Giurisprudenza e Prassi

PROROGA: PUBBLICITA' SUL SITO DELLA S.A. SOLO PER IL CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELLE PIATTAFORME (25 - 92.2)

ANAC PARERE 2025

La possibilità di pubblicare le proroghe dei termini per la presentazione delle offerte anche mediante la pubblicazione sul sito istituzionale è espressamente prevista dall'art. 92 CO. 2 del d.lgs 36/2023, ma tuttavia espressamente limitata dalla lettera c) "nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo" secondo il quale "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.", ciò determina con palmare evidenza che la pubblicazione della proroga solo sul sito istituzionale senza accompagnarla con gli altri metodi previsti dalla legge e nel caso di specie anche assunti nella lex specialis appare del tutto inidonea ad assicurare la par condicio dei concorrenti. Al riguardo, infatti, appare innegabile l'evidenza della disparità di trattamento tra coloro che avevano presentato l'offerta tempestivamente (ancorché incompleta) come l'istante e quelli che, non avendola ancora presentata, all'ultimo hanno avuto modo di beneficiare della proroga e della correzione delle carenze operative della piattaforma.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;