ILLEGITTIMA LA MODIFICA POSTUMA DELLE QUOTE DI ESECUZIONE PER COPRIRE CARENZE DI QUALIFICAZIONE (48.4)
In un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, la mancata qualificazione di una mandante per la categoria scorporabile che la stessa si è impegnata ad eseguire integralmente costituisce vizio insanabile dell'offerta. Tale carenza non può essere superata né invocando il possesso dei requisiti in capo alla mandataria (per la categoria prevalente), né tramite soccorso istruttorio, in quanto la modifica della quota di esecuzione dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande altererebbe la par condicio tra i concorrenti e violerebbe il principio di autoresponsabilità.
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