Articolo 87. Disciplinare di gara e capitolato speciale.

1. Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.

2. Il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante.

3. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all’allegato II.8.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 87 definisce i contenuti del disciplinare di gara e del capitolato speciale. La norma dispone che nel disciplinare di gara sono fissate le regole per lo svolgimento del procedim...

Commento

NOVITA’ • Per la prima volta di introduce la definizione dei contenuti minimi del disciplinare; in particolare esso fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte. • ...
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Giurisprudenza e Prassi

INTERPRETAZIONE LEX SPECIALIS - SI UTILIZZA IL CRITERIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Va evidenziato che ai fini dell'interpretazione della lex specialis della procedura di gara, pur trovando applicazione le norme in materia di interpretazione dei contratti, vige un autonomo criterio interpretativo (di derivazione euro-unitaria): il criterio del favor partecipationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 26 maggio 2023, n.5177).