Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE IL RICORSO DI COGNIZIONE SE GLI ATTI SONO GIÀ IMPUGNATI IN OTTEMPERANZA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Sussiste l'inammissibilità del ricorso ordinario di cognizione avverso atti di riedizione del potere amministrativo quando il ricorrente abbia già adito il giudice dell'ottemperanza per contestare la nullità o l'illegittimità dei medesimi atti in quanto esecutivi del giudicato, stante la natura di giurisdizione di merito e la portata assorbente del giudizio di esecuzione.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati