Legittimità limiti minimi al margine d'agenzia e principio del risultato
CONS. STATO Sentenza
2026
In tema di appalti per servizi di somministrazione lavoro, la fissazione di un limite minimo al margine di agenzia orario non costituisce una illegittima limitazione della concorrenza, bensì una scelta discrezionale della stazione appaltante diretta a garantire la qualità del servizio e la tutela dei lavoratori. Tale previsione è conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, inteso come strumento per il perseguimento del miglior equilibrio tra esigenze economiche e politiche sociali di tutela del lavoro.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)