Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA MODIFICA POSTUMA DELLE QUOTE DI ESECUZIONE PER COPRIRE CARENZE DI QUALIFICAZIONE (48.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, PALERMO Sentenza 2024

In un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, la mancata qualificazione di una mandante per la categoria scorporabile che la stessa si è impegnata ad eseguire integralmente costituisce vizio insanabile dell'offerta. Tale carenza non può essere superata né invocando il possesso dei requisiti in capo alla mandataria (per la categoria prevalente), né tramite soccorso istruttorio, in quanto la modifica della quota di esecuzione dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande altererebbe la par condicio tra i concorrenti e violerebbe il principio di autoresponsabilità.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...