSARIA CORRISPONDENZA TRA REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E QUOTE DI ESECUZIONE NEI RAGGRUPPAMENTI (30.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2024

Negli appalti di lavori, la libertà di autodeterminazione delle quote di esecuzione all'interno di un raggruppamento temporaneo trova un limite invalicabile nel possesso, da parte di ciascuna impresa associata, dei requisiti di qualificazione (sia tecnici che economico-finanziari) necessari per la specifica quota di lavori assunta. Non è ammessa una valutazione cumulativa del requisito di fatturato specifico qualora le singole componenti del raggruppamento non siano singolarmente qualificate per la parte di prestazione loro assegnata.

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