Giurisprudenza e Prassi

CONCRETEZZA NELLA SALVAGUARDIA DELLA PARITÀ DI GENERE E RIGORE ISTRUTTORIO NELLA VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA IN RELAZIONE AI CAM

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

L'omessa inserzione nel bando di gara della clausola premiale obbligatoria per la parità di genere, prevista dall’art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, non determina l'annullamento dell'intera procedura qualora l’operatore economico istante risulti comunque privo della relativa certificazione alla data di scadenza delle offerte e l'aggiudicataria ne sia invece in possesso.

"[...] visto che l’impresa che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo è in ogni modo titolare della certificazione di parità, l’eventuale annullamento si porrebbe in evidente contrasto con i principi di buon andamento (art. 97 della Costituzione), di conservazione degli atti giuridici, di continuità dell’azione amministrativa e del risultato di cui all’art. 1 del codice [...]"

***

In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante, pur essendo espressione di discrezionalità tecnica, è illegittimo qualora risulti fondato su un'istruttoria superficiale o approssimativa, specialmente con riguardo a voci di costo essenziali per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

"Nel merito, il terzo motivo di appello è fondato nella parte in cui lamenta un difetto di istruttoria della stazione appaltante sul livello dei prezzi e dei costi proposti dall’aggiudicataria per la fornitura delle derrate in conformità ai CAM.

Le anomalie e le incongruenze segnalate dalla ricorrente S., anche mediante la relazione tecnica prodotta in primo grado (la quale non ha portata innovativa, ma soltanto specificativa della censura di inattendibilità dell’offerta svolta nel ricorso introduttivo), dimostrano che la verifica sul costo delle derrate da parte della stazione appaltante si è svolta con modalità approssimative e superficiali, inadeguate rispetto ad una voce di costo così rilevante, ed in presenza di un margine di utile piuttosto ridotto.

Il giudizio sulla complessiva attendibilità dell’offerta della S., con particolare riferimento a tale voce di costo, non può essere compiuto in sede giurisdizionale, ostandovi, tra l’altro, la previsione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., sicché va disattesa la richiesta di attività istruttoria (con verificazione o CTU) avanzata dall’appellante.

L’accoglimento di tale motivo di appello comporta piuttosto l’ordine rivolto alla stazione appaltante di rinnovare il giudizio di congruità dell’offerta con specifico riguardo ai costi esposti per la fornitura delle derrate."

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