Articolo 226. Abrogazioni e disposizioni finali.
1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023:
a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
b) l’articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;
d) l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122;
f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
g) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.
5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Giurisprudenza e Prassi
INVERSIONE PROCEDIMENTALE: LA RATIO E' SEMPLIFICARE LE OPERAZIONI DI GARA, PERMANE LA DISCREZIONALITA' DELLA S.A. (133)
Poiché il bando di gara è stato spedito per la pubblicazione il 21/06/23, alla presente procedura, secondo quanto previsto dall’art. 226 comma 2 d. lgs. n. 36/23, si applica il d. lgs. n. 50/16 il cui art. 133 (come integrato dagli artt. 1 d.l. n. 32/19 e 8 d.l. n. 76/2020) stabilisce che “nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice”.
Proprio sulla base della disposizione in esame, l’art. 21 del disciplinare di gara, evocato da parte ricorrente, ha previsto che “ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019, convertito in Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. n. 76/2020 e dal D.L. n. 77/2021, nonché dell’art. 133 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante procederà con la c.d. inversione procedimentale delle fasi di gara; pertanto, procederà prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della Commissione di gara”.
Secondo il Collegio l’impostazione di parte ricorrente, che nega in capo alla stazione appaltante il potere di procedere alla verifica della documentazione di gara di uno o più partecipanti anche prima dello scorrimento della graduatoria, non può essere condivisa.
L’istituto dell’inversione procedimentale previsto dall’art. 133 d. lgs. n. 50/16 ha carattere eccezionale ed è stato originariamente previsto per i soli settori speciali e, poi, esteso ai settori ordinari dagli artt. 1 d.l. n. 32/19 e 8 d.l. n. 76/2020; esso ha la finalità di semplificare le operazioni di gara prevedendo, nelle procedure aperte, in cui il numero dei partecipanti è potenzialmente illimitato e, comunque, non prevedibile ex ante dalla stazione appaltante, che quest’ultima possa dapprima valutare le offerte e, poi, scrutinare la documentazione amministrativa del solo primo classificato.
Trattasi, pertanto, di istituto finalizzato ad agevolare la celerità delle operazioni di gara ed applicabile alla procedura solo se espressamente previsto dalla lex specialis.
Se tale è la ratio della disciplina in esame, deve, allora, ritenersi che l’art. 133 d. lgs. n. 50/16 sia una disposizione che abilita ma non obbliga la stazione appaltante all’inversione procedimentale rimanendo in capo all’amministrazione la facoltà di scrutinare la documentazione amministrativa degli altri concorrenti, come è avvenuto nella specie, e ciò in quanto:
- tale possibilità non viola la par condicio dei concorrenti i quali, comunque, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara qualunque sia il momento di verifica degli stessi;
- ne consegue che il concorrente ipoteticamente privo dei requisiti di partecipazione non è titolare di alcun interesse meritevole di giuridica tutela a contrastare la deroga all’inversione procedimentale, come, del resto, confermato proprio dall’art. 133 c.p.a. laddove prevede che “le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice”. Pertanto, mai l’inversione può comportare l’aggiudicazione in favore di un concorrente che, secondo il procedimento ordinario, avrebbe dovuto essere escluso dalla gara;
- impedire alla stazione appaltante la facoltà di derogare all’inversione procedimentale, prescelta quale modus procedendi nella lex specialis, risulta assolutamente non coerente con i principi di “economicità, efficacia, tempestività e correttezza” che, secondo l’art. 30 comma 1 d. lgs. n. 50/16, devono informare le fasi di affidamento e di esecuzione vieppiù in fattispecie, quale quella in esame, in cui i concorrenti sono solo due e può risultare utile conoscere, sin da subito, se essi sono in possesso dei requisiti di partecipazione.
APPALTI PNRR - PROCEDURE PUBBLICATE DOPO LUGLIO 2023- SI APPLICA D.LGS. 77/2021 E VECCHIO CODICE APPALTI
il Collegio intende precisare che - come correttamente rilevato dalla stazione appaltante, peraltro in coerenza con la circolare del MIT del 12 luglio 2023 e non efficacemente contestato dalle ricorrenti – il regime giuridico applicabile agli affidamenti, come quello oggi all’esame, finanziati con i fondi del PNNR e del PNC è individuabile sulla base della lettura congiunta degli artt. 225, comma 8 e 226, comm1 e 2 del d.lgs n. 36/2023.
In particolare, la prima norma dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”.
La seconda norma, poi, stabilisce l’abrogazione del d.lgs n. 50/2016 a far tempo dal 1° luglio 2023 e l’applicazione di tale decreto ai procedimenti in corso, cioè a quelli in cui i bandi o avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati prima del 1° luglio 2023.
Orbene, la lettura sistematica delle cennate disposizioni induce a ritenere che:
- la sottrazione della disciplina delle procedure di affidamento finanziate con risorse del PNRR e del PNC al generale spartiacque temporale stabilito per l’entrata in vigore del d.lgs n. 36/2023 si spiega in ragione della sua specialità e della sua funzionalizzazione alla loro celere e fruttuosa conclusione in vista della realizzazione delle relative opere;
- a tale stregua, la specialità della disciplina recata dal d.lgs n. 77/2021 va intesa in senso ampio e omnicomprensivo, in modo da preservarne l’applicazione integrale e piena, anche per le procedure indette - come quella all’esame – dopo il 1° luglio 2023;
- in questa prospettiva, la summenzionata ultrattività non può non ricomprendere, oltre alle disposizioni del d.lgs n. 77/2021, che derogano al d.lgs. n. 50/2016, anche i rinvii e i richiami (anche impliciti) a quest’ultimo decreto legislativo e ai relativi strumenti attuativi;
Ne consegue che lo speciale corpus normativo previsto per le opere PNRR e assimilate continua a trovare applicazione, pur dopo il 1° luglio 2023, in modo completo e integrale.
Su tali basi, la procedura all’esame, pur essendo stata indetta dopo il 1° luglio 2023, continua ad essere soggetta all’applicazione del d.lgs n. 77/2021 nonché ai richiami e ai rinvii che quest’ultimo compie del d.lgs n. 50/2016 e risulta impermeabile all’applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti (il d.lgs n. 36/2023).
APPALTI PNRR E NORMATIVA APPLICABILE - SI APPLICA NUOVO CODICE (226.1)
Il Collegio ritiene di dover osservare prioritariamente che la stazione appaltante ha bandito la procedura di gara successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 ed alla piena acquisizione di efficacia dello stesso (avvenuta in data 1.07.2023, ai sensi della disposizione di cui all’art. 229 del medesimo decreto).
La stazione appaltante ha ritenuto (come emerge dalle premesse al disciplinare di gara di cui al doc. n. 4 di parte ricorrente) di dover continuare ad applicare il regime di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in ragione della disposizione transitoria di cui all’art. 225, comma 8, del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 (secondo la quale “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, […], si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018” (cfr. disciplinare di gara, doc. n. 4 di parte ricorrente) per come interpretato dalla Circolare del M.I.T. del 12 luglio 2023 (recante “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”, che ha rimarcato l’applicabilità delle norme speciali di semplificazione, quali ad esempio quelle di cui al DL n. 77/2021 e dal DL n. 13/2023, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 richiamate dalle stesse, attribuendo valore statico a tali rinvii).
In realtà tale interpretazione non risulta del tutto coerente con il nuovo quadro normativo giacché, dalla lettura combinata dell’articolo citato e del successivo art. 226, commi 1 e 5 del medesimo codice, si deduce sia l’abrogazione, a far data dal 1.07.2023, del D.Lgs. n. 50/2023 sia l’opposta soluzione ermeneutica per cui i richiami a tale ultimo decreto contenuti in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti debbano intendersi dinamicamente riferite alle corrispondenti disposizioni del nuovo codice o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso. Restano salve le disposizioni che introducono, in funzione semplificativa ed acceleratoria, norme speciali per la realizzazione di appalti finanziati con i fondi PNRR o PNC, ma ciò non consente di sostenere la reviviscenza o la permanenza in vigore tout court del D.Lgs. n. 50/2016.
La giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che “per le procedure di affidamento di contratti finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, per quanto non derogato o comunque non diversamente disciplinato dal d.l. n. 77/2021, deve applicarsi il d.lgs. n. 36/2023, in forza dell'art. 226 del nuovo codice dei contratti pubblici, il quale, dopo aver sancito l'abrogazione del d.lgs. n. 50/2016 dal 1 luglio 2023 e la sua residua applicazione «esclusivamente ai procedimenti in corso» (commi 1 e 2), stabilisce al comma 5 che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso». Infatti, al di là delle disposizioni di cui al d.l. n. 77/2021 e delle altre fonti espressamente richiamate dall'art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023, applicabili anche alle procedure finanziate con i fondi del PNRR pur se bandite successivamente al 1.7.2021, dovranno trovare dunque applicazione le norme ed i principi del nuovo codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere ad essi riferito «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»” (T.A.R. Umbria, Sez. I, 23/12/2023, n. 758).
È stato altresì statuito che “con particolare riferimento a tale ultima disposizione [art. 225, comma 8], il Collegio rileva che essa si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati; la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 (richiamata dalla “premessa” del disciplinare di gara), collide con il ricordato disposto del comma 2 dell’art. 226 d. lgs. n. 36/23, che sancisce l’abrogazione del d. lgs. n. 50/16 a decorrere dal 01/07/23 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione, secondo cui “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso” (TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 3/01/2024, n. 134).
Ne deriva che alla gara in argomento devono ritenersi applicabili le norme del nuovo codice dei contratti pubblici nonché i relativi principi (oltre che le disposizioni speciali previste dall’ordinamento per le gare finanziate dai fondi PNRR/PNC).
PROJECT FINANCING - SI APPLICA LA DISCIPLINA VIGENTE QUANDO VIENE INDETTA LA GARA - NON RILEVA LA MERA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA (183.15 - 226.2)
Sulla questione della normativa correttamente applicabile alle procedure di project financing avviate sotto il vigore del previgente Codice, ma cui bandi di gara siano stati formalmente pubblicati come nel caso in esame dopo la data del 1° luglio 2023 (ovvero sotto il vigore del nuovo Codice), l'Autorità si è già espressa con i recenti Pareri di funzione consultiva nn. 63 e 63bis del 14 febbraio 2024, nei quali dopo una lunga e articolata disamina della disciplina transitoria contemplata nell'art. 226 del d.lgs. n. 36/2023 e della volontà del legislatore esplicitata nella "Relazione Illustrativa del Codice" si è concluso in via generale che <<tenuto conto delle novità recate dal nuovo Codice alla finanza di progetto, ricondotta nella generale disciplina delle concessioni (nel senso sopra indicato) e del regime transitorio previsto dall'art. 226 del d.lgs. 36/2023, le disposizioni dettate da tale decreto legislativo, trovano applicazione per tutte le procedure di affidamento, inclusa la finanza di progetto, indette successivamente al 1° luglio 2023. Non rileva, quindi, sulla base del dato letterale della norma de qua, la sola presentazione di una proposta da parte di un soggetto privato, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, prima della data sopra indicata, ai fini dell'applicabilità del predetto d.lgs. 50/2016 all'intera procedura di finanza di progetto che ne consegue, non essendo contemplata tale ipotesi, tra i "procedimenti in corso" che ricadono nel previgente assetto, secondo le indicazioni dell'art. 226, comma 2, del d.lgs. 36/2026>>;
FINANZA DI PROGETTO E NORME APPLICABILI RATIONE TEMPORIS: LA SOLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA NON RILEVA (226.2)
Tenuto conto delle novità recate dal nuovo Codice alla finanza di progetto, ricondotta nella generale disciplina delle concessioni e del regime transitorio previsto dall'art. 226 del d.lgs. 36/2023, le disposizioni dettate da tale decreto legislativo, trovano applicazione per tutte le procedure di affidamento, inclusa la finanza di progetto, indette successivamente al 1° luglio 2023.
Non rileva, quindi, sulla base del dato letterale della norma de qua, la sola presentazione di una proposta da parte di un soggetto privato, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, prima della data sopra indicata, ai fini dell'applicabilità del predetto d.lgs. 50/2016 all'intera procedura di finanza di progetto che ne consegue, non essendo contemplata tale ipotesi, tra i "procedimenti in corso" che ricadono nel previgente assetto, secondo le indicazioni dell'art. 226, comma 2, del d.lgs. 36/2026.
Diverso è il caso in cui, come nella fattispecie oggetto del quesito, a seguito della presentazione di una proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016 da parte di un operatore economico, la stazione appaltante, con apposito provvedimento, dichiari la fattibilità e l'interesse pubblico della proposta medesima e inserisca il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto, nella programmazione triennale dei lavori pubblici, provvedendo a tal fine, all'approvazione del progetto medesimo ai sensi delle previsioni degli artt. 21, 23 del d.lgs. 50/2016 e del d.m. 14/2018.
In tal caso, infatti, sembra invocabile la previsione dell'art. 225, comma 9, del d.lgs. 36/2023, a tenore della quale <<A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50>>
In relazione a tale disposizione l'Autorità ha osservato che Secondo quanto stabilito dal citato art. 225, comma 9 del Codice, tali previsioni [quelle del d.lgs. 50/2016] continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendosi per tali <<le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia>>, dunque i procedimenti per i quali è stato affidato un incarico di progettazione prima del 1° luglio 2023. In tali casi, per la redazione del progetto e per tutti gli aspetti correlati, opportunamente disciplinati dalla norma, continua a trovare applicazione l'art. 23 del d.lgs. 50/2016. Per gli incarichi affidati o da affidarsi successivamente alla data sopra indicata, valgono invece le previsioni in materia di progettazione dettate dal d.lgs. 36/2023. Con specifico riferimento all'affidamento del contratto d'appalto, volto ad individuare il soggetto esecutore dei lavori oggetto della progettazione (...) deve farsi riferimento alla disciplina transitoria contemplata nell'art. 226 del d.lgs. 36/2023>> (parere Funz Cons 62/2023).
Per quanto sopra, tenuto conto che nel caso di specie l'Amministrazione ha provveduto ad inserire l'intervento oggetto della proposta di cui all'art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, nella programmazione triennale delle opere pubbliche, previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, può ritenersi operante nella fattispecie, la previsione transitoria dell'art. 225, comma 9 del nuovo Codice, sopra richiamata, con la conseguente possibilità di applicare le disposizioni del d.lgs. 50/2016 per tutti gli aspetti correlati alla progettazione, nel senso indicato dall'Autorità.
Resta invece disciplinata dal d.lgs. 36/2023 la successiva gara per l'affidamento del contratto in oggetto, sulla base della chiara disciplina dettata dalle previsioni degli artt. 226 e 229 sopra richiamati, con conseguente necessità di procedere, prima della stessa, all'adeguamento alle nuove previsioni del d.lgs. 36/2023, degli elaborati progettuali.
FINANZA DI PROGETTO E NORMATIVA APPLICABILE RATIONE TEMPORIS: NON RILEVA LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA (226.2 - 229)
Tenuto conto delle novità recate dal nuovo Codice alla finanza di progetto, ricondotta nella generale disciplina delle concessioni (nel senso sopra indicato) e del regime transitorio previsto dall'art. 226 del d.lgs. 36/2023, le disposizioni dettate da tale decreto legislativo, trovano applicazione per tuttele procedure di affidamento, inclusa la finanza di progetto, indette successivamente al 1° luglio 2023.
In relazione a tale disposizione l'Autorità ha osservato che Secondo quanto stabilito dal citato art. 225, comma 9 del Codice, tali previsioni [quelle del d.lgs. 50/2016] continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendosi per tali <<le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia>>, dunque i procedimenti per i quali è stato affidato un incarico di progettazione prima del 1° luglio 2023. In tali casi, per la redazione del progetto e per tutti gli aspetti correlati, opportunamente disciplinati dalla norma, continua a trovare applicazione l'art. 23 del d.lgs. 50/2016. Per gli incarichi affidati o da affidarsi successivamente alla data sopra indicata, valgono invece le previsioni in materia di progettazione dettate dal d.lgs. 36/2023. Con specifico riferimento all'affidamento del contratto d'appalto, volto ad individuare il soggetto esecutore dei lavori oggetto della progettazione (...) deve farsi riferimento alla disciplina transitoria contemplata nell'art. 226 del d.lgs. 36/2023>> (parere Funz Cons 62/2023).
Per quanto sopra, ove l'Amministrazione abbia inserito l'intervento oggetto della proposta di cui all'art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, nella programmazione triennale delle opere pubbliche, previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, può ritenersi operante, la previsione transitoria dell'art. 225, comma 9 del nuovo Codice, sopra richiamata, con la conseguente possibilità di applicare le disposizioni del d.lgs. 50/2016 per tutti gli aspetti correlati alla progettazione, nel senso indicato dall'Autorità.
DICHIARAZIONE SUI SERVIZI DI PUNTA - VA CONCESSO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)
La stazione appaltante sostiene che nel caso di specie il soccorso istruttorio non avrebbe potuto essere attivato, dovendo invece trovare applicazione il principio dell’autoresponsabilità del concorrente, giacché l’eventuale integrazione postuma della dichiarazione relativa ai servizi di punta si sarebbe tradotta nell’inammissibile sanatoria di una dichiarazione ab origine incompleta ed insufficiente attraverso la postuma indicazione di “nuovi” servizi di punta.
Il collegio condivide le censure formulate dal consorzio ricorrente.
Le disposizioni del nuovo codice in tema di soccorso istruttorio non differiscono significativamente da quanto disposto dall’art. 83, co. 9, del d.lgs. n. 50/2016, che stabiliva che «Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa».
Oggi come ieri, la disciplina in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilisce l’obbligatorietà dell’attivazione del soccorso istruttorio (ricavabile dall’uso del modo indicativo: «la stazione appaltante assegna») per integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa e sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, con la sola esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Nel caso di specie, si controverte non di un’omissione o di un’inesattezza della documentazione che compone l’offerta tecnica o l’offerta economica, bensì della dichiarazione parzialmente incompleta di servizi integranti il requisito di qualificazione professionale relativo all’attività di progettazione.
Infatti, come si è visto, il consorzio ricorrente, a fronte della previsione del disciplinare di gara che esigeva la dichiarazione di almeno due servizi di progettazione negli ultimi dieci anni di importo complessivo, per ciascuna delle categorie di opere indicate almeno pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui riferiva la prestazione (i cc.dd. “servizi di punta”), aveva dichiarato, per tre delle cinque categorie, un solo servizio di valore superiore alla soglia richiesta dalla lex specialis.
La stazione appaltante, rilevata l’insufficienza dei servizi dichiarati a soddisfare il requisito di qualificazione professionale in parola, prima di disporre l’esclusione dell’operatore economico, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, trattandosi, come detto, di profilo riguardante la qualificazione tecnica e professionale, e non il contenuto dell’offerta tecnica o di quella economica.
DISCIPLINA TRANSITORIA SULLA PROGETTAZIONE - SI APPLICA AI PROCEDIMENTI IN CORSO (225.9)
Con riferimento al quesito posto, pertanto, può osservarsi che le previsioni dell'art. 225, comma 9, del d.lgs. 36/2023, in quanto espressamente riferite all'art. 23 del d.lgs. 50/2016, trovano applicazione esclusivamente in relazione alla disciplina dei livelli e dei contenuti della progettazione, nel senso sopra indicato, mentre per l'affidamento dell'appalto dei lavori oggetto della predetta progettazione, dovrà farsi riferimento a quanto stabilito dall'art. 226 del Codice sopra richiamato, 2 con conseguente applicazione del d.lgs. 36/2023 alle procedure indette a decorrere dal 1° luglio 2023 e necessario aggiornamento dei documenti di gara a tale ultimo Codice.
ACCESSO AGLI ATTI - RINVIO ALLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINSITRATIVO (226.2 - 53.2)
Va in primo luogo osservato che l’art. 53 d.lgs. n. 50/2016 (fino all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023 che, nel disciplinare l’istituto dell’accesso agli atti agli artt. 35 e 36, ha dettato specifiche norme procedimentali e processuali non applicabili ratione temporis alla vicenda in esame, ai sensi dell’art. 226, comma 2, del nuovo Codice) rinvia, ai fini della disciplina del diritto di accesso avente ad oggetto “gli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte”, alla disciplina generale dell’istituto, dettata dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, “salvo quanto espressamente previsto al presente codice”.
Rispetto alla suddetta disciplina generale, l’art. 53 contiene infatti alcune previsioni speciali in ragione delle peculiari esigenze sottese al settore dei contratti pubblici nonché della necessità di contemperare interessi contrapposti (quali l’esigenza di trasparenza connessa al regolare svolgimento del confronto competitivo, da una parte, e l’esigenza di protezione della riservatezza dei singoli partecipanti, cui i documenti di accesso si riferiscono, che potrebbero essere pregiudicati da un’indiscriminata ostensione dei componenti della loro offerta, dall’altra): al comma 2, è dettato un particolare regime di differimento dei termini di ostensibilità dei documenti di gara; al comma 5, è prevista l’esclusione, senza limiti di tempo, del “diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione” di specifiche categorie documentali, rappresentate, per quanto qui rileva, dalle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali” (lettera a); il successivo comma 6, infine, circoscrive la portata del suddetto divieto in relazione all’ipotesi sopra riportata, prevedendo la riespansione e riaffermazione del diritto del concorrente di accedere agli atti “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.
La giurisprudenza ha evidenziato come la ratio sottesa alle previsioni di cui all’art. 53, comma 5, lettera a) sia quella di escludere dall’accesso quella parte dell’offerta strettamente afferente al know how del singolo concorrente, «vale a dire l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza», chiarendo altresì come nell’ipotesi in esame l’accesso sia «strettamente legato alla sola esigenza di “difesa in giudizio”…Tanto è ulteriormente confermato dalla lettera del citato art. 53, dove “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a)” è consentito l’accesso al concorrente non più “in vista” e “comunque” (come nel testo del previgente art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006), ma esclusivamente “ai fini” della difesa in giudizio dei propri interessi: così confermando, vieppiù, il rapporto di stretta funzionalità e strumentalità che deve sussistere tra la documentazione oggetto dell’istanza, contenente, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali, e le esigenze difensive, specificamente afferenti “alla procedura di affidamento del contratto» (tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione Terza, ordinanza n. 1321/2023).
REGIME GIURIDICO APPLICABILE AGLI AFFIDAMENTI RELATIVI A PROCEDURE AFFERENTI ALLE OPERE PNRR E PNC SUCCESSIVAMENTE AL 1° LUGLIO 2023
L'acquisto di efficacia, a far data dal 1° luglio 2023, delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche d.lgs. n. 36 del 2023), induce ad un opportuno coordinamento interpretativo fra la legislazione introdotta ex novo e la disciplina anch'essa operante in subiecta materia, introdotta nell'ordinamento al fine di consentire la rapida realizzazione di interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
Per quanto qui di interesse, gli ambiti di disciplina rilevanti riguardano i seguenti due profili:
1) il regime giuridico applicabile alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 225, comma 8 e 226, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023;
2) il regime giuridico applicabile, da parte dei Comuni non capoluogo di provincia, in relazione all'indizione di procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come successivamente modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Nel contesto di tale ambito normativo, si indicano alcuni criteri ermeneutici, che, con riferimento ai due profili sopra richiamati, consentono di individuare la normativa concretamente applicabile, in primo luogo, alle procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, indette successivamente all'entrata in efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici e, in secondo luogo, alle procedure ad evidenza pubblica, relative alle medesime opere, indette specificamente, in qualità di stazioni appaltanti, da Comuni non capoluogo di provincia.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Il presente quesito fa riferimento alle procedure di gara rientranti nell'ambito del PNRR - e quindi soggette alla deroga di cui al comma 8 dell'art. 225, ed all'pplicazione dell'imposta di bollo, con la nuova formula di cui all'All. 1.4. E' pacifico, come confermato anche dall'Agenzia delle entrate conm circolare n. 22/ del 28.07.2023, che questa disposizione si applica solo per i contratti stipulati in seno a procedure avviate entro la data del 1° Luglio 2023. Non è chiaro, invece, se si applica anche per i contratti derivanti da procedure post 1° Luglio 2023 ma rientranti nell'ambito della deroga di cui al citato art. 225, comma 8, o se per questi, il richiamo alla precedente normativa valga per la parte di gara ma non per gli aspetti fiscali di cui all'art. 18 e all. 1.4 del Nuovo Codice
Buongiorno, Mio cliente ha inviato richiesta di invito per bando manifestazione interesse, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per appalto PNRR di €. 5.300.000,00, si è avvalso del requisito mancante di OG1 per la classifica mancante di impresa ausiliaria. Venerdì scorso è arrivato invito (fa rifermento al nuovo codice art.104) , ma sentita l'impresa ausiliaria non si è resa più disponibile a concedere avvalimento, in sede di manifestazione l'impresa ausiliaria ha presentato le seguenti dichiarazioni: Domanda di partecipazione, DGUE, SOA, come da avviso di indagine di cu allego, non è stato inviato contratto di avvalimento perché non richiesto. Premesso quando detto sopra, chiedo se è possibile sostituire impresa ausiliaria all'atto di presentazione della procedura negoziata? nella quale richiedono da parte dell' ausiliaria oltre alle solite dichiarazioni anche il contratto di avvalimento (pena esclusione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs.50/2016). In caso affermativo chiedo quale è la procedura che il mio cliente deve tenere nei confronti della S.A., cioè se bisogna fare quesito o richiesta di poter sostituire l'impresa ausiliaria, oppure basta che lo dichiaro in sede di presentazione offerta .... ecc. Allego : Avviso di indagine di mercato + Invio a presentare Offerta. Nel Ringraziarvi per il supporto offerto, pogo distinti saluti ... Fedele Di Buono
Con riferimento agli appalti interessati dal PNRR, l’art. 225, comma 8 del nuovo Codice prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Tra gli addetti ai lavori si ritiene che per questi appalti sia applicabile in toto D.Lgs. 50/2016. In realtà le disposizioni del 77 intervengono in maniera precisa a modificare talune norme del 50/2016. L'art. 225, comma 8,è quindi sufficiente per ritenere applicabile l’intero vecchio Codice 50/2016 ? Con conseguente applicazione - in concreto - del precedente bando tipo Anac con tutti i richiami al D.Lgs. 50/2016, al precedente Modello DGUE, alle precedenti cause di esclusione, etc. etc . ? Si ritine, a modesto parere dello scrivente, che anche la circolare interpretativa del Ministero non abbia chiarito in maniera inequivocabile tale aspetto.. Molte grazie
Pareri tratti da fonti ufficiali
Il presente quesito attiene a 2 contratti, sottoscritti in vigenza del Codice 50/2016, aventi rispettivamente ad oggetto la redazione di tutti i livelli progettuali e la verifica dei medesimi. La progettazione e la verifica di tutti i livelli progettuali sono espletate in base al D.lgs. 50/2016 in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 225, comma 9, e delle disposizioni finali di cui all'art. 226, comma 9 del D.lgs. 36/2023. Il progetto definitivo è stato redatto utilizzando il prezzario regionale 2023 ed il procedimento di verifica si è concluso positivamente nel gennaio 2024. I quesiti sono: 1) In assenza del prezzario aggiornato 2024 ed essendo il progetto esecutivo in corso di elaborazione con il prezzario regionale 2023, è consentito procedere alla verifica dell'esecutivo medesimo oltre i termini previsti dalla legge per l'aggiornamento del prezzario regionale da parte degli enti competenti? 2) Perdurando la mancata pubblicazione del prezzario regionale 2024 oltre i termini di legge, si può procedere all'indizione della gara pur essendo stato il progetto esecutivo elaborato col prezzario regionale 2023 e successivamente verificato nell'ipotesi specificata al precedente punto 1)?
Considerato che l’art.225 comma 8 del D.lgs. 36/2023 recita: “8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018” Visto l’art.8 del dl 76/2020 come recentemente modificato dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in SO n.12, relativo alla G.U. 31/03/2023, n.77), il quale ha disposto (con l'art. 224, comma 2, lettera c) la modifica dell'art. 8, comma 1, sopprimendo il termine del “30 giugno2023” Visto che l’attuale formulazione del suddetto art.8 recita: “1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché', in caso di contratti senza pubbli-cazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decor-rere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” Vista la circolare del MIT del 12 luglio 2023, con la quale, dando seguito alle richieste dell'Anci, si forniscono chiarimenti interpretativi rispetto agli affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 per tali interventi (art. 225, c. 8 e del d.lgs. 36/23), alla luce del richiamo alle norme del dl 77/2021. Visto che sembrerebbe applicarsi per gli interventi PNRR – PNC le disposizioni del vecchio Codice Si chiede: a) se sia giusto considerare applicabile l’art.8 che consente l’avvio dell’esecuzione del contratto nelle more di acquisizione delle verifiche dei requisiti di ordine generale e speciali; b) se si conferma la tesi dell’applicabilità in toto del vecchio codice
Per le procedure di affidamento riguardanti opere PNRR, si applica il d.lgs. 36/2023 o il d.lgs. 50/2016?
Alla luce della Circolare MIT del 12 luglio u.s, si chiede se, per i Comuni non capoluogo, le determine a contrarre avente ad oggetto affidamenti di lavori, servizi e forniture, finanziati con PNRR e successive al 1° luglio c.a. (e sino al 31/12/2023), oltre che recepire le norme del DL 77/2021 e del DL 13/2023, a quale Codice degli appalti è necessario riferirsi (DLgs. n.50/2016 oppure D.Lgs,. n. 36/2023).
<p>Si chiede di conoscere, anche in relazione a quanto specificato dalla circolare MIMS del 12.07.2023, se per un appalto PNRR e PNC il cui bando di gara viene pubblicato dopo il 30.06.2023, il regime giuridico applicabile sia ancora quello del d. lgs. 50/2016, o invece le sole disposizioni contenute nel d.l. n. 77/2021, restando ferma l'applicazione - per quanto derogato dal d.l. indicato il d. lgs. n. 36/2023. </p>
Questo Comune (non capoluogo di provincia) risulta beneficiario di un contributo PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, per la realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia. L’art. 52 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, prevede che “Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia". Alla luce della normativa sopra richiamata e di quanto previsto dagli artt. 62 e 63 del D. Lgs. n. 36/2023, si chiede se, ai fini dell’espletamento della procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi, questo Comune può procedere avvalendosi della stazione appaltante ERAP (Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica) delle Marche. Distinti saluti.
Si chiede se le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando (complementarità dii forniture ex art. 63, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, le cui lettere di conferma prezzi, comparabili agli inviti, ed i relativi riscontri, compresi anche le determine a contrarre, sono state avviate e datate entro il 30 giugno 2023, rientrano nella fattispecie ex D. Lgs. 50/2016, rientranti nelle abrogazioni e disposizioni finali ex art. 226 del D. Lgs. 36/2023, comma 2, lettera a) oppure lettera b), precisando altresì che la richiesta di adempimenti di offerta sono state avviate in data post. 1° luglio 2023.
Buongiorno, sto scrivendo una Determinazione dirigenziale di aggiudicazione/affidamento relativa ad un Avviso Pubblico di Indagine di Mercato del 14/03/2023 (scadenza termine offerte 21.04.2023), quindi ancorato al D.Lgs 50/2016. Domanda: per la DD di aggiudicazione/affidamento devo adottare il vecchio Codice degli appalti (perché già adottato per l'Avviso Pubblico), oppure il D.Lgs 36/2023 (dovendo considerare la DD di aggiudicazione/affidamento una procedura distinta dall'Avviso Pubblico, pertanto normata dal nuovo Codice)? Nel ringraziare per l'attenzione, cordiali saluti e buon lavoro.
Premesso che il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023, efficace dal 01/07/2023, all’art. 17 co. 5 prevede che: “l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”. Nell’ipotesi di una procedura di gara finanziata con fondi PNRR da aggiudicarsi entro il 15/09/2023, al fine di garantire il rispetto della milestone prevista a pena di perdita del relativo finanziamento e al fine di “semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR”, come previsto dall’art. 225 co. 8 del D. Lgs. 36/2023, si chiede se sia possibile procedere con l’aggiudicazione ancorché non conclusa la verifica sul possesso dei requisiti, provvedendo ad attestarne l’efficacia soltanto in caso di esito positivo della stessa.
<p>A seguito dell'efficacia del Nuovo codice dal 1 luglio 2023, volevo chiedervi se la delibera "Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva" in oggetto è ancora da considerarsi valida oppure dal 1 luglio 2023 non è più applicabile? Cordiali Saluti. Emanuela Fiucci</p>
Si premette che il comune di Adrano ha conseguito l’iscrizione nell’Elenco delle stazioni appaltanti qualificate con esito L1 per lavori e SF1 per servizi e forniture, secondo le previsioni di cui agli artt. 62-63 D.Lgs. n. 36/2023, dell’allegato II.4 del medesimo D. Lgs. e del Comunicato del Presidente dell’Anac del 17/05/2023 in tema di sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti. Considerate le norme contenute negli articoli : - 229, comma 2, del D.l.GS. n. 36/2023 in ordine all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti; - 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento alle procedure di affidamento dei contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, laddove si prevede che si applichino, anche dopo il 1° luglio 2023, le seguenti disposizioni a) decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021; b) decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023; C) specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Pnrr, dal Pnc, nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018. - 226, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.”, Considerate, infine, le indicazioni contenute nella circolare del MIT del 12/07/2023, si chiede se, per le sopra spiegate considerazioni in diritto ed in fatto, questo ente ad oggi ha potere di svolgere gare quale stazione appaltante qualificata senza limiti di importo anche per le procedure afferenti il PNRR.
In riferimento agli appalti finanziati con il pnc-pnrr, vista la circolare MIT del 13/07/2023 nella quale si confermano le procedure semplificate del D.L.77/21 per gli affidamenti fino al 31/12/23, si chiede di sapere: 1)Se la progettazione va strutturata ai sensi art.23 D.lgs 50/2016 ovvero ai sensi art.41 D.Lgs 36/2023 2)Se per gli incentivi funzioni tecniche si applical'art.113 D.Lgs 50/2016 oppure l'art.45 D.Lgs 36/2023 In sintesi non è chiaro se l'applicabilità del D.L. 77/2021 si riferisce esclusivamente alla fase di selezione del contraente , applicandosi per le fasi precedenti e successive il D.Lgs 36/2023 oppoure si si applica in toto il D.lgs 50/2016
Premesso: - che a decorrere dal 01 luglio 2023 acquisteranno efficacia le norme di cui al D.lgs 36/2023, tra cui l’art. 45 dello stesso decreto; - che è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 (art. 225), con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (D.Lgs. n.50/2016), del Decreto “semplificazioni” (D.L. n. 76/2020) e del Decreto “semplificazioni bis” (D.L. n. 77/2021). - Che Il D.Lgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023; a decorrere da tale data, le disposizioni di tale norma continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (art. 226); - Che per “procedimenti in corso” si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il Codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; ciò posto, si Chiede a Codesto Spett.le Servizio, un parere in ordine al seguente quesito: nel caso di procedimenti in corso alla data assunzione di efficacia del D.lgs 36/2023 e per attività svolte successivamente alla data del 01/07/2023 che afferiscono a tali procedimenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 e quindi anche le limitazioni di cui al comma 3, terzultimo periodo, del citato articolo? Il comma 3, terzultimo periodo, del citato articolo, così dispone “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”. Tanto anche alla luce della novella legislativa di cui all’art. 45, comma 4, del D.lgs 23/2023, che così dispone “L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente”.
Le disposizioni di cui all’art. 63 e all'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 relative al sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti si applicano anche agli affidamenti dei contratti pubblici PNRR e PNC? Un Comune non capoluogo qualificato nel livello SF1 o L1 potrà gestire autonomamente gli affidamenti PNRR/PNC senza limiti di importo?
Buongiorno, la ns S.A. è in procinto di stipulare un contratto di appalto discendente da procedura negoziata indetta ai sensi del d.lgs 50/16 e smi. Si chiede pertanto di chiarire quali siano le corrette modalità di calcolo dell'imposta di bollo ovvero: a) considerato che il contratto viene stipulato dopo il 1/7/23 siamo tenuti ad applicare la nuova disciplina prevista dall'allegato I.4 del d.lgs 36/2023? oppure b) considerato che il contratto discende da procedura indetta ai sensi del d.lgs 50/16 e smi siamo tenuti ad applicare la previgente normativa? In attesa di riscontro, ringraziamo.
Spett.le Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la presente si intende sottoporre alla Vostra cortese attenzione il quesito di seguito riportato. Si chiede di stabilire se, in caso di presentazione di proposta di partenariato pubblico privato (PPP) ad iniziativa privata sotto la vigenza del vecchio Codice degli appalti, continui a trovare applicazione per l'intero procedimento di valutazione della proposta di project financing ad iniziativa privata la vecchia disciplina del D.lgs. n. 50/2016, quest'ultimo abrogato a partire dal 1°luglio 2023 dal D.lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice degli appalti. Distinti saluti
Premesso: - che a decorrere dal 01 luglio 2023 acquisteranno efficacia le norme di cui al D.lgs 36/2023, tra cui l’art. 45 dello stesso decreto; - che è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 (art. 225), con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (D.Lgs. n.50/2016), del Decreto “semplificazioni” (D.L. n. 76/2020) e del Decreto “semplificazioni bis” (D.L. n. 77/2021). - Che Il D.Lgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023; a decorrere da tale data, le disposizioni di tale norma continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (art. 226); - Che per “procedimenti in corso” si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il Codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; ciò posto, si Chiede a Codesto Spett.le Servizio, un parere in ordine al seguente quesito: nel caso di procedimenti in corso alla data assunzione di efficacia del D.lgs 36/2023 e per attività svolte successivamente alla data del 01/07/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 e quindi anche le limitazioni di cui al comma 3, terzultimo periodo, del citato articolo, che così dispone “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”. Tanto anche alla luce della novella legislativa di cui all’art. 45, comma 4, del D.lgs 23/2023, che così dispone “L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente”.
Dal 1° luglio un Comune, stazione appaltante qualificata ai sensi del nuovo codice, può svolgere procedure di gara per appaltare interventi PNRR o sussiste ancora l’obbligo di centralizzazione previsto dall’art. 1 comma 1 del decreto legge n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2029 posto che la norma dispone “Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti”? Il citato art. 1 consente l’applicazione delle ipotesi declinate nel comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2023 per gli appalti PNRR. Se sussiste l’obbligo di centralizzazione della committenza di cui alla citata norma, essa si applica comunque integralmente consentendo fino al 31 dicembre 2023 ad una centrale di committenza, costituita tra Comuni non capoluogo in associazione ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016, di svolgere procedure di gara PNRR a prescindere dal sistema di qualificazione previsto dal nuovo codice dei contratti?
Buonasera, per i bandi di gara trasmessi per la pubblicazione alla Gazzetta Europea il 30 .06.2023 trova applicazione il D.Lgs.vo 50/2016 (in quanto fa fede la data di inoltro alla GUCE) oppure il D.Lgs.vo 36/2023 in quanto fa fede la data di pubblicazione sulla Gazzetta Europea (certamente successiva al 30.06.2023)? Grazie e cordiali saluti
Con riferimento al Quesito n. 1858 del 29/03/2023, relativo all’entrata in vigore de nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/23), si domanda gentile conferma: A) sull’efficacia delle disposizioni di quest’ultimo a partire dall’1 luglio 2023. Inoltre, si chiede se, B) per le procedure di gara che saranno indette entro il 30 giugno 2023, possa farsi riferimento alle norme del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare: C) in relazione ai termini di presentazione delle offerte, si domanda gentile conferma se la decorrenza degli stessi si riferisce, a mente dell’art. 60 del medesimo Decreto 50/2016, "(...) dalla data di invio del bando di gara (...)". In subordine, qualora si applicassero le disposizioni indicate nell’art. 84 del nuovo Codice (D. Lgs. n. 36/2023), si domanda gentile conferma se, D) nel caso di trasmissione dei bandi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, la conferma da parte di quest’ultimo della ricezione dei bandi, che solitamente avviene entro pochi minuti dall’invio, contenga anche i riferimenti alla data della pubblicazione dello stesso.
Si chiede quale sia la disciplina da applicare ad una proposta di PPP ad iniziativa privata, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, pervenuta a questa Amministrazione in data 09.05.2023. Ipotesi percorribili potrebbero essere: ipotesi A) unica fase: il procedimento deve intendersi avviato al momento di presentazione della proposta (9 maggio) e, pertanto, dovrà essere applicato il D.Lgs. 50/2016 anche alla procedura di gara (dando per certo che il bando verrà pubblicato dopo il 1° luglio); ipotesi B) unica fase: la data da considerare sarà quella della pubblicazione del bando di gara (dopo il 1° luglio) e, pertanto, prima di dichiarare di pubblico interesse la proposta pervenuta, il candidato proponente dovrà adeguarla al D.Lgs. 36/2023. In attesa di conoscere il Vs. autorevole parere, si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione. Cordiali saluti