Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DEL "ONCE ONLY": NON PUO' ESSERE ESTESO ALLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE (99)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

Il principio di semplificazione documentale "once only", recepito dall'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 e dall'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, opera esclusivamente sul piano della verifica dei requisiti di partecipazione e non è estendibile alla fase di valutazione delle offerte tecniche; pertanto, l'onere di provare la sussistenza di elementi rilevanti ai fini del punteggio resta a carico del concorrente, non potendo la commissione giudicatrice sopperire a carenze documentali dell'offerta mediante attività istruttorie officiose o conoscenze maturate extra-gara.

"Tale principio opera esclusivamente sul piano della verifica dei requisiti e non può essere esteso alla distinta fase della valutazione delle offerte tecniche" e ancora "l’onere di allegazione e comprova degli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio resta integralmente a carico del concorrente, non potendo la commissione giudicatrice sopperire alle carenze dell’offerta mediante attività officiose integrative" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 novembre 2025, n. 8567).

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