Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE IL RICORSO DI COGNIZIONE SE GLI ATTI SONO GIÀ IMPUGNATI IN OTTEMPERANZA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
Sussiste l'inammissibilità del ricorso ordinario di cognizione avverso atti di riedizione del potere amministrativo quando il ricorrente abbia già adito il giudice dell'ottemperanza per contestare la nullità o l'illegittimità dei medesimi atti in quanto esecutivi del giudicato, stante la natura di giurisdizione di merito e la portata assorbente del giudizio di esecuzione.
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