SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO E SOSTENIBILITA' SOCIALE: LEGITTIMA LA CLAUSOLA CHE STABILISCE UN LIMITE MINIMO E MASSIMO AL MARGINE D'AGENZIA ORARIO
In materia di appalti per servizi di somministrazione lavoro, è legittima la clausola del disciplinare di gara che stabilisce un limite minimo e massimo al "margine d'agenzia" orario. Tale previsione non costituisce un'indebita restrizione della concorrenza, bensì un legittimo esercizio della discrezionalità della Stazione Appaltante, coerente con il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, essendo volta a prevenire offerte economicamente non sostenibili che potrebbero riflettersi negativamente sul trattamento dei lavoratori.
"Il risultato avuto di mira dal contratto di appalto non è limitato all’oggetto materiale della prestazione, ma si estende alla sua dimensione funzionale in senso lato (...) comprensiva delle politiche pubbliche di tutela del lavoro"; "la previsione di un limite massimo all’offerta economica sul margine, ha come suo effetto immediato e diretto quello di evitare che una 'sottostima' della componente/ 'margine' incida sull’altra componente/'costo del lavoro'".
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

