APPALTO DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: LEGITTIMITÀ DEL LIMITE AL RIBASSO SUL MARGINE DI AGENZIA (108)
Non è affetta da illegittimità la previsione della lex specialis che stabilisce un tetto minimo e massimo al ribasso sul margine d'agenzia orario, poiché tale limite non annulla il confronto concorrenziale ma lo perimetra entro canoni di sostenibilità economica e sociale. Tale scelta è coerente con il principio del risultato, inteso non come mero risparmio di spesa, ma come affidamento di un servizio di qualità garantito da un'equa remunerazione dell'operatore. "La fissazione di un limite minimo al “margine di agenzia” consente, per un verso, un’adeguata remunerazione delle attività e, per l’altro, evitare che in sede esecutiva si eroda [...] il costo del lavoro, mettendo in pericolo retribuzioni e contributi [...] In tal senso risulta corretto il richiamo al principio del risultato, nel senso che [...] il risultato avuto di mira dal contratto di appalto non è limitato all’oggetto materiale della prestazione, ma si estende alla sua dimensione funzionale in senso lato [...] comprensiva delle politiche pubbliche di tutela del lavoro" (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 03377/2026).
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