PROROGA TECNICA: LA DISAMINA DEL TAR SICILIA, TRA VECCHIO E NUOVO CODICE
In materia di appalti pubblici, la proroga tecnica è consentita solo se tale facoltà è inserita nella lex specialis di gara e deve essere adottata dall'Amministrazione prima della scadenza del contratto ancora in corso di efficacia. Essa è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di scelta del nuovo contraente, la quale deve essere già stata avviata al momento dell'adozione del provvedimento di proroga.
Il Collegio ha chiarito che: “La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente” (art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016) e che “trattandosi di un rimedio eccezionale, deve essere finalizzato ad assicurare la prosecuzione del contratto senza soluzione di continuità nelle more del subentro del nuovo affidatario” (conforme a Cons. Stato, Sez. V, n. 1116/2026).
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