PRINCIPIO DEL "ONCE ONLY": NON PUO' ESSERE ESTESO ALLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE (99)
Il principio di semplificazione documentale "once only", recepito dall'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 e dall'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, opera esclusivamente sul piano della verifica dei requisiti di partecipazione e non è estendibile alla fase di valutazione delle offerte tecniche; pertanto, l'onere di provare la sussistenza di elementi rilevanti ai fini del punteggio resta a carico del concorrente, non potendo la commissione giudicatrice sopperire a carenze documentali dell'offerta mediante attività istruttorie officiose o conoscenze maturate extra-gara.
"Tale principio opera esclusivamente sul piano della verifica dei requisiti e non può essere esteso alla distinta fase della valutazione delle offerte tecniche" e ancora "l’onere di allegazione e comprova degli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio resta integralmente a carico del concorrente, non potendo la commissione giudicatrice sopperire alle carenze dell’offerta mediante attività officiose integrative" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 novembre 2025, n. 8567).
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