Articolo 87. Disciplinare di gara e capitolato speciale.

1. Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.

2. Il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante.

3. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all’allegato II.8.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 87 definisce i contenuti del disciplinare di gara e del capitolato speciale. La norma dispone che nel disciplinare di gara sono fissate le regole per lo svolgimento del procedim...

Commento

NOVITA’ • Per la prima volta di introduce la definizione dei contenuti minimi del disciplinare; in particolare esso fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte. • ...
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Giurisprudenza e Prassi

INTERPRETAZIONE LETTERALE LEX SPECIALIS - ASSICURA I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E TUTELA DELLA CONCORRENZA

TAR SICILIA CT SENTENZA 2024

E' principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale “il canone dell’interpretazione letterale si pone quale garanzia del rispetto dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa e di tutela della concorrenza, in quanto proprio la sua rigorosa applicazione esclude che la stazione appaltante possa attribuire alle regole da essa stessa poste una portata diversa rispetto a quella che deriva obiettivamente dal tenore letterale su cui gli operatori del mercato, mediamente diligenti, hanno fatto affidamento ancor prima di partecipare alla gara. Infatti, poiché soltanto regole chiare consentono di conoscere il prevedibile esito della loro applicazione, gli operatori si determinano a partecipare alla competizione e a conformare di conseguenza l’offerta nella fiducia di ricevere proprio quel trattamento che discende dall’interpretazione letterale delle regole” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 14 febbraio 2022, n. 1770).

INTERPRETAZIONE LEX SPECIALIS - SI UTILIZZA IL CRITERIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Va evidenziato che ai fini dell'interpretazione della lex specialis della procedura di gara, pur trovando applicazione le norme in materia di interpretazione dei contratti, vige un autonomo criterio interpretativo (di derivazione euro-unitaria): il criterio del favor partecipationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 26 maggio 2023, n.5177).