IL RIESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' TECNICA SULL'EQUIVALENZA FUNZIONALE ESCLUDE L'ELUSIONE DEL GIUDICATO (79.1)
In tema di appalti pubblici, a fronte di un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, residua in capo alla Stazione Appaltante un ampio spazio di discrezionalità per il riesercizio dell'attività valutativa. Sussiste violazione o elusione del giudicato solo qualora il nuovo provvedimento risulti contrassegnato da uno sviamento manifesto o si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni della decisione giudiziale. Pertanto, è legittima la nuova valutazione di equivalenza funzionale delle offerte tecniche che, superando le carenze istruttorie precedentemente rilevate, accerti l'idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze cliniche sottese alla lex specialis.
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