Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI CONTINUITA' DEL POSSESSO DEI REQUISITI: IL SEQUESTRO PREVENTIVO SOPRAVVENUTO E' "ADEGUATO MEZZO DI PROVA" AI FINI DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (80.5.C)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Il TAR ritiene che la Stazione Appaltante non abbia affatto confuso e sovrapposto i distinti procedimenti amministrativi volti rispettivamente alla verifica di congruità dell’offerta ed all’accertamento dei requisiti di ordine generale, ove si consideri, da un lato, che l’obbligo di mantenere i requisiti di ammissione non può ritenersi esaurito con la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta, in virtù del principio di continuità nel possesso dei requisiti di ammissione, che, secondo la giurisprudenza amministrativa, si impone «non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell’impresa di presentare un’offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell’instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A.» (Consiglio di Stato, Sezione VI, 25/09/2017, n. 4470), e, dall’altro lato, che, in considerazione della riapertura del sub-procedimento relativo alla verifica dell'offerta anomala presentata in sede di gara dalla odierna ricorrente scaturita dalla sentenza del T.A.R. Campania, il R.U.P. ha (legittimamente) ritenuto necessario acquisire maggiori informazioni in merito alla vicenda del procedimento penale, in merito al quale la Stazione Appaltante riceveva comunicazione dalla Società ricorrente (solo) in data 26 settembre 2024.

Osserva, inoltre, il Collegio che l’art. 80 (“Motivi di esclusione”), comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, richiamato anche nella comunicazione n. -OMISSIS- del 21/03/2025 di avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, …, qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.

Secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente e condivisa da questa Sezione, la citata disposizione, che non contiene una tassativa elencazione di ipotesi di grave errore professionale, consente alla stazione appaltante di addivenire all'esclusione dell'operatore economico, al di fuori di ogni tipizzazione normativa, ogni qual volta evidenzi, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui dispone nella materia in esame, la riferibilità all'operatore economico di condotte contra ius (che non devono necessariamente essere accertate con una sentenza passata in giudicato), ritenute tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità del concorrente.

In particolare, nel caso di fatti oggetto di un procedimento penale, deve riconoscersi alla stazione appaltante la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti “gravi illeciti professionali”, a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti in sede penale (tanto più se nell’ambito del procedimento sono state emanate misure cautelari coercitive o, come nella specie, provvedimenti cautelari reali), ferma restando la necessità che l’esclusione sottenda un’adeguata istruttoria e una congrua motivazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione I, 14/05/2020, n. 811).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)