Articolo 140. Procedure in caso di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l’immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l’immediata esecuzione di lavori o l’immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l’hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo. comma inserito dal DL 73/2025 in vigore dal 21-5-2025

2. L'esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all’esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all’acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall’operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. comma abrogato dal DL 76/2025 in vigore dal 21-5-2025

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità. comma modificato dal DL 76/2025 in vigore dal 21-5-2025

8. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea. comma modificato dal DL 76/2025 in vigore dal 21-5-2025

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità.

10. Sul sito istituzionale dell’ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

11. comma abrogato dal DL 76/2025 in vigore dal 21-5-2025

12. comma abrogato dal DL 76/2025 in vigore dal 21-5-2025.

efficace già dal 2 giugno 2023 per gli interventi post alluvione vedi “Decreto Alluvione” vedi DL 61/2023 art. 19.1 - rubrica modificata dal DL 76/2025 in vigore dal 21-5-2025

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 140 detta la disciplina concernente i contratti e le procedure di affidamento le cui circostanze si qualificano come di somma urgenza. Viene precisato che la norma si applica i...

Commento

CONSIGLI UTILI PER SA - Il soggetto che dispone (es RUP) l’immediata esecuzione di lavori o l’immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicat...
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Giurisprudenza e Prassi

DECRETO INFRASTRUTTURE - MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

NAZIONALE DL 2025

Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.


(GU n.116 del 21-5-2025 - Vigente dal: 21-5-2025 – in attesa di conversione)

AFFIDAMENTO PER SOMMA URGENZA - VANNO INDICATI ESPRESSAMENTE I MOTIVI DI URGENZA (140)

ANAC ATTO DEL PRESIDENTE 2024

L'istituto della "somma urgenza" era disciplinato, nel 2019, dall'art. 163 del D. Lgs 50/2016 titolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile"; l'attuale articolo che norma l'istituto è il 140 del D. Lgs 36/23 avente analogo contenuto del precedente. Il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex CO. 1 del sopra citato articolo 163, è il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Con l'istituto della somma urgenza si affidano interventi e/o servizi in maniera diretta in quanto si tratta di interventi indifferibili senza i quali si avrebbero gravi pregiudizi per la pubblica incolumità: solo in questo contesto e con i presupposti sopra citati è possibile agire in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti pubblici, senza il controllo di una adeguata copertura di spesa e senza il ricorso alle procedure ordinarie, le uniche in grado di garantire concorrenza e pubblicità dell'affidamento.

Pertanto analizzando la fattispecie andrebbe verificato, in concreto: che il c.d. verbale di somma urgenza indichi i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

PROCEDURE PER SOMMA URGENZA - ISTITUTO NON UTILIZZABILE PER ATTIVITA' DI MERA MANUTENZIONE ORDINARIA (140)

ANAC ATTO 2024

Preliminarmente si riassume brevemente il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza.

Tale istituto è disciplinato dal sopra richiamato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 titolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex CO. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie avendo cura di verificare, in concreto: che il verbale di somma urgenza indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti consistessero effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori fosse coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indicasse, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Da quanto agli atti si rileva come l'intervento di cui trattasi, consistente nella realizzazione di interventi stradali usuali quali la sostituzione dei guardrail e le attività di asfaltatura, rientra nelle attività di manutenzione ordinaria e non nelle attività che possono svolgersi in somma urgenza; inoltre, la tempistica prevista anche qualora si trattasse di somma urgenza non è coerente con il dettato normativo.

DECRETO ALLUVIONE EMILIA - PROCEDURE SOMMA URGENZA E NORMATIVA APPLICABILE

NAZIONALE DL 2023

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/2023