Giurisprudenza e Prassi

IMPUGNAZIONE BANDO PNRR - COMPETENZA TERRITORIALE

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2022

I conflitti di competenza tra il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono decisi dal Consiglio di Stato. Ferma restando la competenza prevista nell’ultimo comma dell’art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per gli atti aventi efficacia sull’intero territorio della regione Trentino – Alto Adige la competenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ovvero della sezione autonoma di Bolzano si determina sulla base della prevalenza degli effetti dell’atto o provvedimento nell’ambito del territorio dell’una o dell’altra provincia. Il ricorso proposto contro atti o provvedimenti aventi efficacia nell’intero territorio regionale deve essere notificato ai presidenti della giunta provinciale di Trento e di Bolzano, che, al pari degli altri soggetti cui il ricorso stesso è notificato e di ogni altro interveniente, possono eccepire l’incompetenza del giudice adito con riferimento al criterio della prevalenza dell’efficacia dell’atto. Il presidente del tribunale o della sezione autonoma investito del ricorso, previa pronuncia sull’eventuale domanda di sospensiva del provvedimento impugnato, sospende il giudizio dandone comunicazione alle parti e trasmette tempestivamente il fascicolo al Consiglio di Stato, che decide non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti. Le parti possono presentare memorie illustrative entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La decisione del Consiglio di Stato e il relativo fascicolo sono trasmessi entro i successivi dieci giorni dalla pronuncia alla segreteria dell’organo giurisdizionale dichiarato competente, che ne dà comunicazione alle parti costituite. La segreteria del Consiglio di Stato dà notizia della trasmissione del fascicolo all’organo giurisdizionale che aveva disposto la sospensione del giudizio, qualora lo stesso non sia stato dichiarato competente a conoscere il merito del ricorso.”

Poste sotto il profilo normativo siffatte premesse di ordine generale, deve allora essere altresì rilevato che, nella fattispecie in esame, il petitum è in particolare rivolto all’annullamento dell’aggiudicazione della gara relativa al lotto n. 15 del Piano “Italia a 1 Giga”, indetta da OMISSIS Italia s.p.a., per la “concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano.” Tale provvedimento costituisce l’esito, relativamente al territorio delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, di una procedura che riguarda progetti finanziati con le risorse di derivazione eurounitaria previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e segnatamente aventi oggetto la realizzazione di nuove strutture di telecomunicazione in tutto il territorio nazionale: procedura per la quale trova applicazione dal punto di vista processuale – sia per quanto riguarda il rito, sia per quanto riguarda l’integrità del contraddittorio – la disciplina contenuta nell’art. 12 bis del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con legge 5 agosto 2022, n. 108. L’opera realizzanda è inoltre soggetta alle semplificazioni previste dall’art. 44 e seguenti del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108.

In relazione a quanto precede, costituente vero e proprio “diritto vivente” di consolidata derivazione giurisprudenziale e riferito anche a procedimenti di scelta del contraente connotati dai sopradescritti indici e risalenti ad epoca antecedente a quelli attualmente contemplati dal PNRR, questo giudice, ai sensi dell’art. 15 c.p.a., non può dunque che dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale e indicare quale competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sede di Roma, innanzi al quale le parti potranno pertanto riassumere il giudizio nel termine perentorio di trenta giorni, secondo quanto previsto dal comma 4 del menzionato art. 15 c.p.a. decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.


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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;