Giurisprudenza e Prassi

L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE NON E' TITOLARE DI UNA POSIZIONE GIURIDICA PROTETTA CHE OBBLIGHI LA PA ALLA PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO SCADUTO (120)

TAR SALERNO SENTENZA 2026

È legittimo l'affidamento diretto e temporaneo del servizio di raccolta rifiuti mediante ordinanza contingibile e urgente qualora l'istruttoria tecnica dimostri un pericolo concreto per la salute pubblica, restando irrilevante che la situazione di degrado sia imputabile all'inerzia della stessa Amministrazione o a disservizi del precedente gestore. Il ricorso ai poteri sindacali extra ordinem giustifica la deroga alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, comprese quelle sulla somma urgenza, per la necessità di assicurare senza soluzione di continuità un servizio pubblico essenziale.

"in disparte l’intervenuta scadenza del contratto, non è configurabile in capo al contraente uscente alcun interesse giuridicamente tutelato, sub specie di interesse legittimo, ad una eventuale proroga tecnica del contratto in essere, la quale rappresenta, per la stazione appaltante, una facoltà e non un obbligo"; "l’acclarato legittimo esercizio del potere di ordinanza extra ordinem – in presenza dei presupposti di legge – giustifica la deroga ad ogni altra normativa di settore, considerato che la caratteristica precipua delle ordinanze della specie è quella di poter operare in deroga alle disposizioni vigenti."

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