DISCREZIONALITÀ DELLA PA NELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE PROPOSTE DI FINANZA DI PROGETTO (193.2)
La fase preliminare di valutazione di una proposta di project financing, finalizzata alla dichiarazione di pubblico interesse e all'eventuale nomina del promotore, è espressione di un'amplissima discrezionalità amministrativa estranea alle regole del confronto concorrenziale tipico delle gare d'appalto. In tale fase, non è richiesto il possesso della qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023, poiché l'attività non è sussumibile tra le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, ma afferisce alla funzione di programmazione strategica dell'ente.
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