Articolo 29. Regole applicabili alle comunicazioni.

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all’articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l’utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 47 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

EFFICACE DAL: 1° gennaio 2024

Relazione

RELAZIONE L'articolo 29 l'articolo in questione stabilisce che le comunicazioni debbano avvenire mediante l'utilizzo della posta elettronica secondo le previsioni del decreto legislativo n. 82 del 20...

Commento

NOVITA’ • L’art. 29 indica come avvengono le comunicazioni in materia di appalti, che devono transitare attraverso le piattaforme informatiche e mediante l’utilizzo del domicilio digitale. • Inizial...
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