IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA PREVALE SULLE SPECIFICHE TECNICHE FORMALI NEGLI APPALTI PUBBLICI (79.1)
Nelle gare pubbliche, le specifiche tecniche minime stabilite dalla stazione appaltante non possono essere interpretate in modo tale da precludere l'applicazione del principio di equivalenza, qualora il prodotto offerto, pur non corrispondendo puntualmente a tutti i parametri formali, risulti funzionalmente idoneo a soddisfare le esigenze dell'amministrazione. La valutazione di equivalenza può avvenire anche in forma implicita ed è espressione della discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per manifesta illogicità o errore di fatto.
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