PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE, LA STAZIONE APPALTANTE PUÒ E DEVE RICALCOLARE LA SOGLIA DI ANOMALIA A SEGUITO DI ESCLUSIONI CHE MUTINO IL NUMERO DELLE OFFERTE VALIDE (108)
In tema di gare pubbliche, il principio di invarianza della soglia di anomalia cristallizza la graduatoria solo successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non operando nelle fasi antecedenti, anche qualora la stazione appaltante abbia fatto ricorso all'inversione procedimentale. Fino al momento dell'aggiudicazione, ogni variazione nel numero dei concorrenti ammessi derivante da esclusioni per carenza di requisiti di partecipazione comporta la regressione procedimentale e la necessaria rideterminazione della soglia di anomalia, restando preclusa la mera tecnica dello "scorrimento" della graduatoria provvisoria se la stessa non è stata ancora approvata.
"Il principio di invarianza di cui al comma 12 dell’art. 108 stabilisce l’immodificabilità della soglia di anomalia solo dopo il provvedimento di aggiudicazione.
La disposizione invocata stabilisce che ogni variazione intervenuta dopo l’aggiudicazione, anche a seguito di pronunce giurisdizionali e tenuto conto dell’eventuale inversione procedimentale, non incide sul calcolo delle medie è sull’individuazione della soglia di anomalia fissata nei documenti di gara, né sugli altri lotti della stessa gara. Nella fase di valutazione delle offerte, l’Amministrazione conserva la possibilità di ricalcolare la soglia di anomalia ogni volta che cambi il numero degli operatori ammessi, ma solo fino al momento dell’aggiudicazione, dopo il quale la soglia diventa immodificabile. La rideterminazione della soglia, in applicazione del meccanismo della regressione procedimentale, comporta la rinnovazione degli atti di gara successivi alla individuazione della prima soglia e la conseguente modifica della graduatoria già predisposta.
Ciò in quanto, la soglia di anomalia è una funzione matematica dipendente dal numero e dall’entità delle offerte valide, con la conseguenza che è necessario che essa venga determinata solo dopo l’accertamento definitivo dei soggetti legittimamente partecipanti (Corte Cost. n. 77 del 2025).
In definitiva, in sede di valutazione delle offerte, l’Amministrazione può ricalcolare la soglia di anomalia ogni volta che cambi il numero degli operatori ammessi.
La disposizione stabilisce infatti che: “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomali delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”."
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