Giurisprudenza e Prassi

DIFFERENZA ONTOLOGICA TRA ONERI AZIENDALI E COSTI PER INTERFERENZE (108.9)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2025

In tema di appalti e concessioni pubbliche, mentre gli oneri aziendali della sicurezza devono essere indicati dal concorrente a pena di esclusione in quanto componenti dell'offerta soggette a ribasso, i costi per la sicurezza da interferenza sono predeterminati in misura fissa dalla stazione appaltante e non possono formare oggetto di ribasso né condizionare l'ammissibilità dell'offerta in caso di mancata indicazione specifica. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione è limitato al riscontro della logicità della motivazione, non potendo il giudice sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello dell'amministrazione.

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