CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' DELL'INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE E DEI LINK ESTERNI CONTENUTI NELL’OFFERTA TECNICA
In tema di gare pubbliche, è consentito alla stazione appaltante integrare la motivazione dei verbali di gara anche in pendenza di giudizio amministrativo, purché ciò avvenga mediante successivi atti procedimentali volti a emendare mere insufficienze del "discorso giustificativo-formale" e non a veicolare una rinnovata istruttoria o valutazioni autonome.
In ordine alla conformità dell'offerta tecnica, l'utilizzo di link esterni a brochure o cataloghi on-line è ammissibile laddove la lex specialis consenta la presentazione di documentazione tecnica ulteriore e tali rinvii non sostituiscano, ma integrino meramente a scopo illustrativo, i contenuti cristallizzati nell'offerta, spettando alla parte ricorrente l'onere della prova circa l'effettiva alterazione o modificabilità del contenuto web indicato.
"In proposito è stato condivisibilmente affermato che, se in linea generale è riconosciuto alla stazione appaltante il potere di annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione, sia pure nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 21-nonies L. n. 241/1990, a maggior ragione va riconosciuto all’Amministrazione il potere di “riconvocare la Commissione giudicatrice per specifici approfondimenti istruttori su punti controversi, che possono sia sfociare in una modifica dei provvedimenti assunti, sia non dare avvio ad alcuna riedizione del potere, così come è avvenuto nel caso di specie. Né, d’altro canto, può ritenersi che il verbale (…) costituisca una inammissibile integrazione postuma della motivazione. Vero è, infatti, che l’Amministrazione può sempre integrare con successivi atti procedimentali la motivazione: quel che non è consentito è veicolare tale integrazione nel giudizio attraverso gli atti defensionali (cfr., ex plurimis, T.A.R. Emila Romagna – Parma, sentenza n. 76/2019)” (TAR Lombardia, Milano, 9 settembre 2019, n. 1955).
In argomento, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare i limiti entro i quali l’Amministrazione può integrare una motivazione ritenuta insufficiente:
i) se l’inadeguatezza della motivazione riflette un vizio sostanziale della funzione (in termini di contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto dei presupposti), il difetto degli elementi giustificativi del potere non può giammai essere emendato, tantomeno con un mero maquillage della motivazione: l’atto dovrà comunque essere annullato;
ii) se invece la carenza della motivazione equivale unicamente ad una insufficienza del discorso giustificativo-formale, ovvero al non corretto riepilogo della decisione presa, siamo di fronte ad un vizio formale dell’atto e non della funzione: in tale caso, non vi sono ragioni per non riconoscersi all’amministrazione la possibilità di tirare nuovamente le fila delle stesse risultanze procedimentali, munendo l’atto originario di una argomentazione giustificativa sufficiente e lasciandone ferma l’essenza dispositiva, in quanto riflette la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nel procedimento (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 3385 del 27 aprile 2021).
Con tutta evidenza, nel caso di specie, l’integrazione della motivazione non costituisce l’esito di una rinnovata istruttoria e di valutazioni autonome e distinte rispetto a quelle esplicitate in origine.
[...]
il Collegio rileva che, come correttamente obiettato dalle difese delle controparti, nella lex specialis non si rinviene alcun esplicito divieto a pena di esclusione all’inserimento di link ipertestuali [...] D’altro canto, non è stata fornita alcuna prova del rinvio tramite i link a indicazioni che non siano meramente illustrative di quanto già evincibile dalla relazione tecnica; analogamente, anche l’affermazione che il contenuto dei predetti link avrebbe potuto essere modificato nel corso del tempo, risulta una prospettazione soltanto ipotetica in assenza di prova il cui onere non poteva che ricadere sulla ricorrente."
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