Illegittimità esclusione per mancata comunicazione soccorso istruttorio tramite piattaforma telematica
In una gara telematica retta dal d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta a utilizzare prioritariamente la piattaforma digitale per l'invio del soccorso istruttorio, specialmente se la lex specialis individua il portale come canale esclusivo e l'operatore ha eletto domicilio digitale nell'area riservata del sistema. L'esclusione disposta per mancato riscontro a una comunicazione inoltrata via PEC è illegittima qualora la piattaforma non sia stata utilizzata, in quanto tale modalità non garantisce la legale conoscenza necessaria a onerare il concorrente, prevalendo i principi del risultato e della massima partecipazione su formalismi comunicativi errati della PA.
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