Giurisprudenza e Prassi

PROROGA TECNICA: NATURA E CARATTERISTICHE ANCHE IN RELAZIONE ALLA FASE CAUTELARE DI UN CONTENZIOSO PENDENTE (120.11)

TAR BASILICATA SENTENZA 2026

Nello specifico, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, in quanto la Stazione appaltante ha testualmente limitato la “proroga tecnica” alla definizione della fase cautelare del ricorso introduttivo. Parte ricorrente -alla camera di consiglio fissata per la definizione dell’incidente cautelare- ha deliberatamente scelto di non far transitare in decisione la questione, istando il rinvio della trattazione dell’affare cautelare per il dichiarato intendimento di proporre motivi aggiunti. Ebbene, da tale iniziativa processuale, che in buona sostanza ha perimetrato nel tempo la dimensione della fase cautelare, è derivato il pieno recupero della discrezionalità dell’Amministrazione circa il ricorso o meno a una nuova “proroga tecnica”; legittimamente quest’ultima ha dunque deciso di ricorrere all’affidamento del servizio in via d’urgenza all’aggiudicataria della procedura comparativa qui in rilievo. A fronte di ciò, la ricorrente, quale precedente affidatario, può vantare un interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 16 ottobre 2023, n. 281; T.A.R. Abbruzzo, Pescara, 9 febbraio 2022, n. 51). Invero, la “proroga tecnica” del rapporto con il precedente affidatario non è una conseguenza diretta e automatica della mancata stipulazione del contratto con l’operatore entrante, e non costituisce quindi comunque l’esito necessitato dell’eventuale annullamento della disposizione di esecuzione anticipata (T.A.R. Lazio, sez. II, 7 ottobre 2019, n. 11594).

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