Giurisprudenza e Prassi

VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE –DISCREZIONALITÀ TECNICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – LIMITI SINDACABILITÀ

TAR TOSCANA SENTENZA 2021

In via preliminare, deve essere riaffermato il tradizionale indirizzo giurisprudenziale (pienamente condiviso dalla Sezione) che ha rilevato come, <<nelle gare di appalto, qualora sia previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisc(a) espressione della discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice e, pertanto, non p(ossa) essere oggetto di sindacato, salvo che non sia inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta>> (tra le tante: T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5 novembre 2018, n.1644; Cass. civ. sez. un., 25 settembre 2018, n.22755; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 23 aprile 2018, n.135; Cons. Stato sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013).

In questa prospettiva di necessaria limitazione alla rilevazione di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifeste, le censure proposte da parte ricorrente con riferimento ai parametri 3- Caratteristiche tecniche degli apparati di networking proposti di cui al punto e.1 dell’art. 1.3 del C.S.A. e 9-Formazione al personale della Committente (ulteriore e diversa di quella indicata all’art. 1.2, lettera i) del CSA) della Tabella dei criteri discrezionali e tabellari di cui al punto 17.1 del Disciplinare di gara non appaiono certo suscettibili di accoglimento, inerendo indubbiamente ad aspetti della valutazione tecnica delle due offerte in competizione che non appaiono certo caratterizzati da vizi sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;