Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA PROROGA TECNICA REITERATA PER SOPPERIRE A INEFFICIENZE E RITARDI DELLA GARA (106.11)

ANAC DELIBERA 2026

Il ricorso reiterato alla proroga tecnica, protrattosi per un arco temporale pluriennale (sei anni), configura una violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento e tempestività qualora derivi da carenze di programmazione o da ritardi ingiustificati nella gestione della procedura di gara. La proroga tecnica deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova selezione, non potendo divenire modalità ordinaria di affidamento per sopperire a inefficienze della Centrale Unica di Committenza o della Commissione giudicatrice.

"L'ampiezza temporale delle proroghe tecniche si pone in contrasto con la natura eccezionale e temporanea di tale istituto, che non può divenire modalità ordinaria di affidamento, né tantomeno essere utilizzato quale 'ammortizzatore pluriennale di palesi inefficienze di programmazione e gestione del processo di individuazione del nuovo assegnatario'." (Cfr. ANAC, Delibera n. 40/2026; ex multis Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2023, n. 8292).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati