Giurisprudenza e Prassi

GARE TELEMATICHE: CAUSA LEGITTIMA DI ESCLUSIONE LA TRASMISSIONE DEI GIUSTIFICATIVI DELL'OFFERTA ANOMALA A MEZZO PEC ANZICHÉ ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA (22)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

L'informatizzazione delle procedure di evidenza pubblica rende inammissibile l'invio della documentazione di gara (nella specie, i giustificativi dell'offerta anomala) attraverso canali alternativi e non tracciabili, quale la posta elettronica certificata, qualora la lex specialis imponga l'uso esclusivo della piattaforma telematica interoperabile. L'utilizzo di canali di comunicazione difformi in deroga alle previsioni del bando è consentito unicamente nell'ipotesi di comprovato malfunzionamento del sistema informatico imputabile all'amministrazione, tempestivamente segnalato. Il rispetto del disciplinare è doveroso non solo per il concorrente (per il principio di autoresponsabilità), ma per la medesima Stazione Appaltante, cui è inibito far prevalere il "favor partecipationis" rispetto alle esigenze inderogabili di "par condicio".

Le enunciazioni da cui è tratta la massima:

«Più in generale, a seguito dell’informatizzazione delle procedure di gara, non è più sostenibile la tesi (...) secondo cui non sarebbe comunque preclusa la possibilità di presentazione tardiva dei giustificativi utilizzando canali di comunicazione diversi da quelli indicati dalla lex specialis al di fuori dei casi di comprovato malfunzionamento del sistema imputabile alla stessa amministrazione.»

«La necessità di utilizzo della piattaforma, invero, (...) è funzionale a garantire la riservatezza della procedura di gara oltre che la tracciabilità ed univocità della documentazione inviata, caratteri che una generica p.e.c. inviata a soggetti diversi dal RUP non è in grado di soddisfare.»

«"non è consentito alla stazione appaltante di non rispettare la disciplina che essa stessa si era data, stante l'impossibilità che il favor partecipationis faccia premio sul principio di imparzialità e par condicio al quale deve conformarsi il corretto svolgimento della procedura selettiva" (Consiglio di Stato Sez. III, 14 giugno 2024, n.5375).»

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)