LEGITTIMA LA CLAUSOLA CHE IMPONE LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NUOVI DI FABBRICA (79.1)
È legittima la clausola del bando di gara che richiede la fornitura di dispositivi medici nuovi di fabbrica per un servizio di noleggio di lunga durata (nella specie, 60 mesi), in quanto tale prescrizione risponde alla ragionevole esigenza della stazione appaltante di assicurare la massima qualità e durata delle prestazioni sanitarie. La contestazione basata sulla violazione del principio di equivalenza è infondata qualora il concorrente non dimostri in modo oggettivo che il prodotto ricondizionato possieda caratteristiche prestazionali identiche a quello nuovo, non potendo l'Amministrazione essere costretta ad accettare macchinari già utilizzati la cui efficienza residua risulti incerta.
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