ILLEGITTIMO L'ANNULLAMENTO INTEGRALE DELLA GARA PER MERO ERRORE MATERIALE DI CALCOLO DEI PUNTEGGI (1.4)
È illegittimo l'annullamento integrale di una procedura di gara disposto dalla Stazione Appaltante a seguito del riscontro di un errore materiale nel calcolo dei punteggi; in applicazione del principio del risultato e del principio di conservazione degli atti giuridici, l'amministrazione è tenuta a procedere alla mera correzione dell'errore e alla ricalcolazione della graduatoria, non potendo la riedizione della gara essere giustificata da generiche esigenze di celerità legate al PNRR che verrebbero, al contrario, frustrate dal travolgimento delle operazioni già svolte.
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