Giurisprudenza e Prassi

SUSSISTE LA GIURISDIZIONE ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA PREVISTA DAL CONTRATTO (106.11)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2026

La distinzione tra proroga contrattuale e proroga tecnica risiede nella fonte e nel presupposto: la prima trova fondamento nella lex specialis e nel contratto, costituendo un'opzione negoziale esercitabile dalla Stazione Appaltante nella fase esecutiva; la seconda è un atto provvedimentale straordinario giustificato solo da necessità urgenti e gara già avviata. Qualora la proroga sia stata prevista e quantificata nei documenti di gara, il suo esercizio non costituisce un nuovo affidamento, bensì l'attuazione di un asse negoziale già definito, con conseguente devoluzione della causa al giudice ordinario.

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