Giurisprudenza e Prassi

CONFORMITA' DEL PRODOTTO OFFERTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE: LA VERIFICA DEVE ESSERE EFFETTUATA IN SEDE DI GARA, NON PUO' ESSERE POSTICIPATA ALLA FASE ESECUTIVA (107)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In una procedura di gara, i requisiti tecnici minimi dei beni da fornire configurano condizioni essenziali di ammissibilità dell’offerta, la cui carenza determina una difformità insanabile ("aliud pro alio") che impone l'esclusione del concorrente. Ne consegue che la stazione appaltante è tenuta a compiere la verifica di conformità del prodotto alle specifiche tecniche già in fase di ammissione e valutazione delle offerte, risultando illegittima la clausola o l'interpretazione che rinvii tale accertamento alla fase di esecuzione del contratto.

"Ne consegue, dunque, l’obbligo per la stazione appaltante di valutare la conformità del prodotto offerto alla normativa tecnica già in sede di ammissione alla gara, ossia in una fase prodromica all’aggiudicazione, e non in sede di esecuzione".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)